F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 014/TFN del 23 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/TFN del 18Aprile 2016 RECLAMO N° 121 DELLA SOCIETÀ ASD RIVIERA DI ROMAGNA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE PETRALIA ELEONORA, PUBBLICATA NEL C.U. 206/1 DEL 11 GENNAIO 2016.

RECLAMO N° 121 DELLA SOCIETÀ ASD RIVIERA DI ROMAGNA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE PETRALIA ELEONORA, PUBBLICATA NEL C.U. 206/1 DEL 11 GENNAIO 2016.

Con reclamo datato 18 gennaio 2016 la A.S.D. Riviera di Romagna Calcio Femminile (di seguito ‘ASD Riviera di Romagna’) ha adito il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche impugnando la decisione della Commissione Accordi Economico L.N.D. dell’11 gennaio 2016, della quale chiede l’annullamento, così concludendo: i) «in via preliminare di rito, […] accertare l’omessa notifica dell’avviso di convocazione presso il domicilio eletto dall’ l’A.S.D. Riviera di Romagna Calcio Femminile, dichiarando la nullità della decisione gravata, con rinvio degli atti all’organo di prime cure» e ii) «in via principale, accertata l’infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla Sig.ra Eleonora Petralia, rigettare la domanda così come formulata e dichiarare che l’A.S.D. Riviera di Romagna C.F. deve versare nei confronti della calciatrice, per corrispettivi relativi alla s.s. 2014-2015, un importo non superiore ad € 1.320,00» . La controversia si riferisce all’esecuzione dell’accordo economico sottoscritto fra l’ASD Riviera di Romagna e la calciatrice Eleonora Petralia in data 30 settembre 2014 per la stagione sportiva 2014/2015, in forza del quale l’ASD Riviera di Romagna si è obbligata a corrispondere alla calciatrice la somma annuale lorda di euro 8.100,00 a titolo di rimborsi spese e indennità a fronte delle prestazioni sportive rese da quest’ultima in favore della Società. Non avendo ancora ricevuto il pagamento della somma di euro 3.600,00, bensì solo un acconto di euro 4.500,00, in data 23 settembre 2015 la calciatrice Eleonora Petralia aveva adito la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti chiedendo la condanna della ASD Riviera di Romagna alla corresponsione di tale importo in proprio favore. Con decisione dell’11 gennaio 2016, la Commissione Accordi Economici L.N.D. – ritenuta la tardività delle controdeduzioni della ASD Riviera di Romagna in data 5 novembre 2015 (poiché presentate oltre il termine previsto dall’art. 25 bis del Regolamento L.N.D.) – ha condannato la Società al pagamento in favore della calciatrice Eleonora Petralia della somma di euro 3.600,00, sul presupposto «che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato». A sostegno del gravame, la ASD Riviera di Romagna ha dedotto quanto segue: a) in via preliminare, che la decisione della Commissione Accordi Economici sarebbe illegittima per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio fra le parti in danno della ASD Riviera di Romagna, in ragione della omessa notificazione al proprio domicilio (eletto presso l’Avv. Mattia Grassani con la memoria di controdeduzioni del 5 novembre 2015) dell’avviso di convocazione della riunione del 18 dicembre 2015, fissata per la discussione; b) che la calciatrice Eleonora Petralia, la sera del 15 aprile 2015, dopo aver fatto pervenire una e-mail in cui adduceva di non poter prendere parte per ragioni di salute all’allenamento che si sarebbe tenuto nel tardo pomeriggio di quello stesso giorno, si era presentata personalmente presso il centro sportivo ‘Le Saline’ di Montaletto di Cervia ed aveva informato il Presidente Maurizio Fantini, presenti anche terze persone, “di non voler proseguire il rapporto con la compagine romagnola per motivi personali»; sicché, con missiva datata 15 aprile 2015, l’ASD Riviera di Romagna aveva comunicato ad essa calciatrice l’interruzione del rapporto in essere; c) che in ragione di quanto innanzi, la calciatrice Eleonora Petralia non aveva fornito le dovute prestazioni sportive oggetto dell’accordo economico (dal 15 aprile 2015 in poi e senza che ciò fosse dovuto a giustificati motivi) e che, conseguentemente, essa Società legittimamente avesse ridotto proporzionalmente il compenso pattuito, a nulla rilevando che la calciatrice avesse offerto di fornire le prestazioni sportive, in quanto tale offerta – intervenuta in data 11 maggio 2015 – sarebbe stata tardiva, essendosi l’ultima giornata di campionato disputata in data 9 maggio 2015 (a pochi giorni dalla disputa dei play out, da cui l’ASD Riviera di Romagna era uscita sconfitta) . Ha concluso pertanto la reclamante chiedendo in via preliminare e principale l’annullamento della decisione impugnata e la rimessione degli atti all’organo di prime cure; in via subordinata di merito, ha chiesto il rigetto della domanda della calciatrice o comunque l’accertamento delle somme dovute a quest’ultima in misura non superiore a € 1.320,00. La calciatrice Eleonora Petralia ha presentato proprie controdeduzioni in data 22 gennaio 2016, chiedendo di i) «in via