F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 033CFA DEL 18/09/2018 CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 004/CFA DEL 23 LUGLIO 2018 RICORSO DEL SIG. CORDA NINNI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 18 E DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO E AGLI ARTT. 37, COMMA 1 N.O.I.F. E 22, COMMA 8 C.G.S., COME RICHIAMATO DALL’ART. 19, COMMA 11.4 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 6180/124 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 18.1.2018 (Delibera della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico – Com. Uff. n. 307 dell’1.6.2018)
RICORSO DEL SIG. CORDA NINNI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 18 E DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO E AGLI ARTT. 37, COMMA 1 N.O.I.F. E 22, COMMA 8 C.G.S., COME RICHIAMATO DALL’ART. 19, COMMA 11.4 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6180/124 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 18.1.2018 (Delibera della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico - Com. Uff. n. 307 dell’1.6.2018)
1. Con ricorso in data 20.6.2018, il sig. Ninni Corda ha impugnato la decisione di cui al Com. Uff. n. 307 del 1.6.2018 con la quale la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico FIGC, in accoglimento del deferimento della Procura Federale del 18 gennaio 2018, ha irrogato al sig. Corda, allenatore professionista di 2^ cat. UEFA A, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale e squalificato per anni 3 e mesi 3 a decorrere dal 20.08.2015, la sanzione della (ulteriore) squalifica per 18 mesi e dell’ammenda di € 15.000,00, per violazione dell’art. 1-bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 37, comma 1, delle NOIF ed all’art. 22, comma 8, del C.G.S., come richiamato dall’art. 19, comma 11.4, del C.G.S., per essersi tesserato per l’ASD Como 1907 quale collaboratore tecnico prima squadra, svolgendo invece, in costanza di squalifica, mansioni e poteri di gestione sportiva ed amministrativa della Società.
2. Si duole il sig. Corda, in via pregiudiziale, del fatto che la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico FIGC che ha pronunciato la decisone qui impugnata fosse composta dagli stessi membri che avevano emesso la decisione poi annullata con rinvio da questa Corte, eccependo quindi la nullità e/o l’illegittimità del procedimento di primo grado. Nel merito, in via principale, contestata l’esistenza di un accordo simulatorio che, sotto la forma di un incarico di collaborazione tecnica, in realtà attribuisse al sig. Corda, già squalificato, il ruolo sostanziale di direttore generale dell’ASD Como 1907 S.r.l., il ricorrente invoca il proscioglimento dagli addebiti contestati per mancato raggiungimento della prova del compimento da parte sua dei comportamenti illeciti oggetto di addebito disciplinare e, in via subordinata, l’irrogazione della sanzione minima o, comunque, più lieve, in considerazione della tenuità del disvalore delle condotte poste in essere, in nessun modo paragonabile ad un illecito sportivo.
3. Nella riunione del 23.7.2018, presente personalmente il sig. Corda, il legale di quest’ultimo, da una parte, e la Procura federale, dall’altra parte, hanno illustrato oralmente le rispettive difese e chiesto, il ricorrente, l’accoglimento delle rassegnate conclusioni (rimettendosi a giustizia quanto all’eccezione pregiudiziale) e, la Procura federale, la conferma della decisione di primo grado.
4. L’eccezione pregiudiziale di nullità e/o illegittimità del procedimento di primo grado è inammissibile ed è comunque altresì infondata. Va rilevato al riguardo come, nella pacifica assenza di una disciplina federale in ordine al giudizio di rinvio ed in particolare alla composizione del Giudice di tale giudizio, la normativa di riferimento vada ricercata, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del CGS CONI, nel codice di procedura civile, il quale, nell’ipotesi di giudizio di rinvio, assicura l’imparzialità e la terzietà del giudice attraverso gli istituti della astensione e della ricusazione, attivabili nei modi e nei termini previsti dall’art. 52 c.p.c.. Nel caso di specie, non risulta che l’odierno ricorrente abbia proposto tempestivamente un ricorso ex art. 52 c.p.c. per la ricusazione dei componenti della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico FIGC, sicché la pretesa di convertire l’eccepito vizio di nullità del procedimento di primo grado in motivo di gravame è inammissibile (in tal senso, cfr. CFA Sezioni Unite C.U. 59/CFA del 10.12.2015 con motivazioni pubblicate sul C.U. n. 93/CFA del 31.03.2016).
