F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 035CFA DEL 04 OTTOBRE 2018 CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 029/CFA DEL 13 SETTEMBRE 2018 RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA REIEZIONE DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO E DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 12455/1246 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 28.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 4/TFN del 12.7.2018)
RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA REIEZIONE DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO E DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 12455/1246 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 28.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 4/TFN del 12.7.2018)
1. Con ricorso in data 16.7.2018, il Procuratore Federale ha adito questa Corte chiedendo che, in riforma della decisione di cui al Com. Uff. n. 4/TFN del 12.7.2018, con la quale il TFN – Sezione Disciplinare ha respinto il deferimento prot. n. 12455/1246pf17-18 GP/GT/ag del 28.5.2018 a carico di Zamparini Maurizio e della U.S. Città di Palermo s.p.a., voglia affermare la responsabilità ascritta ai deferiti comminando la sanzione dell’inibizione per mesi 3 e dell’ammenda di € 25.000,00 a carico del sig. Zamparini Maurizio e dell’ammenda di € 25.000,00 a carico della U.S. Città di Palermo S.p.A..
1.1 In particolare, si duole la Procura Federale, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 4, del CGS, che la decisione impugnata ha erroneamente ritenuto manchevole nella fattispecie la prova certa della diffusione e della conoscibilità delle dichiarazioni rese dal sig. Zamparini e riportate nel sito “www.mediagol.it” e ciò sia in quanto la citata norma, in realtà, non richiede per il perfezionamento della fattispecie illecita di dichiarazioni lesive che detta prova debba essere fornita, sia perché un sito internet deve ritenersi per definizione mezzo di comunicazione idoneo a rendere conoscibili e quindi pubbliche le dichiarazioni ivi riportate, a prescindere dalla diffusione che, attraverso il numero di accessi al sito, esso può assicurare a dette dichiarazioni.
1.2 Infine, erronea sarebbe ad avviso della Procura ricorrente anche l’affermazione del primo Giudice secondo la quale, trattandosi di dichiarazioni rilasciate in circostanze diverse e non in un unico contesto, mancherebbe l’unicità di espressioni, di giudizi e di contenuti, atteso che un siffatto presupposto non è richiesto dall’art. 5 ai fini della rilevanza disciplinare e della capacità divulgativa di ogni singola dichiarazione.
2. Con memoria difensiva in data 19 luglio 2018, si è costituito nel presente grado di giudizio il sig. Maurizio Zamparini, il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso della Procura Federale e, in via subordinata ed in ipotesi di accertamento della responsabilità disciplinare al medesimo ascritta, ridursi al minimo edittale le sanzioni.
2.1 Sostiene il sig. Zamparini la correttezza della decisione del TFN in ragione delle caratteristiche peculiari del caso di specie che non consentono di applicare i principi generali richiamati dalla Procura nel suo gravame. In particolare, rileva innanzi tutto la circostanza per la quale, escluso che le dichiarazioni in questione siano state pubblicate sul Giornale di Sicilia, effettivamente il sito internet “mediagol.it” ha una modestissima visibilità così che le dichiarazioni ivi riportate non possono definirsi pubbliche ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 4, CGS. I contesti fattuali di riferimento delle due dichiarazioni sono poi completamenti diversi tra loro, sicchè manca la unicità di espressioni e contenuti riportati nell’atto di deferimento e, quindi, la loro singola capacità divulgativa. In ogni caso, infine, il sig. Zamparini rivendica di aver espresso legittimamente il suo pensiero critico, i suoi dubbi e le sue preoccupazioni in ordine a taluni episodi verificatisi durante due partite e di aver sollecitato al riguardo l’intervento della Procura Federale, il che non può costituire condotta sanzionabile per assenza di lesività delle esternazioni.
3. Nella riunione del 13.9.2018 dinanzi a questa Corte, la Procura Federale e il difensore del sig. Zamparini hanno illustrato oralmente le rispettive difese e chiesto accogliersi le rassegnate conclusioni.
4. Il ricorso della Procura Federale è fondato e va accolto.
4.1 Occorre premettere che la decisione di prime cure ha espressamente affermato la natura lesiva delle dichiarazioni rese dal sig. Zamparini rilevando come, nel caso in esame, esse ben possono rientrare nell’ambito dell’art. 5, comma 1, CGS e non sono state inoltre smentite dal diretto interessato, che neppure ne ha sminuito il contenuto. Ne consegue che sul capo della decisione del TFN che statuisce la lesività delle dichiarazioni in esame, non impugnato in via incidentale dal sig. Zamparini, si è formato il giudicato ed è precluso a questa Corte ogni sindacato.