preliminare, accertare e dichiarare la violazione dell’art. 30 comma 33 e art 38 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per mancato rispetto del termine perentorio e, pertanto, dichiarare inammissibile e/o irricevibile il ricorso avanzato da ASD Riviera di Romagna Calcio Femminile, per l’effetto, confermare l’impugnato Comunicato Ufficiale C.A.E. n. 206 dell’11.1.2016», ii) «in via preliminare, accertare e dichiarare la violazione dell’art. 25 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e, per l’effetto dichiarare inammissibile e/o irricevibile il ricorso avanzato da ASD Riviera di Romagna Calcio Femminile, per l’effetto, confermare l’impugnato Comunicato Ufficiale C.A.E. n. 206 dell’11.1.2016» e iii) «in via subordinata e nel merito, rigettare il ricorso avanzato da ASD Riviera di Romagna Calcio Femminile perché assolutamente infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti e, comunque, non provato, e per l’effetto, confermare l’impugnato Comunicato Ufficiale C.A.E. n. 206 dell’11.1.2016 condannando la Società ASD Riviera di Romagna Calcio Femminile al pagamento della somma di € 3.600,00, ovvero alla minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia a seguito dell’attività istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria». A sostegno delle proprie conclusioni la calciatrice Eleonora Petralia ha dedotto quanto segue: a) che il reclamo in appello della ASD Riviera di Romagna sarebbe pervenuto, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r., in data 21 gennaio 2016, ossia oltre il termine di sette giorni dalla data di ricezione del provvedimento impugnato (11 gennaio 2016); b) che il reclamo sarebbe inammissibile in quanto la mancata costituzione in primo grado della ASD Riviera di Romagna sarebbe avvenuta solamente con memoria dell’11 novembre 2015, ben oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 25 bis, comma 5, del Regolamento della LND: con la conseguenza che la proposizione del gravame non potrebbe sanare le inammissibilità già determinatesi quanto alle eccezioni ed al deposito di documenti non ritualmente prodotti in primo grado, c) nel merito, la calciatrice deduce di essere stata immotivatamente esclusa dall’attività della squadra ma di essere sempre stata a disposizione della ASD Riviera di Romagna,come anche ad essa comunicato in data 7 maggio 2015 in replica alla raccomandata del 15 aprile 2015 con la quale essa Società aveva informato la calciatrice della propria volontà di interrompere ogni rapporto. Il reclamo è stato quindi discusso da entrambe le parti nella riunione del 22 marzo 2016. In primo luogo va rilevata la tempestività del reclamo della ASD Riviera di Romagna, simultaneamente spedito in data 18 gennaio 2016 sia al Tribunale Federale – sez. Vertenze Economiche, sia alla controparte Eleonora Petralia, laddove la comunicazione della decisione impugnata risulta ricevuta da essa reclamante a mezzo pec in data 11 gennaio 2016. In merito al secondo motivo di doglianza (violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per mancata notifica presso il domicilio eletto in atti), si rileva che la ASD Riviera di Romagna si è costituita tardivamente dinanzi alla Commissione Accordi Economici in data 5 novembre 2015, cioè ben oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data del ricevimento del ricorso (23 settembre 2015) come prevede l’art. 25 bis, comma 5, del Regolamento LND. Avendo la Commissione di prima istanza correttamente rilevato l’inammissibilità della memoria di costituzione, altrettanto correttamente non è stata presa in considerazione l’elezione di domicilio ivi contenuta, sicché le ulteriori comunicazioni sono state indirizzate direttamente presso la sede della Società. Infine, quanto al merito della controversia, il Tribunale Federale rileva che la Società reclamante non ha fornito prova della intervenuta legittima risoluzione dell’accordo economico intercorso con la calciatrice, né si ritiene che nel caso di specie ricorra alcuna ipotesi di eccezionalità che possa consentire l’ammissione di prove testimoniali (art. 30, comma 30, C.G.S.). In particolare, la missiva del 15 aprile 2015 con cui il Presidente della ASD Riviera di Romagna, unilateralmente, «comunica di considerare nullo il contratto economico sottoscritto e depositato», non può di per sé incidere sulla perdurante validità ed efficacia dell’accordo fra le parti, in difetto di uno scioglimento per mutuo consenso ovvero di una legittima ipotesi di risoluzione che, nel caso di specie, non sembra potersi ravvisare, anche alla luce della raccomandata spedita dalla calciatrice in data 7 maggio 2015, in replica alle contestazioni della Società e non seguita da alcuna ulteriore presa di posizione da parte di quest’ultima. Tutto ciò premesso. il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della ASD Riviera di Romagna Calcio Femminile e conferma, per l’effetto, l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D.. Ordina incamerarsi la tassa.

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