Anche nel merito, in ogni caso, la doglianza è infondata, atteso che difetta nella fattispecie il presupposto del “nuovo esame” da parte del primo giudice, dal momento che la decisione dallo stesso resa in precedenza è stata annullata da questa Corte non nel merito ma esclusivamente per violazione del diritto di difesa. Infine, non può non osservarsi che, avuto riguardo all’esiguo numero dei membri della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico FIGC, esigere il rinnovo di tutti i suoi componenti in ogni caso di rinnovazione del giudizio a seguito di annullamento con rinvio di una decisione significherebbe rendere praticamente impossibile la celebrazione dello stesso giudizio di rinvio.
5. Nel merito, va rigettata la domanda principale di proscioglimento formulata dal sig. Corda, atteso che, contrariamente a quanto da quest’ultimo asserito, il quadro probatorio che emerge dagli atti di causa - ed in particolare dalle testimonianze raccolte dalla Procura federale - depone invero per la sussistenza della responsabilità disciplinare contestata al ricorrente e sanzionata dalla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC. Più in particolare, si osserva al riguardo come appaiono non convincenti le critiche rivolte dal ricorrente alla decisione di prime cure laddove essa, con puntuale motivazione, statuisce in ordine all’accertamento dei fatti costituitivi della responsabilità disciplinare ascritta al sig. Corda e afferma di ritenere comprovato lo svolgimento da parte di quest’ultimo di un’attività assimilabile a quella di competenza di un direttore generale, più che di un mero collaboratore tecnico di prima squadra, in ragione e per effetto delle convergenti ed univoche deposizioni rese dai signori Belotti (collaboratore della segreteria sportiva del Como), Delcaro (preparatore dei portieri nel periodo agosto-settembre 2017), avv. Diana (procuratore speciale del Pres. Nicastro e legale in ambito civilistico del Como), Gilardoni (dirigente accompagnatore della prima squadra sino ai primi di ottobre 2017) e Bressani (segretario generale del Como). Siffatte deposizioni, infatti, a giudizio di questa Corte sono tutt’altro che generiche, basate su notizie acquisite de relato e/o viziate da un asserito malanimo, come apoditticamente adduce il ricorrente, ma, al contrario, puntuali e circostanziate e dunque senz’altro attendibili nel riferire il compimento da parte del Corda di attività connotate da ampia discrezionalità, anche decisionale, afferenti all’ambito gestionale, tecnico ed economico della Società ed in definitiva effettivamente rientranti nelle competenze e nei poteri di un dirigente.
A fronte di ciò, non ha pregio il tentativo del ricorrente di offrire una lettura alternativa del materiale probatorio acquisito agli atti, valorizzando, a contrariis, le deposizioni rese dallo stesso Corda, dall’A.D. Felleca e dal Presidente Incastro, oltre che dai calciatori Gentile, Sentinelli e Fall. Un tale tentativo, infatti, era già stato effettuato dal sig. Corda nel procedimento di prime cure, ad esito del quale la Commissione, con apprezzamento e statuizione che non risultano impugnati né contrastati in questa sede, aveva concluso per la minore attendibilità delle suddette deposizioni invocate dall’odierno ricorrente a sostegno della legittimità del proprio operato, sulla base della considerazione che le deposizioni dei tre calciatori risultavano tra loro identiche e in parte contraddette dalle dichiarazioni dello stesso Corda, quelle dell’A.D. Felleca interessate con riferimento all’autonomo procedimento che lo vedeva direttamente coinvolto e che è poi sfociato nella sanzione a suo carico, per i medesimi fatti oggetto del presente procedimento, di cui al Com. Uff. n. 55/TFN del 29.03.2018, quelle del Presidente Nicastro non circostanziate e concernenti fatti di cui quest’ultimo, per sua stessa ammissione, non era a diretta conoscenza.
Se a ciò si aggiunge il valore parzialmente confessorio delle dichiarazioni rese del sig. Corda in particolare in ordine ai contatti attivi e passivi intercorsi con i calciatori da coinvolgere nel progetto della nuova squadra in occasione della riunione del 28.05.2018 dinanzi alla Commissione Disciplinare e da quest’ultima richiamate nella decisione impugnata, si ha che la decisione di prima cure sul punto dell'affermata responsabilità disciplinare del sig. Corda merita di essere confermata.
6. Deve invece essere accolta la domanda subordinata svolta dal ricorrente con riferimento alla eccessiva severità delle sanzioni comminate dal primo Giudice, sanzioni che questa Corte ritiene congruo determinare, valutato l’effettivo disvalore attribuibile ai fatti ascritti alla responsabilità
disciplinare del sig. Corda ed alla natura di detta responsabilità, nella squalifica di mesi 8 e nell’ammenda di € 5.000,00.
Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Corda Ninni riduce la sanzione della squalifica a mesi 8 e l’ammenda ad € 5.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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