F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 018/CFA DEL 22/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 099/CFA (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018) RICORSO DEL SIG. COZZA FRANCESCO AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER MESI 9; – AMMENDA DI € 11.900,00; INFLITTE AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 8, COMMI 2 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 35 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4536/1250PF16-17GP/GT/AG DEL 27.11.2017 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 187 Settore Tecnico del 31.01.2018)

RICORSO DEL SIG. COZZA FRANCESCO AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER MESI 9; - AMMENDA DI € 11.900,00; INFLITTE AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 8, COMMI 2 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 35 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4536/1250PF16-17GP/GT/AG DEL 27.11.2017 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 187 Settore Tecnico del 31.01.2018)

Premessa

L’indagine federale ha preso avvio dall’attività giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Palmi nell’indagine denominata “Money gate” in ordine ad una presunta alterazione del risultato della gara Catanzaro/Avellino del 5.5.2013 - Stagione Sportiva 2012/2013, penultima sfida del campionato di 1^ Divisione, Girone B, della Lega Pro. In tale contesto, e per quanto interessa ai fini del presente procedimento disciplinare, venivano anche in rilievo presunti pagamenti irregolari come prezzo della rescissione del contratto fra la società Catanzaro Calcio 2011 S.r.l. e l’allenatore Francesco Cozza.

È stata, infatti, acquisita, da parte della Procura Federale, documentazione inerente all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palmi in data 17.05.2017, nei confronti del sig. Cosentino Giuseppe ed altri, con allegata l’annotazione di P.G. (P.P. n. 3420/2012 R.G.N.R. - mod. 21), indirizzata dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria alla Procura della Repubblica di Palmi, consistenti fra l’altro nelle attività di P.G. espletate ed in una notevole mole di intercettazioni di comunicazioni telefoniche.

L’esame del suddetto materiale, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite nel corso dell’autonoma attività di indagine svolta dalla Procura federale, ha consentito di ritenere sussistenti, secondo la prospettazione accusatoria, consistenti elementi probatori atti a comprovare la illiceità, per quanto qui rileva, delle condotte del deferito sig. Francesco Cozza e ad escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto di indagine.

Tale prospettazione accusatoria ha, poi, trovato riscontro nella decisione della Commissione Tecnica Settore Disciplinare che, riunitasi il giorno 26.1.2018, ha ritenuto responsabile il deferito Francesco Cozza per le violazioni di cui all’art. 8, commi 2 e 11, C.G.S., infliggendogli la pena della squalifica per mesi 9 e l’ammenda di € 11.900,00.

Avverso tale decisione, l’incolpato ha proposto appello davanti a questa Corte

Il Deferimento della Procura federale

La Procura Federale, con atto datato 27.11.2017 (prot. 4536/1250 pf 17-18/GP/GT/ag) ha deferito – per quanto qui interessa – innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C, il sig. Francesco Cozza, all’epoca dei fatti allenatore della prima squadra della società Catanzaro Calcio 2011 S.r.l..

Oggetto del deferimento è la «violazione degli artt. 35 co. 2 del Regolamento del Settore Tecnico, 1 bis comma 1 e 8 comma 2 e 6 C.G.S., ovvero del dovere fatto a tutti i Tecnici di essere esempio di disciplina e correttezza e a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva secondo i principi di lealtà, probità e correttezza e di osservare le norme e gli atti federali e, quindi, di astenersi dal tenere comportamenti diretti ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, per aver accettato di risolvere consensualmente il contratto che lo legava alla società Catanzaro Calcio 2011 S.r.l fino al 2015 ricevendo il pagamento “in nero” di una cospicua somma di denaro in contanti (pari a euro 119.000,00) a titolo di buonauscita per sé e il suo staff».

La Procura Federale ha fondato il suo convincimento sulla base sia di numerose intercettazioni telefoniche e conversazioni ambientali, effettuate dalla Procura della Repubblica di Palmi, sia sulle risultanze delle audizioni di alcune persone interessate all’indagine complessiva.

