F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 032CFA DEL 18/09/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 001 CFA DEL 05/07/2018 (DISPOSITIVO) RICORSO DELLA SOCIETA’ FC APRILIA SSD SRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. TASSINARI IVANO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.; AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9963/528 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 10.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 71/TFN del 12.6.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ FC APRILIA SSD SRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. TASSINARI IVANO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.; AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9963/528 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 10.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 71/TFN del 12.6.2018)
1.- Con atto del 10.4.2018, la Procura Federale deferiva innanzi il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (testualmente):
1) “Ivano Tassinari, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Presidente della Società FC Aprilia SSD Srl, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonch*è dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art.1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver offeso e minacciato, al termine della gara Aprilia/Anzio del 24.09.2017, l’arbitro designato Sig. Simone Piazzini di Prato2;
2) “la società FC Aprilia SSD Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1, del CGS, per i comportamenti posti in essere dal Sig. Ivano Tassinari, suo Amministratore Unico e Presidente al momento della commissione dei fatti”.
Nella riunione del 31.5.2017 il citato Tribunale accoglieva il deferimento e comminava, a Tassinari, la sanzione di mesi sei di inibizione e, alla società FC Aprilia SSD Srl, l’ammenda di € 2.000,00.
La decisione era pubblicata nel Com. Uff. n. 71/TFN del 12.6.2018.
2.- Avverso questa decisione, limitatamente alla sanzione comminata a Tassinari, costui ha proposto gravame con atto trasmesso il 18 giugno 2018 solo a questa Corte.
Nella riunione del 5.7.2018, fissata per la discussione, è comparsa solo la Procura Federale, che ha eccepito la mancata ricezione del ricorso e dei relativi motivi, concludendo per l’inammissibilità del gravame.
Chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.
3.- Il reclamo è inammissibile.
Agli atti del procedimento è stata versata la copia di una lettera datata 26.06.2018 (della quale vi è anche la prova dell’avvenuta ricezione), inviata dal Segretario di questa Corte al reclamante, con la quale lo si invitava a provare e documentare, nel corso dell’indetta citata riunione, l’avvenuta notifica del ricorso alla Procura Federal, nei termini di rito.
Tenuto conto che il reclamante non ha inteso partecipare all’assise e non ha provato di aver adempiuto agli incombenti di rito contemplati dall’art. 33 del CGS, il reclamo va dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 33 CGS, commi 5 e 6 del CGS.
Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società FC Aprilia SSD Srl di Aprilia (LT).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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