CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 2 del 24/06/2020 – Tullio Tinti/Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A
Lodo n. 2
Anno 2020
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE
COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA
Prof. avv. Angelo Maietta
PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale
Prof. avv. Stefano Bastianon
ARBITRO nominato dall’istante
avv. Guido Cecinelli
ARBITRO nominato dall’intimato
Nel procedimento arbitrale promosso da
l'Agente Sportivo Tullio Tinti - numero di iscrizione al Registro FIGC Agenti Sportivi 10 - numero tessera CONI 99339996092 - rappresentato e difeso dall’avv. Sara Agostini, con studio in Vicolo Portelle, n. 2 – 25049 Iseo (Bs), ed ivi elettivamente domiciliato,
- Parte istante -
Contro
Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. (p.i. 02193450448), con sede in Corso Vittorio Emanuele, 21 – 63100 Ascoli Piceno, in persona del Legale rappresentante dott. Andrea Leo, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Madonia, con studio in Roma, Via Dardanelli n. 6, ed ivi elettivamente domiciliata.
- Parte intimata –
***
1. Sede dell’Arbitrato
La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte con modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.
2. Regolamento arbitrale
Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.
In Fatto
Con domanda di arbitrato dell’11 marzo 2020, a ministero dell’avv. Sara Agostini, proposta ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti CONI, l’Agente Sportivo Tullio Tinti avanzava richiesta di pagamento della somma di euro 20.000,00 (ventimila/00) nei confronti dell’Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., contestualmente indicando, come proprio arbitro di parte, il prof. avv. Stefano Bastianon, il quale ha ritualmente accettato la nomina. Il tutto in forza di contratto di mandato ritualmente prodotto.
Successivamente, l’Ascoli Calcio ha, con il patrocinio dell’avv. Pietro Madonia, dapprima indicato come proprio arbitro di parte l’avv. Guido Cecinelli, che ha accettato la nomina, e, in data 23 marzo 2020, ha depositato memoria di costituzione con la quale ha dedotto ed eccepito la nullità del contratto prodotto per conflitto di interessi, in quanto l’agente Tinti ha operato sia nell’interesse della Società che del calciatore poi tesserato dall’Ascoli.
I due arbitri nominati hanno convenuto per la nomina del terzo arbitro con funzioni di presidente, indicandolo nella persona del prof. avv. Angelo Maietta, il quale, con dichiarazione del 19 marzo 2020, ha accettato la nomina.
L’iter arbitrale ha subito la sospensione di legge a causa della emergenza epidemiologica da Covid-19 e la prima data di celebrazione dell’udienza è stata fissata il 3 giugno 2020 in modalità telematica per il prescritto tentativo di conciliazione.
Alla richiamata udienza arbitrale, le parti avevano prospettato la possibilità di un accordo conciliativo chiedendo all’uopo un rinvio per poter stilare atto transattivo da allegare al verbale della fissanda udienza arbitrale, previa verifica da parte del Collegio della inesistenza di cause ostative alla sua ratifica. Pertanto, veniva fissata la data del 9 giugno 2020, sempre in modalità telematica, onerando le parti a far pervenire al Collegio la bozza di accordo per un esame preventivo nelle 48 ore precedenti alla fissata udienza.
Nessuna bozza veniva trasmessa nel termine indicato e, all’udienza del 9 giugno 2020, le parti, previa conferma che l’ipotesi conciliativa non era più percorribile, hanno chiesto congiuntamente, previa rinuncia a verbale di fissazione di nuova udienza, di discutere la controversia e rassegnare le proprie conclusioni, che sinteticamente vengono così declinate: accoglimento della domanda per la parte ricorrente, rigetto della stessa per la parte resistente. In particolare, l’avv. Sara Agostini, nel controdedurre alla eccezione di nullità del contratto di mandato per conflitto di interessi, sollevata dall’Ascoli, ai sensi dell’art. 18, comma 5, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, ha ribadito la validità del contratto, perché il medesimo Regolamento Agenti del CONI delega a ciascuna Federazione sportiva la disciplina delle cause di invalidità e di inefficacia dei contratti degli Agenti e, in forza di ciò, ha espressamente richiamato il Regolamento Agenti della FIGC, che ammette l’ipotesi di un mandato congiunto anche in presenza di potenziali conflitti di interessi.
Su tali premesse, il Collegio si è riunito in camera di consiglio, emettendo il dispositivo prescritto dal Regolamento nella giornata del 9 giugno 2020 a maggioranza dei componenti, registrando il dissenso dell’arbitro prof. avv. Stefano Bastianon.
In ossequio a quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia, il presente lodo viene assunto a maggioranza senza obbligo di motivazione del dissenso da parte del prof. avv. Stefano Bastianon.
In Diritto
La domanda è infondata e deve essere rigettata. Va preliminarmente e sinteticamente ripercorso il quadro normativo esistente in subjecta materia.