In particolare, le registrazioni provenienti dall’indagine della Procura della Repubblica di Palmi, denominata, come detto, “money gate”, prese in esame dalla Procura federale, sono le seguenti:

- Conversazione ambientale R.I.T. 384/12, linea 32, progressivo 28073 del 12.06.2013 nell’Ufficio di Cosentino Giuseppe presso la sede della Gicos import export S.r.l. tra Alì Santoro Carmela, Cosentino Giuseppe, Pecora Marco;

- Conversazione ambientale R.I.T. 384/12, linea 32, progressivo 28074 del 12.06.2013 nell’Ufficio di Cosentino Giuseppe presso la sede della Gicos import export S.r.l. tra Alì Santoro Carmela, Cosentino Giuseppe, Pecora Marco;

- Conversazione ambientale R.I.T. 384/12, linea 32, progressivo 28079 del 12.06.2013 tra Tedesco Simona e Cosentino Giuseppe;

- Conversazione telefonica R.I.T. 383/12, linea 21, progressivo 15689 del 13.06.2013 tra Cosentino Giuseppe e Cozza Francesco;

- Conversazione ambientale R.I.T. 384/12, linea 35, progressivo 44113 del 14.06.2013 tra Zito Caterina e Alì Santoro Carmela;

- Conversazione telefonica R.I.T. 412/12, linea 78, progressivo 5017 del 14.06.2013 tra Tedesco Simona e Cosentino Giuseppe;

- Conversazione telefonica R.I.T. 91/13, linea 159, progressivo 7236 del 14.06.2012 tra Ortoli Armando e Cosentino Giuseppe; Circa gli esami testimoniali, la Procura federale, nel deferimento, riporta in maniera integrale alcune delle audizioni in relazione ai singoli punti trattati nell’Ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palmi. In particolare vengono trascritti i verbali di audizione dei sigg.ri:

- Cozza Francesco (audizione del giorno 21.07.2017);

- Muscatelli Francesca (audizione del giorno 20.09.2017);

- Pecora Marco (audizione del giorno 20.09.2017);

- Cosentino Giuseppe (audizione del giorno 20.09.2017).

Dall’esame del predetto materiale probatorio, la Procura Federale ha ritenuto che, la società Catanzaro Calcio 2011 S.r.l, al fine di risolvere consensualmente il contratto che la legava al sig. Francesco Cozza, ha consegnato “in nero” la somma di € 119.000,00 allo stesso predetto allenatore.

La risoluzione consensuale del predetto contratto, sempre secondo l’assunto accusatorio, avrebbe avvantaggiato entrambi i soggetti, in quanto, il Cozza avrebbe potuto incassare una cospicua somma di denaro chiaramente non dichiarata al Fisco, rendendosi libero per allenare un’altra squadra, mentre la società non avrebbe dovuto corrispondere l’intero ingaggio all’allenatore fino al 2015.

Il giudizio di primo grado

Alla riunione fissata dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per il giorno 26.1.2018, svoltasi a Firenze, sono comparsi per il deferito l’avv. Andrea Scalco e per la Procura federale, il sostituto Procuratore Federale avv. Enrico Liberati, che ha depositato agli atti del procedimento un DVD contenente la documentazione sulla quale si fonderebbero le imputazioni, chiedendo, quanto alla sanzione, la squalifica per mesi 9.

La difesa, per contro, ha eccepito la mancata acquisizione agli atti del procedimento della documentazione inerente le intercettazioni telefoniche, contestando nel merito il ricevimento “in nero” da parte del Cozza della somma di € 119.000,00 che oltretutto, avrebbe costituito pregiudizio economico per lui, con vantaggio per la sola società. Conseguentemente, la difesa ha, quindi, chiesto il proscioglimento del deferito da ogni imputazione.

La Commissione disciplinare del Settore Tecnico, ha ritenuto che:

- il deferimento era fondato su un consistente numero di intercettazioni telefoniche e ambientali dotate di rilevanza probatoria piena, il cui contenuto era espressamente riportato, sia nell’atto di deferimento, sia negli atti di indagine della Procura federale ed era stato opposto al deferito che, già in sede di audizione, non ne aveva né disconosciuto, né contestato il contenuto;

- il deferito e gli altri soggetti coinvolti nella vicenda, interrogati dalla Procura federale, hanno fornito ricostruzioni inverosimili e inattendibili ai fini del giudizio;

- il pagamento “in nero” della somma in questione costituiva un indubbio reciproco vantaggio economico, sia per la società, sia per l’allenatore. Per tali ragioni ha considerato raggiunta «la prova in ordine alla fondatezza dell’impianto accusatorio secondo lo standard probatorio richiesto nell’ambito della giustizia sportiva» e, per l’effetto, ha dichiarato Francesco Cozza responsabile della violazione dell’articolo 8, commi 2 e 11, C.G.S. irrogando allo stesso la sanzione della squalifica per mesi nove, nonché l’ammenda di € 11.900,00.

