F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 047/CFA DEL 22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 092/CFA DEL 6 APRILE 2018 RICORSO DEL SIG. PETRUCCI ALESSANDRO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD ILVAMADDALENA 1903) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ARTT. 43, COMMA 6 E 45 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4719/1078 PFI16-17 CS/GM/GB DEL 29.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 39 supplemento quater del 27.2.2018)

RICORSO DEL SIG. PETRUCCI ALESSANDRO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD ILVAMADDALENA 1903) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ARTT. 43, COMMA 6 E 45 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE  FEDERALE  -  NOTA  N. 4719/1078  PFI16-17  CS/GM/GB  DEL  29.11.2017  (Delibera  del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 39 supplemento quater del 27.2.2018)

Con Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 39 - Supplemento quater del 27.2.2018, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Sardegna ha inflitto al sig. Alessandro Petrucci la sanzione dell’inibizione per anni 4 per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 8, comma 2, C.G.S., nonché dell’art. 7, comma 1, Statuto Federale e dell’art. 45 NOIF.

In sintesi, l’Organo di Giustizia Sportiva di primo grado, accogliendo le richieste della Procura Federale, ha ritenuto il deferito, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Ilvamaddalena 1903, responsabile della violazione delle norme disciplinari predette, (a) per avere ricevuto ingenti risorse economiche per la gestione della società - provento di attività ritenute illecite nell’ambito di un giudizio penale - utilizzandole in parte direttamente per la gestione della società, ma principalmente consegnandole per contanti a imprese commerciali compiacenti affinché queste a loro volta le restituissero sotto forma di contributi per sponsorizzazioni; (b) per aver consentito al calciatore Alessandro Petrini, oltre che al non meglio identificato sig. Daniele Capocchia, di svolgere con la società Ilvamaddalena 1903 parte della preparazione sportiva precedente al campionato di Promozione senza i dovuti accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essere  dotati  della  di specifica copertura assicurativa.

Con ricorso tempestivamente comunicato in data 5.3.2018 il sig. Petrucci ha impugnato la predetta decisione, eccependo l’eccessività della sanzione comminatagli in relazione al primo capo di incolpazione, sia per la tenuità dei fatti contestatigli, sia in considerazione del suo comportamento collaborativo nel corso delle indagini e del suo complessivo contegno processuale, instando perciò per una congrua diminuzione della sanzione inflitta, nonché l’erroneità della pronuncia impugnata in relazione al secondo capo di incolpazione, per erroneità della ricostruzione fattuale risultante dagli atti del giudizio e comunque per insussistenza delle violazioni contestagli, chiedendo quindi, in relazione ad esso, il proscioglimento da ogni addebito,

Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento, nei limiti dei quali si dirà.

Va, in primo luogo, affermata l’irrilevanza disciplinare dei fatti contestati al deferito  con  il secondo capo di incolpazione.

Al di là dei motivi extracalcistici che possono aver spinto il Petrucci a consentire ai sigg.ri Petrini e Capocchia di partecipare a talune sedute di allenamento precampionato della squadra (il secondo dei predetti addirittura ad una sola) - motivi, peraltro, non provati, e comunque irrilevanti dal punto di vista delle violazioni contestate al deferito in questa sede - gli è che, in ogni caso, i suddetti non sono mai stati tesserati per la società, di tal che la loro partecipazione alle predette sedute si è risolta in una sorta di “provino” con esito negativo.

Da qui la totale insussistenza delle violazioni regolamentari contestate con il capo di incolpazione in esame al Petrucci, che deve essere integralmente prosciolto, in relazione ad esso, da ogni addebito.

Per ciò che concerne, poi, il primo capo di deferimento, appare in primo luogo incontroversa la particolare tenuità della condotta antiregolamentare  del Petrucci, tenendo conto dell’esiguità delle somme di denaro oggetto delle violazioni disciplinari contestategli e dallo stesso pacificamente ammesse.

Se oltre a ciò si valorizza, come è stato dall’appellante fondatamente invocato,  il comportamento dallo stesso tenuto, sia nel corso delle indagini, sia durante il processo, improntato ad una piena ammissione dei fatti contestati e ad uno spirito collaborativo per far maggiore luce possibile sugli stessi, si impone a questa Corte una rideterminazione della sanzione inflitta in prime cure, che non appare congruamente commisurata alla natura ed all’entità delle sole violazioni per le quali va, comunque, riaffermata la di lui responsabilità.

In ragione di ciò, considerato anche il proscioglimento del deferito dagli addebiti di cui capo b) di incolpazione, in parziale riforma della decisione impugnata si ritiene congruo determinare la sanzione per le violazioni di cui al (solo) primo capo in mesi 18 di inibizione.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Petrucci Alessandro, riduce la sanzione dell’inibizione a mesi 18.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it