F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 015/TFN del 13 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 RECLAMO N° 134 DELLA SOCIETÀ SS LAZIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 501 – BERNARDI ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.
RECLAMO N° 134 DELLA SOCIETÀ SS LAZIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 501 – BERNARDI ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.
Con reclamo del 12 febbraio 2016, la S.S. Lazio Spa ha adito questo Tribunale Federale per impugnare la decisione del 27 gennaio 2016 (C.U. n. 6/E) con la quale la Commissione Premi ha dichiarato essa reclamante tenuta a corrispondere il complessivo importo di € 29.268,00, di cui € 19.512,00 in favore della S.S.D. Futbol Club Srl a titolo di premio di preparazione conseguente al tesseramento con vincolo pluriennale del calciatore Bernardi Alessio e € 9.756,00 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale. Assume la reclamante che, dopo aver ricevuto la richiesta del premio di preparazione da parte della S.S.D. Futbol Club con racc. del 19/11/2015, con nota del 18/12/2015 aveva chiesto a quest’ultima di produrre i cartellini annuali del calciatore, così come prevede l’art. 96 N.O.I.F., nonché di trasmettere le fatture necessarie per poter dare corso al versamento di quanto dovuto. La S.S.D. Futbol Club aveva fatto presente di non essere in possesso delle copie dei cartellini ma di aver già prodotto alla Commissione Premi le attestazioni relative al tesseramento del calciatore rilasciate dal Comitato Regionale Lazio. Non provvedeva tuttavia all’invio delle fatture. Assume altresì la reclamante che, nonostante la “bonaria risoluzione della vertenza”, la Commissione Premi aveva comunque deliberato nei termini di cui in epigrafe. Lamenta pertanto la S.S. Lazio l’illegittimità della decisione assunta dalla Commissione Premi, in quanto essa non aveva mai contestato la richiesta della S.S.D. Futbol Club, ma si era limitata a chiedere la documentazione integrativa necessaria per poter dare corso al pagamento. Sostiene pertanto essa reclamante che il mancato pagamento del premio era da addebitarsi all’inadempimento della S.S.D. Futbol Club all’obbligo di emissione della fattura, in mancanza della quale la Società non poteva provvedere ad alcun pagamento di somme. Conclude pertanto per l’annullamento della decisione impugnata e per la declaratoria dell’obbligo della S.S.D. Futbol Club di emettere preventivamente fattura al fine di consentire l’erogazione del premio di preparazione. In assenza di controdeduzioni da parte della S.S.D. Futbol Club, il reclamo è stato deciso nella riunione del 12/4/2016. * * Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto. Deve preliminarmente rilevarsi come la S.S. Lazio non abbia adeguatamente valutato la circostanza che la raccomandata della S.S.D. Futbol Club del 13/11/2015 (ricevuta il 19/11/2015), contrariamente a quanto da essa sostenuto, non integrava una mera richiesta del premio di preparazione (in tal senso già in precedenza inoltrata con nota del 12/10/2015), bensì un formale ricorso alla Commissione Premi ai sensi dell’art. 96 N.O.I.F.. Conseguentemente, la richiesta della documentazione integrativa rivolta alla controparte con la nota del 18/12/2015 appare quantomeno impropria, dal momento che l’accertamento del diritto, a quel punto, restava di competenza esclusiva dell’organo di giustizia dinanzi al quale la controversia si trovava già incardinata. Con la stessa nota, peraltro, la reclamante da un lato chiedeva alla Commissione Premi “di sospendere il procedimento attivato dalla SSD Futbol Club stante la bonaria risoluzione della vertenza”, dall’altro affermava che avrebbe provveduto al pagamento solo qualora avesse ricevuto “quanto richiesto”. In presenza di tali contraddittorie dichiarazioni, la Commissione Premi ha correttamente deliberato sul ricorso della S.S.D. Futbol Club, posto che la vicenda risultava tutt’altro che risolta (con il pagamento del premio). Il fatto è che, al di là della prova dei tesseramenti impropriamente richiesta alla controparte (in quanto di competenza esclusiva della Commissione Premi dinanzi alla quale il procedimento sportivo era già pendente), la S.S. Lazio continua anche nella presente sede di gravame a sostenere di non poter procedere al pagamento del premio di preparazione in mancanza della fattura emessa dall’avente diritto. Trattasi, all’evidenza, di pretesa priva di fondamento, dal momento che l’adempimento di un’obbligazione di pagamento non può certo restare subordinata alle esigenze contabili del soggetto debitore né agli adempimenti di natura fiscale cui è tenuto il soggetto creditore. La S.S. Lazio, in altri termini, qualora avesse ritenuto fondata la richiesta della S.S.D Futbol Club, avrebbe dovuto comunque effettuare il pagamento del dovuto (tanto più a seguito della delibera della Commissione Premi) e solo successivamente, e non già preventivamente, pretendere dalla S.S.D. Futbol Club la regolarizzazione contabile e fiscale dell’operazione con l’emissione della fattura. La decisione della Commissione Premi deve pertanto essere confermata anche nella parte relativa alla penale, dovendosi constatare che la S.S. Lazio ancor oggi risulta inadempiente all’obbligo di pagamento del premio di preparazione in favore della Società consorella. Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della S.S. Lazio Spa e conferma, per l’effetto, l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.
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