Il ricorso

Avverso la suddetta decisione della Commissione disciplinare del Settore tecnico, il sig. Francesco Cozza, come rappresentato e difeso, contesta la decisione impugnata, ritenendola ingiusta ed erronea sotto diversi profili.

Con un primo motivo di gravame, il ricorrente asserisce che nel giudizio davanti alla Commissione, la Procura federale non ha depositato nel fascicolo le risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali provenienti dalle indagini penali, ma solamente l’accompagnatoria (contenente soltanto alcuni brevi stralci delle intercettazioni telefoniche ed ambientali) con cui la Procura della Repubblica di Palmi ha trasmesso l’ordinanza di custodia cautelare del GIP e l’informativa della Polizia giudiziaria, salvo poi depositarle all’udienza, con grave lesione del diritto di difesa per il deferito.

In secondo luogo, l’appellante eccepisce la violazione dell’art. 35, comma 4, C.G.S..

Le ragioni della presunta violazione risiederebbero nel fatto che la predetta norma stabilisce un limite stringente e tassativo circa gli atti utilizzabili nei procedimenti di giustizia sportiva. Ed infatti la norma recita: «I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive». Deduce, quindi, l’appellante che il DVD prodotto dalla Procura federale solo all’udienza, contenendo elementi nuovi mai conosciuti prima dalle parti, non poteva essere utilizzato a fini decisori in quanto non presente nel deferimento.

Alla luce dei rilievi di cui sopra, il ricorrente quindi contesta la ricostruzione dei fatti cosi come prospettati dalla Procura federale, assumendo, di conseguenza, l’assenza di elementi probatori tali da poter desumere la colpevolezza del sig. Cozza.

Infine, nell’ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere fondate le argomentazioni della Procura, il ricorrente chiede, in virtù della condotta collaborativa tenuta durante tutte le indagini, l’applicazione della sanzione nel minimo edittale.

Il giudizio d’appello e la decisione

All’udienza fissata, innanzi questa Corte federale di Appello, per il giorno 11.4.2018, al termine delle illustrazioni difensive delle parti, dichiarato chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

In via preliminare, questa Corte è tenuta ad esaminare la questione sollevata dall’appellante in ordine alla utilizzabilità della documentazione contenuta nel supporto DVD e depositata dalla Procura federale solo alla udienza dibattimentale innanzi alla Commissione disciplinare del Settore tecnico.

Il ricorrente, infatti, deduce che vi sia stata una violazione del contraddittorio processuale, con conseguente lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, in quanto la Procura Federale ha depositato solo all’udienza, appunto, davanti alla predetta Commissione disciplinare il DVD contenente le risultanze dell’Ordinanza di custodia cautelare del GIP di Palmi e l’informativa della Polizia giudiziaria, non consentendo, così, alla difesa l’esame del suddetto materiale, prima dell’udienza medesima.

Si legge, a tal proposito, nella decisione impugnata dal sig. Cozza:

«- … all’apertura del dibattimento la Procura Federale ha chiesto l’acquisizione di un “cd” contenente l’ordinanza di custodia cautelare del GIP di Palmi del 17.5.2017 e l’informativa della polizia giudiziaria in relazione, tra gli altri, ai fatti ed alle circostanze poste a base del deferimento, dichiarando che tali documenti erano già presenti nel fascicolo delle indagini e ritualmente trasmessi al deferito su sua richiesta unitamente agli altri atti del procedimento;

- la difesa del deferito ha confermato di conoscere sia l’ordinanza che l’informativa e pertanto ha dichiarato di non opporsi alla richiesta della Procura con riferimento a tali atti, opponendosi viceversa all’acquisizione di qualsiasi altro documento diverso da essi;

- la Commissione, preso atto delle posizioni delle parti, ha ritenuto ammissibile il deposito del “cd” prodotto dalla Procura federale, in quanto contenente esclusivamente gli atti e i documenti non contestati e già conosciuti dalla difesa, ossia l’ordinanza di custodia cautelare e l’informativa».

