F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 015/TFN del 13 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 RECLAMO N° 133 DELLA SOCIETÀ US TOLENTINO 1919 ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 523 – FACCI RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.

RECLAMO N° 133 DELLA SOCIETÀ US TOLENTINO 1919 ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 523 – FACCI RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.

Con reclamo in data 10.02.2016, la US Tolentino 1919 ASD ha parzialmente impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera con la quale la Commissione Premi ha condannato la Società Folgore Veregra ASD al pagamento del premio di preparazione per il calciatore Facci Riccardo, in favore di essa appellante, quale ultima titolare del vincolo annuale nella stagione sportiva 2014/15. Deduce la Società reclamante che erroneamente la Commissione Premi l’avrebbe considerata quale ultima, e non unica, Società titolare del vincolo annuale, evidentemente non considerando che in data 10.07.2013 aveva rilevato il titolo sportivo ed il parco tesserati della US Tolentino Srl, Società fallita presso la quale il calciatore in questione aveva prestato la propria attività nelle stagioni sportive 2012/13 e 2013/14 ed alla quale il Presidente Federale aveva revocato l’affiliazione, trasferendo ad essa reclamante il titolo sportivo ed il parco giocatori e mantenendo in capo alla medesima i diritti derivanti dall'anzianità di affiliazione della suddetta US Tolentino Srl. La vertenza è stata trattata e decisa nella riunione del 12.04.2016. Il reclamo è infondato e, pertanto, deve essere respinto. Come emerge dalla ricostruzione in fatto fornita dalla Società appellante, il calciatore Facci era stato tesserato con vincolo annuale, nelle stagioni sportive 2012/13 e 2013/14, per la Società US Tolentino Srl, soggetto giuridico pacificamente diverso dalla US Tolentino 1919 ASD. La US Tolentino Srl è stata dichiarata fallita e, conseguentemente, il Presidente Federale, con delibera pubblicata sul C.U. n. 15/A dell’10.07.2013, ne ha revocato l’affiliazione. Con la stessa delibera il Presidente Federale, avendo preso atto dell'intervenuta costituzione della Società US Tolentino 1919 ASD e dell’acquisizione da parte di quest’ultima del complesso aziendale della richiamata Società fallita, comprensiva del parco tesserati risultante dagli atti, ha disposto, su richiesta della nuova Società, il trasferimento ad essa US Tolentino 1919 ASD del titolo sportivo e del parco tesserati della US Tolentino Srl, mantenendo in capo alla prima i diritti derivanti dall’anzianità di affiliazione della Società fallita. Tanto premesso, occorre rilevare che il diritto al premio di preparazione de quo che, come è noto, sorge in capo alla Società titolare del o dei tesseramenti annuali del calciatore nelle tre stagioni sportive precedenti (art. 96, 1° comma, N.O.IF.) allorquando il calciatore contrae il primo tesseramento pluriennale, è insorto in data 18.9.2015 in concomitanza con il tesseramento del Facci con vincolo pluriennale da parte della Folgore Veregra ASD.Premesso che tra la Società fallita e la Società che ne acquisisce il titolo sportivo non si verifica alcuna ipotesi di successione e che, tra i diritti che derivano dall’anzianità di affiliazione della fallita non rientrano certo i crediti sportivi da essa maturati (salva un’espressa previsione in tal senso nell’atto di trasferimento del complesso aziendale e nella delibera del Presidente Federale), è agevole rilevare che, nel caso di specie, la fallita US Tolentino Srl neppure aveva acquisito alcun diritto al premio di preparazione per il calciatore Facci, dal momento che il relativo presupposto (il tesseramento pluriennale) si è verificato in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento. Ne consegue, pertanto, che correttamente la Commissione Premi, nel liquidare il premio di preparazione per il calciatore Facci in favore della US Tolentino 1919 ASD, non ha tenuto conto dei tesseramenti annuali del calciatore in favore della US Tolentino Srl. Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche rigetta il reclamo della US Tolentino 1919 ASD e conferma, per l’effetto, l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

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