F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 032CFA DEL 18/09/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 001 CFA DEL 05/07/2018 (DISPOSITIVO RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SIG.RA MASTRELLA ANTONELLA E DELLA SOCIETÀ ASD ANZIO CALCIO 1924 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 9101/377 PF 17-18/GC/GP/MA DEL 23.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 71 del 12.6.2018)
RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SIG.RA MASTRELLA ANTONELLA E DELLA SOCIETÀ ASD ANZIO CALCIO 1924 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 9101/377 PF 17-18/GC/GP/MA DEL 23.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 71 del 12.6.2018)
Con ricorso 15.6.2018 la Procura Federale ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, pubblicata sul Com. Uff. n. 71/TFN del 12.6.2018, relativa al deferimento a carico dell’A.S.D. Anzio Calcio 1924 e del suo Presidente, sig.ra Antonella Mastrella.
Va premesso in fatto che con lodo pubblicato sul Com. Uff. n. 1 dell’11.1.2017, il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. dichiarava l’obbligo della A.S.D. Anzio Lavinio (poi Anzio Calcio 1924) alla corresponsione in favore del tecnico abilitato Massimiliano Patrizi della somma di €. 4.150,00.
Con tale lodo il medesimo Collegio, ritenendo apocrifa la firma apposta dal Patrizi su una ricevuta di €. 5.000,00 prodotta dalla società nel corso del procedimento, rimetteva gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
Svolte le opportune indagini, la detta Procura procedeva al deferimento delle parti oggi in giudizio, richiedendo la sanzione di mesi 6 di inibizione a carico della sig.ra Mastrella, quale Presidente del sodalizio, e l’ammenda di €. 1.200,00 nei confronti della società.
Va precisato che l’accusa si fondava sul disconoscimento della propria sottoscrizione operato dal tesserato Massimiliano Patrizi nel corso del giudizio arbitrale e sulla decisione con la quale tale processo si concludeva con la condanna dell’Anzio Calcio 1924, come sopra riferito.
Si costituiva nel procedimento disciplinare la sig.ra Antonella Mastrella chiedendo di venir prosciolta da ogni addebito; in via istruttoria depositava perizia grafologica attestante che la sottoscrizione della quietanza proveniva dal Massimiliano Patrizi.
La Procura insisteva nelle sanzioni sopra indicate, mentre il difensore dei deferiti chiedeva il loro integrale proscioglimento.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, con la decisione sopra richiamata, proscioglieva da ogni addebito tanto la sig.ra Antonella Mastrella, quanto l’A.S.D. Anzio Calcio 1924.
Il reclamo proposto avverso tale pronuncia è fondato su due motivi qui di seguito singolarmente esaminati.
Con il primo motivo la Procura appellante sostanzialmente ritiene la decisione in sede arbitrale atto “immodificabile e non criticabile da altro organo giudiziario domestico”, sicchè, come tale, avrebbe valore di “giudicato formatosi sulla questione”.
La censura non merita accoglimento.
Come correttamente rileva la difesa delle parti appellate, il piano delle due controversie sottoposte agli Organi della giustizia sportiva è diverso ed integra la fattispecie del “doppio binario” giudiziale, ricorrente anche innanzi le magistrature dello Stato.
Mentre la decisione assunta in sede arbitrale concerne il mancato pagamento in favore di un tesserato, quella del Tribunale Federale riguarda violazione di norme disciplinari, conseguentemente la decisione finale del secondo procedimento non può venir riguardata come mero duplicato del precedente giudizio e della precedente delibazione: il giudice della disciplina ben può adottare – come di fatto accaduto – decisione anche in contrasto con quella assunta in altra sede giudiziale.
Con un secondo motivo si deduce che la prodotta perizia grafologica sarebbe “irragionevole sia sul piano del procedimento di sua formazione, che nelle conclusioni assunte”: tale non chiarissima prospettazione assume l’inefficacia probatoria dell’elaborato peritale per mancanza di contraddittorio, nonché per la tardività con la quale veniva dichiarata l’autenticità della sottoscrizione, affermata soltanto nel corso del processo innanzi il T.F.N..
La doglianza è parzialmente riproduttiva di quella già svolta ed esaminata: la stessa evidentemente trascura che in sede disciplinare la perizia grafologica, ritualmente prodotta, non è stata contraddetta in alcun modo e tanto meno documentalmente, con la conseguenza che del tutto correttamente il primo giudice ha assolto i deferiti motivando in ragione di una “evidente incertezza istruttoria, non essendo stata raggiunta la palmare prova che possa condurre, con ragionevole certezza, alla colpevolezza dei deferiti” stessi, che venivano pertanto assolti anche “in applicazione del principio giuridico del favor rei”.
La Corte condivide la rassegnata motivazione, ulteriormente osservando che la Procura, pur disponendo di tutti gli elementi (scritture di comparazione) idonei a proporre nel precedente grado processuale controperizia grafologica, ha omesso di esercitare siffatta attività istruttoria, così come
ogni altra, in tal modo non concorrendo a rimuovere il dubbio sulla colpevolezza degli odierni appellati manifestato dal T.F.N., con la conseguenza che, anche in virtù del richiamato principio del favor rei, il reclamo va disatteso e la decisione gravata confermata.
Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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