L’appellante sostiene, invece, che la Commissione abbia travisato il contenuto dello stesso verbale di udienza, ove è dato leggere: «L’avv. Andrea Scalco eccepisce la mancata acquisizione agli atti del procedimento della documentazione afferente le intercettazioni telefoniche». Di ciò, in effetti, da atto la stessa Commissione disciplinare che, nella decisione impugnata dal sig. Cozza, afferma: «la difesa del deferito ha eccepito la mancata acquisizione agli atti del procedimento della documentazione afferente alle intercettazioni telefoniche».

Dalle risultanze degli atti del giudizio, pertanto, sembra non potersi affermare che la difesa abbia dichiarato di conoscere sia l’ordinanza di custodia cautelare, che l’informativa di p.g. contenuti nel DVD prodotto solo alla udienza dalla Procura Federale e che non si sia, quindi, opposta alla richiesta della stessa Procura di produzione del DVD, bensì alla sola richiesta di acquisizione di qualsiasi altro documento diverso da quelli anzidetti. A conferma dell’assunto, agli atti del giudizio (al netto del DVD prodotto in udienza) la predetta documentazione non risulta, in effetti, versata nel fascicolo della Procura.

In definitiva, detta documentazione sulla base della quale la Procura federale sembra principalmente fondare il proprio impianto accusatorio, non risulta essere stata messa a disposizione della parte deferita né all’atto dell’avviso di conclusione delle indagini, né al momento del deferimento: per l’effetto, l’incolpato risulta essere stato privato del diritto ad una difesa piena e completa in ordine a tutti gli elementi dell’accusa, non avendo neppure la Commissione disciplinare concesso congruo termine alla difesa per l’esame del materiale probatorio dimesso.

Per quanto sopra, questa Corte ritiene di non poter, dunque, utilizzare, ai fini della decisione del presente procedimento, nel caso di specie, il materiale contenuto nel DVD prodotto dalla Procura federale nel corso della seduta innanzi alla Commissione disciplinare e, in particolare, le risultanze di cui all’ordinanza di custodia cautelare e di cui ai verbali di intercettazione telefonica ed ambientale, nei limiti, quanto a queste ultime, in cui le stesse non siano state riportate nell’atto di deferimento e tale trascrizione non sia inequivoca e non contestata nel fatto. Diversamente, infatti, si avrebbe violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio tra le parti, oggi anche espressamente codificati nell’ordinamento sportivo e recepiti in quello federale.

Ciò premesso e chiarito occorre valutare se il residuo materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti del giudizio e, dunque, legittimamente utilizzabile sia, o meno, sufficiente a dimostrare la fondatezza della ipotesi accusatoria.

In tale prospettiva, per una migliore illustrazione della ragioni della decisione assunta, questa Corte ritiene utile evidenziare, ancora in via preliminare, quello che è lo standard probatorio applicabile in materia, riassumendo, di seguito, gli arresti della giurisprudenza endo ed esofederale sul punto.

In ambito esofederale è stato affermato che per dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. anche i lodi del 23.6. 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26.8.2009, Fabiani c/ FIGC; 3.3.2011, Donato c/ FIGC; 31.1.2012, Saverino c/ FIGC; 2.4.2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24.4.2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26.4.2012, Signori c/ FIGC; 10.10.2012, Alessio c/ FIGC).

Nella stessa direzione è ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza federale secondo cui "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (CGF, 20.8.2012, Com. Uff. n. 031/CGF del 23.8.2012).

Ebbene, sotto un profilo metodologico, questa Corte ritiene di non doversi discostare dagli insegnamenti della copiosa giurisprudenza federale ed esofederale prima richiamata in ordine alla misura probatoria richiesta ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato o soggetto il cui operato è considerato rilevante per l’ordinamento federale.

