F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 51CFA DEL 22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 119/CFA DELL’11 MAGGIO 2018 RICORSO DELLA SOCIETA’ MATERA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTE NN. 10144/1127 PF 17 18/GP/GC/BLP DEL 13.4.2018 E 10150/1128 PF 17 18/GP/GC/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ MATERA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTE NN. 10144/1127 PF 17 18/GP/GC/BLP DEL 13.4.2018 E 10150/1128 PF 17 18/GP/GC/BLP DEL
13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)
Il reclamo del Matera Calcio, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare su due deferimenti da parte del Procuratore Federale entrambi in data 13.4.2018, è diretto in via principale alla riduzione della sanzione di dieci punti di penalizzazione a due punti di penalizzazione in classifica; in subordine, alla quantificazione della penalizzazione in misura inferiore a dieci punti in classifica.
In particolare, la Società reclamante deduce con il primo motivo di ricorso la violazione del principio del ne bis in idem in quanto la sentenza impugnata avrebbe deciso su circostanze già oggetto di una precedente pronuncia dello stesso Organo giudicante (v. Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018). In altri termini, il Tribunale Federale Nazionale avrebbe sanzionato inadempimenti della Società reclamante già sanzionati con precedente decisione. In pratica, la Società reclamante sarebbe stata sanzionata due volte per gli stessi fatti. Nel caso di specie si trattava di mancato pagamento di contributi INPS e ritenute IRPEF nonché di mancato pagamento di stipendi a tesserati. Con il secondo motivo di ricorso la Società reclamante lamenta il difetto di motivazione della decisione del giudice di primo grado in quanto quest’ultimo si sarebbe limitato a evidenziare una presunta generica inadempienza del Matera Calcio senza specificare nei confronti di quanti tesserati si era verificato l’inadempimento. Con il terzo motivo di ricorso la Società reclamante deduce che l’omesso pagamento delle somme dovute era dipeso dalla mancata riscossione di crediti verso terzi i quali non avevano provveduto ai versamenti pattuiti alle scadenze contrattuali; di qui, secondo il Matera Calcio, non vi sarebbe alcuna responsabilità in quanto i mancati pagamenti sarebbero dovuti a cause non imputabili ad essa reclamante. Con il quarto motivo di ricordo la Società reclamante lamenta l’eccessività, l’irragionevolezza e, comunque, l’ingiustizia della sanzione ad essa inflitta e, a dimostrazione di tale assunto, evidenzia alcuni precedenti dello stesso Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare relativi al Siracusa Calcio e al U.S. Arezzo a conferma della “severità del trattamento sanzionatorio adottato dal medesimo Organo giudicante al Matera Calcio S.r.l. con la conseguente violazione del principio di proporzionalità”. Con l’ultimo motivo di ricorso la Società reclamante giustifica la richiesta di riduzione della sanzione inflittale in primo grado adducendo la “concreta collaborazione da parte del Club durante le operazioni di revisione eseguita dalla Deloitte & Touche e fatte proprie dalla Co.Vi.So.c. poi segnalate alla Procura Federale, sulla scorta delle quali risultanze ha predisposto e notificato gli atti di deferimento nn. 198 e 199”. A conclusione del ricorso, il Matera Calcio sottolinea “come la sanzione irrogata sia ingiusta, sproporzionata e manifestamente eccessiva”.
Osserva questa Corte Federale d’Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, sembra parzialmente fondato sulla base della documentazione in atti. Infatti, mentre non sono contestabili le circostanze che il Matera Calcio non ha provveduto a corrispondere nei termini prescritti gli emolumenti a propri tesserati nei periodi novembre/dicembre 2017 e gennaio/febbraio 2018 né a versare i relativi contributi INPS e le relative ritenute IRPEF per i periodi settembre/ottobre e novembre/dicembre 2017 nonché per il successivo periodo gennaio/febbraio 2018, risulta in atti anche che si tratta di violazioni commesse nelle medesima stagione agonistica alle quali, pertanto, è possibile applicare il principio della continuazione, non essendo rilevanti la diversa tempistica dei deferimenti né la diversa tempistica delle decisioni. In ordine alla quantificazione delle sanzioni inflitte alla Società reclamante, si può ritenere cha la sanzione di dieci punti di penalizzazione comminata dal giudice di primo grado sia eccessiva rispetto ai fatti contestati, soprattutto se si guarda alla precedente decisione presa dallo stesso Organo di primo grado nei confronti della Società reclamante per i medesimi fatti (periodo novembre/dicembre 2017 mancato pagamento degli emolumenti a tesserati; mancato versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017). Appare, pertanto, equa una riduzione della sanzione inflitta dal giudice di primo grado con la decisione del 2.5.2018 alla luce di quanto già comminato alla Società reclamante con la precedente decisione del 18.4.2018 che aveva giudicato sui medesimi inadempimenti sui quali è stata chiamato a pronunciarsi nuovamente il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per avere la Società reclamante continuato a rendersi inadempiente ai pagamenti/versamenti dovuti per i suddetti periodi. Tenuto conto delle sanzioni complessivamente inflitte con le due decisioni di primo grado appare equo, in accoglimento parziale del ricorso del Matera Calcio, ridurre la sanzione della penalizzazione da punti dieci a punti sei, così modificando la decisione di primo grado del 2.5.2018. L’accoglimento ancorché solo parziale del reclamo, con conseguente annullamento parziale della decisione del Giudice di primo grado, comporta la restituzione della tassa reclamo.
Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Matera Calcio Srl di Matera (MT), riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 6.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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