Quest’ultimo è stato invece correttamente e tempestivamente sollecitato dalla Procura Federale con riguardo al capo della decisione impugnata in cui il TFN, nonostante il riconoscimento e l’affermazione della lesività delle dichiarazioni del sig. Zamparini, perviene al proscioglimento dei deferiti sul presupposto della mancanza della fattispecie di cui all’art. 5, comma 4, CGS, stante la ritenuta “mancanza di prova certa sulla diffusione delle dichiarazioni e sulla loro conseguente conoscibilità da parte di un pubblico, più o meno vasto”.
4.2 Così individuato l’ambito oggettivo del presente gravame, la Corte ritiene che, effettivamente, la decisione impugnata abbia fatto mal governo nel caso di specie dell’art. 5, comma 4, del CGS, finendo con l’escludere che le dichiarazioni ritenute lesive del sig. Zamparini possano considerarsi pubbliche a causa della scarsa diffusione assicurata alle stesse dal sito internet “mediagol.it” e della conseguente loro minima conoscibilità.
La decisione impugnata merita di essere riformata, atteso che il comma 4 dell’art. 5 CGS chiaramente stabilisce che una dichiarazione (lesiva) è considerata pubblica non solo quando è resa in pubblico, non solo quando è destinata ad essere conosciuta per i destinatari, per il mezzo o per le modalità della comunicazione, ma anche quando essa per i destinatari, per le modalità o – ed è il caso che ricorre nella fattispecie – per il mezzo della comunicazione può essere conosciuta da più persone. In altri termini, la disposizione in esame, ai fini della configurazione dell’illecito disciplinare di cui all’art. 5 del CGS, ritiene necessario ma ad un tempo sufficiente ad integrare il carattere pubblico della dichiarazione lesiva, per quanto qui rileva, l’astratta idoneità del mezzo utilizzato per comunicare la dichiarazione a rendere quest’ultima conoscibile a più persone.
Il fulcro della valutazione rimessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del CGS, al Giudice sportivo in ordine alla natura pubblica o privata dei “giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, dell’UEGA o della FIFA” espressi da soggetti dell’ordinamento federale, dunque, sta nel verificare non già se sia stata o meno fornita in giudizio la prova dell’avvenuta diffusione delle dichiarazioni e la prova della loro conseguente conoscibilità da parte di un pubblico più o meno vasto, come ha ritenuto il TFN, prove che invero la norma non richiede di fornire, quanto piuttosto se il mezzo o le modalità della comunicazione all’esterno di dette dichiarazioni siano tali da poter attingere più persone.
A ciò consegue che le dichiarazioni rese dal sig. Zamparini e diffuse sul sito internet “mediagol.it” devono considerarsi pubbliche, essendo oggi invero notorio che la massima conoscibilità, in termini spaziali, temporali e di potenziali destinatari, è da attribuirsi proprio alle notizie ed alle informazioni reperibili sulla rete internet, quand’anche la platea degli utenti del sito in questione possa non essere numericamente significativa (del che, peraltro, in assenza di elementi di riscontro, è legittimo dubitare).
Condivisibile è inoltre l’ulteriore doglianza della Procura ricorrente relativa all’affermazione del primo Giudice secondo la quale, trattandosi di dichiarazioni rilasciate in circostanze diverse e non in un unico contesto, mancherebbe quell’unicità di espressioni, di giudizi e di contenuti richiesta invece dall’art. 5 ai fini della rilevanza disciplinare e della capacità divulgativa di ogni singola dichiarazione.
Al riguardo, ribadito che la natura lesiva delle dichiarazioni in questione non è questione oggetto qui di delibazione, occorre rilevare che, effettivamente, la decisione di prime cure, osservando come, a differenza di quanto esposto nel deferimento, le dichiarazioni del sig. Zamparini non sarebbero state rese in un unico contesto, finisce erroneamente con l’assumere che, ai fini dell’integrazione dell’illecito disciplinare di cui all’art. 5, occorra un elemento costitutivo, quale è quello dell’unicità di espressioni, di giudizi e di contenuti, che, al contrario, le disposizioni della norma citata non contemplano.
In definitiva, il ricorso della Procura Federale va accolto, ma, avuto riguardo al fatto che le dichiarazioni oggetto del deferimento si collocano appena oltre la soglia di un’ammissibile critica, assumendo quindi un tenore blandamente lesivo, la Corte reputa congruo comminare le sanzioni dell’ammonizione con diffida e dell’ammenda di euro 2.500,00 nei confronti del sig. Maurizio Zamparini e dell’ammenda di euro 2.500,00 nei confronti dell’US Città di Palermo s.p.a., ai sensi dell’art. 5, comma 2, del CGS
Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale così dispone:
- Sig. Zamparini Maurizio ammonizione con diffida e ammenda di € 2.500,00;
- US Città di Palermo SpA ammenda di € 2.500,00.
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