Ciò premesso, il Collegio è tenuto, come detto, a verificare se gli elementi di prova raccolti consentano di ritenere integrata, secondo lo standard probatorio indicato, le fattispecie di cui all’articolo 8, commi 2 e 11, C.G.S., ai fini dell’affermazione della sussistenza delle violazioni per le quali il deferito è stato condannato davanti alla Commissione disciplinare del Settore tecnico. Orbene, questa Corte ritiene, come detto, che, complessivamente valutato il materiale probatorio ritualmente acquisito al presente procedimento, sussista quel ragionevole grado di certezza in ordine alla commissione del solo illecito ex art. 1 bis, comma 1, C.G.S. in riferimento all’art. 8, commi 2 e 11, stesso codice e che, dunque, sussista, con riferimento alla sola predetta violazione, quel livello probatorio che, seppur inferiore al grado che esclude ogni ragionevole dubbio è comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità.

Recita l’art. 8, comma 2, C.G.S.: «Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia». Il successivo comma 11 così dispone: «I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese».

Ora, alla luce delle risultanze probatorie ammesse in questa sede non si ritiene possa affermarsi dimostrata la violazione, da parte del deferito sig. Francesco Cozza, delle disposizioni di cui all’art. 8 C.G.S. sopra richiamate.

Agli atti del procedimento, infatti, risulta acquisito l’accordo, sottoscritto, in data 14.6.2013 dal sig. Francesco Cozza e dal sig. Giuseppe Cosentino (quale presidente del Catanzaro Calcio), di risoluzione consensuale dell’accordo economico tra gli stessi. In detto verbale di accordo non è inserita alcuna pattuizione economica, né è indicata alcuna somma dovuta, per effetto ed a causa della risoluzione medesima, al tecnico Cozza.

Né, per altro verso e, comunque, può dirsi provata la corresponsione della somma di € 119.000,00 che la Procura federale assume versata al sig. Cozza da parte della società Catanzaro Calcio, quale “corrispettivo” del consenso alla predetta risoluzione.

Ciò detto, questa Corte non può esimersi dal valutare il contenuto delle dichiarazioni rese innanzi alla Procura Federale, in data 21.7.2017, dallo stesso sig. Francesco Cozza.

In particolare, il deferito alla precisa domanda del rappresentante della Procura federale, «il presidente Cosentino le ha mai proposto una risoluzione a titolo oneroso che sarebbe poi dovuta apparire, al contrario, a titolo gratuito?», il sig. Francesco Cozza risponde: «Si, infatti mi fece una proposta economica che non ricordo quale fosse ed io ho rilanciato chiedendo all’incirca più di 100.000 in quanto gli dissi che avrei dovuto dare i soldi anche ai miei collaboratori. Lui inizialmente ha aderito, infatti ci incontrammo il 14.6.2013 a Reggio Calabria al Ristorante Royal, lui era insieme a due dipendenti una donna di cui non ricordo il nome e Marco Pecora. Ho nell’occasione firmato la risoluzione consensuale senza però ricevere quanto pattuito, in quanto mi promise che me li avrebbe dati successivamente. Poiché mi fidavo di lui ci ho creduto ma di fatto non ho mai ricevuto nulla della somma pattuita (€ 119.000,00)».

In sostanza, il sig. Cozza, sembra confermare di aver ricevuto ed accettato una proposta di risoluzione onerosa che, però non sembra, quantomento, dalle risultanze probatorie a disposizione di questa Corte ed utilmente apprezzabili, trovare riscontro nell’accordo di risoluzione consensuale poi effettivamente sottoscritto dalle parti. Nel contempo, tuttavia, il predetto tecnico lamenta la mancata effettiva corresponsione di quanto, a quel titolo, a suo dire, pattuito, anche se, poi, non deduce alcuna attività ed iniziativa volta al recupero delle somme che asserisce essere a lui dovute. E considerato anche l’importo di cui trattasi ciò appare poco verosimile.

Questo comportamento, ad avviso di questa Corte, integra gli estremi della violazione della disposizione di cui all’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. che, come noto, così recita: «Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva».

In definitiva, questa Corte, derubricato il capo di incolpazione nei termini anzidetti, ritiene che il sig. Francesco Cozza debba essere quantomeno chiamato a rispondere della violazione del precetto generale di cui all’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. sopra ricordato e per l’effetto, tenuto conto della complessiva vicenda processuale, nonché del fatto contestato e della violazione allo stesso effettivamente addebitabile, lo condanna alla sanzione della squalifica, che ritiene congruo determinare nei limiti del presofferto.

Per questi motivi la C.F.A, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Cozza Francesco ridetermina la sanzione nella sola squalifica nei limiti del presofferto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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