F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 047CFA DEL 22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 092/CFA DEL 6 APRILE 2018 1.RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD MAGISANO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA ASD MAGISANO/ASD ATLETICO SELLIA MARINA (2-1) DEL 10.12.2017 E LA RIPETIZIONE DELLA GARA SUDDETTA (Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 122 del 13.02.2018)
1.RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD MAGISANO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA ASD MAGISANO/ASD ATLETICO SELLIA MARINA (2-1) DEL 10.12.2017 E LA RIPETIZIONE DELLA GARA SUDDETTA (Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 122 del 13.02.2018)
Con atto 22.2.2018, introdotto nel rispetto dei termini e modalità regolamentari, la A.S.D. Magisano ha avanzato ricorso per revocazione nei confronti della delibera assunta dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria nella seduta del 05.02.2018, pubblicata con Com. Uff. n. 122 del 13.2.2018, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Società A.S.D. Atletico Sellia Marina avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Com. Uff. n. 32 del 14.12.2017, disponeva l’annullamento dell’omologazione del risultato conseguito sul campo della gara A.S.D. Magisano/A.S.D. Atletico Sellia Marina (2-1) del 10.12.2017 e, di conseguenza, la ripetizione della gara.
A sostegno del proposto gravame la ricorrente deduce un unico motivo titolato “Ricostruzione dei fatti errata. Errata interpretazione dell’art. 5 del Regolamento del Gioco del Calcio”, la cui discussione veniva fissata dalla Corte per la seduta del 6.4.2018 nel corso della quale comparivano l’avv. Sabrina Rondinelli in sostituzione dell’avv. Frank Mario Santacroce per l’appellante, nonché l’avv. Salvatore Casula per la Procura Federale, i quali chiedevano, rispettivamente, l’accoglimento ed il rigetto del ricorso.
A parere della Corte la proposta impugnazione è inammissibile.
Va premesso in fatto che la controversia nasce dalla circostanza che al minuto 24° del secondo tempo della gara fra la Magisano e l’Atletico Sellia Marina, l’arbitro, non sentendosi in condizione di proseguire l’incontro, emetteva triplice fischio di chiusura ritirandosi insieme agli atleti delle due squadre negli spogliatoi; poco dopo, persuaso da dirigenti e capitani di entrambe le contendenti, riprendeva il gioco portando a compimento la gara.
Mentre il Giudice Sportivo Territoriale omologava l’incontro con il risultato conseguito sul campo, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, sentito l’arbitro che precisava di “avere emesso il triplice fischio”, riteneva che in tal modo fosse stata decretata la fine della gara, disponendone pertanto la ripetizione.
Avverso questa statuizione propone ricorso per revocazione la soc. Magisano, che peraltro si rileva inammissibile sin dall’intestazione del motivo di reclamo sopra riprodotta.
Ed infatti, “l’errata ricostruzione dei fatti” così come “l’errata interpretazione dell’art. 5 del Regolamento del Gioco del Calcio” lamentate dalla ricorrente, non riconducono la fattispecie sotto alcuna delle previsioni dell’art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva che disciplina il ricorso per revocazione, in quanto, trascurando le ipotesi di dolo, false prove e nuovi documenti, la censura avanzata non individua né l’omesso esame di un fatto nuovo, né un errore di fatto, limitandosi a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali decisamente vietata in quanto integrante un terzo grado di giudizio non previsto, e tanto meno disciplinato, dall’ordinamento processuale federale.
Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Magisano di Magisano (CZ).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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