Non v’è dubbio che la noma primaria, cui far riferimento ai fini della risoluzione della vicenda, è il Regolamento CONI degli Agenti Sportivi assunto con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019. Il testo normativo è prevalente nell’ambito della gerarchia delle fonti rispetto a qualsiasi atto o provvedimento di ogni singola Federazione, fatte salve le eccezioni e le deroghe di cui si dirà in seguito.
Orbene, nel disciplinare i doveri degli Agenti Sportivi e declinare le ipotesi di incompatibilità e conflitto di interessi, il richiamato testo normativo dedica a tali argomenti gli artt. 17 e 18. Tali norme vanno raccordate, nella materia dei contratti, con l’art. 21, rubricato per l’appunto “i contratti degli agenti sportivi”. In particolare, al fine di dirimere le questioni sorte nella disputa odierna, la norma dell’art. 18, comma 5, fa espresso divieto all’Agente Sportivo di avere un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un atleta e/o di assumere cointeressenze nei diritti economici relativi al trasferimento di un atleta. La norma, quindi, cristallizza una ipotesi di scuola del c.d. conflitto di interessi che, giova ricordarlo, ricorre ogni qualvolta vi sia un rapporto di incompatibilità tra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli, a sua volta, rappresenti, e, in quest'ultima ipotesi, che il vantaggio conseguito dal terzo coincida con quello del rappresentante (cfr. Tribunale Bolzano, 6/9/2019, n. 802). La previsione regolamentare sanziona con la nullità i contratti stipulati dall’Agente con l’atleta e/o con la società sportiva in violazione del precedente comma 5 (art. 18, comma 6).
Il combinato disposto delle norme richiamate non sembra lasciare spazio ad equivoci di sorta in ordine alla non possibilità di svolgere, per l’Agente Sportivo, il proprio mandato in favore di più parti, in special modo quando queste vengano ad incontrarsi contrattualmente grazie alla propria opera professionale e, ad adiuvandum, su tale scia interpretativa milita la previsione dell’art. 21, comma 1, secondo capoverso, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, ove si legge “nello svolgimento della sua attività (un agente sportivo, ndr) deve evitare qualsiasi conflitto di interessi”.
Né deve indurre in errore la possibilità, pur prevista dal Regolamento del CONI, del c.d. mandato plurimo ovvero il mandato conferito all’Agente da una sola o da più parti (art. 21, comma 4), perché tale previsione, nel consentire la possibilità di ricevere un mandato da diverse parti contrattuali, va sempre innervata nel tessuto complessivo della norma che ha come clausola generale il divieto del conflitto di interessi, sanzionando con la nullità i contratti sottoscritti in violazione di tale categoria giuridica, e tanto perché non avrebbe alcun senso logico, prima ancora che giuridico, una previsione di tale portata, laddove poi alla stessa venisse concessa una deroga per una mera distrazione semantica o di collocazione sistematica di norme apparentemente incompatibili o confliggenti tra loro.
La ratio regolamentare va evidentemente ricercata e sviluppata nella intenzione del legislatore sportivo nel perseguimento del fine ultimo di evitare le ipotesi di commistione economica e patrimoniale di un Agente che, di fatto, rappresentando entrambe le parti di un contratto, che, per definizione, devono perseguire interessi esclusivi e di parte, si troverebbe a mediare un rapporto, direzionandolo nella posizione più favorevole non all’una o all’altra parte, come è giusto che fosse, in relazione al contratto di mandato, ma unicamente per conseguire utilità personali legate al buon esito della operazione e, pertanto, è come se ci si trovasse in ipotesi di un contratto con se stesso, i cui limiti sono ben noti perché disciplinati dall’art. 1395 c.c.. Tuttavia, nella vicenda che ci occupa, la controversia assume caratteristiche di specificità in forza della delega che il Regolamento del CONI fornisce alle singole Federazioni in materia di invalidità e inefficacia dei contratti degli Agenti Sportivi, ai sensi dell’art. 21, comma 7, lett. e). Nel caso che ci occupa, questa delega sposta l’indagine in relazione alla validità o meno del contratto in essere scrutinando il Regolamento Agenti sportivi della FIGC, come peraltro richiamato a suo sostegno dal procuratore di parte attrice nella discussione orale. Orbene, fermo restando il principio secondo cui i regolamenti e i codici delle singole Federazioni debbono omologarsi e conformarsi alla fonte sovraordinata dei regolamenti e dei codici emanati dal CONI (argomento non indagabile in questa sede, ma che va comunque segnalato de jure condendo), esaminando il Regolamento Agenti sportivi della FIGC, all’art. 5.4, rubricato “disposizioni generali”, al primo comma si legge: “Salvo quanto previsto nei successivi capoversi del presente articolo, un Agente sportivo può agire solo per conto di una delle parti coinvolte”, con ciò affermando, in diritto, una regola generale e una eccezione. La regola generale è che l’Agente Sportivo può rappresentare solo una delle parti coinvolte (in un contratto o in un negoziato, evidentemente); l’eccezione è che tale regola generale subisce una deroga in casi particolari previsti “nei successivi capoversi”.
