F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 019/TFN del 20 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 17 Giugno 2016 RECLAMO N° 177 DELLA SOCIETÀ SORRENTO CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MAJELLA NUNZIO, PUBBLICATA NEL C.U. 273 DEL 23 MARZO 2016.
RECLAMO N° 177 DELLA SOCIETÀ SORRENTO CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MAJELLA NUNZIO, PUBBLICATA NEL C.U. 273 DEL 23 MARZO 2016.
Con reclamo inviato a mezzo posta il 29.03.2016, la Società Sorrento Calcio Srl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale la decisione della Commissione Accordi Economici LND, pubblicata sul C.U. n. 273 del 23.03.2016, con la quale essa Società reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Majella Nunzio della somma di € 11.427,57, quale importo dovuto a saldo dell'accordo economico stipulato tra le parti per la stagione sportiva 2014/2015 relativamente al periodo dal 04/12/2014 al 30/06/2015, per complessivi € 17.424,57. Assume la reclamante di aver adempiuto a tutti i propri obblighi previsti dall’accordo economico, sostenendo di aver corrisposto al calciatore in data 06.03.2016 la mensilità di marzo 2015, in data 24.04.2016 la mensilità di febbraio 2015 e di avere subìto un pignoramento presso terzi di € 3.200,58, il tutto per il complessivo importo di € 9.200,00 (restando così debitrice del minor importo di € 2.227,00), del cui pagamento produce documentazione asseritamente dimostrativa. La Società conclude, quindi, per la condanna del calciatore al risarcimento dei danni (da quantificarsi in separata sede) ed al pagamento delle spese del presente procedimento. Il calciatore Majella Nunzio Davide ha regolarmente controdedotto, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame ex art. 33 comma 6 CGS nonché la tardività della documentazione prodotta dalla reclamante e, nel merito, l’infondatezza dell’impugnazione, chiedendone l’integrale rigetto e la condanna della reclamante al pagamento di una somma a titolo di sanzione per lite temeraria nonché alle spese del procedimento. La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 19.05.2016. Il reclamo in appello è manifestatamente inammissibile ai sensi dell’art. 33 comma 6 CGS, come correttamente rilevato dalla difesa del calciatore, in quanto oltre a risultare privo di specifici motivi di censura della decisione impugnata, neppure risulta diretto alla riforma/annullamento della decisione medesima, posto che le relative conclusioni sono esclusivamente nel senso della condanna del calciatore al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giudizio. Solo per completezza, rileva inoltre questo Tribunale Federale la pacifica inammissibilità della documentazione prodotta dalla reclamante per la prima volta nella presente sede di gravame, considerato che la Sorrento Calcio Srl, pur ritualmente notiziata del ricorso del calciatore, non aveva presentato memorie difensive dinanzi alla Commissione Accordi Economici L.N.D., così precludendosi la possibilità di produrre in appello documenti che avrebbe potuto e dovuto depositare in primo grado (salva motivata allegazione di circostanze impeditive). Per ulteriore completezza, rileva altresì questo Tribunale Federale che i documenti prodotti dalla Sorrento Calcio Srl (ricevuta, assegno, estratti c/c), quand’anche in ipotesi ammissibili, risulterebbero comunque inidonei a dimostrare il preteso pagamento in favore del calciatore Majella Nunzio, essendo assolutamente privi dei requisiti previsti dall’art. 30, comma 30 CGS secondo il quale i pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la casuale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferiscono. La palese strumentalità ed inconsistenza dell’impugnazione impone ex art. 33, comma 14, CGS, la condanna della Società appellante alla rifusione delle spese del procedimento. Tutto quanto sopra premesso. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società Sorrento Calcio Srl. Condanna la reclamante al pagamento delle spese di difesa in favore della controparte, liquidandole in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori. Ordina incamerarsi la tassa.
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