F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 49CFA DEL 22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 113/CFA DEL 9 MAGGIO 2018 RICORSO DELLA SOCIETA’ US AREZZO SRL US AREZZO SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA;AMMENDA DI € 1.000,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTE NN. 9577/1001 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 4.4.2018 E 9576/1000 PF GP/GC/BLP DEL 4.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ US AREZZO SRL US AREZZO SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA;AMMENDA DI € 1.000,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTE NN. 9577/1001 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 4.4.2018 E 9576/1000 PF GP/GC/BLP DEL 4.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)
L’Unione Sportiva Arezzo S.r.l. in esercizio provvisorio proponeva reclamo avverso il provvedimento del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, assunto il 23.3.2018 e pubblicato sul Com. Uff. n. 53/TFN, che le aveva inflitto la penalizzazione di 6 punti in classifica e l’ammenda di € 1.000,00.
Nella riunione fissata per la discussione, la reclamate ribadiva tutte le proposte doglianze ed insisteva per l’accoglimento del reclamo, deducendo, a sostegno delle proprie ragioni, che il Primo Giudice:
a) non aveva dichiarato l’improcedibilità dei deferimenti o in subordine, l’interruzione del processo, omettendo di considerare che con sentenza n. 17 del 15.3.18, il Tribunale di Arezzo aveva dichiarato il fallimento dell’Unione Sportiva Arezzo S.r.l.;
b) non aveva tenuto conto, sia in relazione all’accadimento dei fatti che in relazione all’applicazione della sanzione, che all’epoca delle violazioni, l’Unione Sportiva Arezzo S.r.l. versava già in stato di acclarata insolvenza e non poteva quindi procedere ad alcun pagamento, senza incorrere nella violazione della par condicio creditorum;
c) non aveva motivato il percorso logico seguito per la determinazione delle sanzioni inflitte.
La Procura chiedeva l’integrale rigetto del reclamo.
Al termine della discussione, la Corte evidenziava alle parti una soluzione cosiddetta della terza via (art. 101 secondo comma c.p.c.), rilevando d’ufficio che l’intero procedimento era stato introdotto e trattato con il rito abbreviato ed i termini dovevano conseguentemente ritenersi dimidiati, per cui, invitava le parti ad argomentare sulla la tardività del proposto reclamo.
La reclamante deduceva una diversa data di ricevimento della notifica relativa al provvedimento di primo grado e chiedeva termine per dare prova del proprio assunto, che la Corte concedeva, ma nella successiva udienza, rinunciava tout court al proposto reclamo ed in ogni caso, non dava prova di quanto dedotto nella precedente riunione, in ordine alla tempestività del reclamo, idonea a confutare le risultanze in atti.
Motivi della decisione.
Il giudizio è stato introdotto in primo grado dalla Procura e giusta il disposto dell’art. 33 comma 12 del C.G.S., sarebbe preclusa la rinuncia.
Potrebbe disquisirsi in astratto se nell’affermazione: “la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi Federali e operanti” atteso che cambia il senso del disposto normativo ove l’introduzione del giudizio venga rapportata all’intero procedimento (in detto caso, nella fattispecie, la rinuncia sarebbe inammissibile), ovvero al singolo grado del procedimento (circostanza che nella fattispecie renderebbe ammissibile la pronuncia).
La Corte, però, non ritiene di doversi pronunciare sul punto, atteso che dagli atti emerge la tardività del proposto reclamo, circostanza che ha portato al passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado.
Il giudicato rende inammissibile il proposto reclamo, con conseguente assorbimento di ogni e qualsivoglia ulteriore aspetto del procedimento.
Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società US Arezzo Srl di Arezzo (AR).Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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