In particolare, il penultimo capoverso del richiamato articolo 5.4 del Regolamento Agenti sportivi della FIGC prevede che “Nel caso in cui l’Agente sportivo agisca nell’interesse di più parti (società cedente, calciatore, società cessionaria), egli sarà tenuto a stipulare un mandato con ciascuna parte interessata. In tal caso, l’Agente sportivo deve indicare chiaramente, mediante apposita dichiarazione, in ciascuno dei mandati l’esistenza del conflitto ed ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate prima dell’avvio di qualunque negoziazione”.
La norma così declinata fornisce all’interprete un perimetro ben preciso nel quale orientarsi e precisamente essa disposizione cristallizza un divieto di doppio mandato, autorizzandone, però, la possibilità in deroga, fissando, altresì, i paletti giuridici ai fini della efficacia giuridica. In particolare, si afferma che per poter operare in conflitto di interessi - tale è il nomen juris della locuzione “agisca nell’interesse di più parti (società cedente, calciatore, società cessionaria)” del penultimo comma dell’art. 5.4 del Regolamento Agenti sportivi FIGC - è necessario che l’Agente abbia un mandato esplicito da tutte le parti con separati contratti, all’interno dei quali sia espressamente dichiarata la esistenza del conflitto e che, avuto l’incarico con le caratteristiche appena citate, riceva il consenso scritto di tutte le parti interessate prima dell’avvio di qualunque negoziazione. Non v’è chi non veda come questo consenso scritto, richiesto in via preventiva rispetto all’avvio di un negoziato, tenda a rendere ben evidenti e circoscritti gli ambiti gestori del mandato, affinché l’ipotesi astrattamente configurata del conflitto di interessi non abbia una ricaduta pratica, perché limitata nel perimetro di azione, ai fini della tutela del contratto e delle parti rappresentate.
La norma richiamata non è altro che la codificazione in ambito sportivo della disciplina prevista dagli articoli 1394 e 1395 c.c. che cristallizzano un principio di trasparenza contrattuale, valorizzando il momento della corretta informazione nei contratti, che, laddove esaustiva e motivata con esplicita autorizzazione, consente di superare il divieto del conflitto di interessi. (cfr. Tribunale Ragusa, 06/03/2018, n. 307; Cassazione civile, sez. II, 31/01/2017, n. 2529; Cassazione civile, sez. III, 20/08/2013, n. 19229).
Sulla scorta di tali principi, nella vicenda in esame la difesa di parte attrice, che pure ha invocato la norma del Regolamento Agenti sportivi FIGC, appena scrutinata al fine di superare l’eccezione di nullità sollevata dalla difesa resistente, avrebbe dovuto produrre, onde avvalersi della deroga contenuta nel penultimo capoverso dell’art. 5.4 del Regolamento FIGC, non solo il contratto con l’Ascoli Calcio, ma anche quello con l’atleta Simone Padoin, oggetto del trasferimento all’Ascoli medesimo, al fine di dimostrare che entrambi i contratti esponevano la clausola di dichiarazione dell’esistenza del conflitto di interessi, nonché le apposite autorizzazioni scritte delle parti all’avvio delle negoziazioni, perché solo in presenza di tali evidenze il contratto può ritenersi valido, mentre, in assenza di tali elementi probatori, da un lato, il contratto è da ritenersi nullo per l’esistenza del conflitto di interessi e, dall’altro, la domanda sfornita di prova documentale utile a integrare la deroga normativa.
Sulla scorta di tali elementi, la domanda non può essere accolta e va, pertanto, rigettata.
La complessità della vicenda e il disallineamento sistematico delle norme, talvolta confliggenti tra loro anche in termini di gerarchia delle fonti, integrano gli estremi dei giusti motivi per la compensazione totale delle spese di patrocinio, nonché per la sopportazione dei diritti amministrativi a carico di ciascuna parte nonostante la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, a maggioranza dei componenti, con il dissenso del prof. avv. Stefano Bastianon.
Rigetta la domanda per quanto descritto in parte motiva;
Dispone che il versamento dei diritti amministrativi inerenti al presente procedimento restino a carico di ciascuna parte nella quantificazione stabilita dal regolamenti di procedura;
Nulla per le spese di patrocinio;
Condanna, fermo il vincolo di solidarietà in caso di inadempimento e con diritto di rivalsa per la parte adempiente in surroga, parte ricorrente al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale determinate in euro 4.000,00 oltre IVA e CPA, così distinte: euro 1.300,00 per ciascun componente ed euro 1.400,00 per il Presidente del Collegio Arbitrale.
Dispone la comunicazione del presente lodo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 9 giugno 2020.
Il Presidente
F.to Angelo Maietta
L’Arbitro
F.to Guido Cecinelli
Arbitro dissenziente non firmatario Stefano Bastianon
Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 19 giugno 2020.
Pubblicato in data 24 giugno 2020.
La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport