F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 019/TFN del 20 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 17 Giugno 2016 RECLAMO N° 185 DELLA SOCIETÀ SORRENTO CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE POLICHETTI CARMINE, PUBBLICATA NEL C.U. 287 DEL 11 APRILE 2016.

RECLAMO N° 185 DELLA SOCIETÀ SORRENTO CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE POLICHETTI CARMINE, PUBBLICATA NEL C.U. 287 DEL 11 APRILE 2016.

Con reclamo inviato a mezzo posta il 18.04.2016, la Società Sorrento Calcio Srl ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale Federale la decisione della Commissione Accordi Economici LND, pubblicata sul C.U. n. 287 del 11.04.2016, con la quale essa Società reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Polichetti Carmine della somma di € 1.200,00, quale importo dovuto a saldo dell'accordo economico stipulato tra le parti per la stagione sportiva 2014/2015 relativamente al periodo dal 10/10/2014 al 30/06/2015, per complessivi € 3.200,00. Assume la reclamante di aver adempiuto a tutti i propri obblighi previsti dall’accordo economico, sostenendo di aver corrisposto al calciatore la somma complessiva di € 2.500,00 e producendo documentazione asseritamente dimostrativa del pagamento di tale importo. La Società conclude, quindi, per la condanna del calciatore al risarcimento dei danni (da quantificarsi in separata sede) ed al pagamento delle spese del presente procedimento. Il calciatore Polichetti Carmine ha regolarmente controdedotto contestando la ricostruzione dei fatti così come formulata dalla Società appellante ed in particolare, la ricevuta prodotta che, oltre a riferirsi ad altra stagione sportiva (2013-2014), risulterebbe modificata a penna nell’importo (da € 400,00 in € 500,00) successivamente alla propria sottoscrizione. Conclude per l’infondatezza del gravame, chiedendone l’integrale rigetto e la condanna della reclamante al pagamento delle spese del procedimento. La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 19.05.2016. Il reclamo in appello è manifestatamente inammissibile ai sensi dell’art. 33 comma 6 CGS, in quanto oltre a risultare privo di specifici motivi di censura della decisione impugnata, neppure risulta diretto alla riforma/annullamento della decisione medesima, posto che le relative conclusioni sono esclusivamente nel senso della condanna del calciatore al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giudizio. Solo per completezza, rileva inoltre questo Tribunale Federale la pacifica inammissibilità, in quanto non sanabile con il reclamo in successiva istanza, della documentazione (ricevute) prodotta dalla reclamante nella presente sede di gravame e già irritualmente prodotta dinanzi alla C.A.E. in violazione dell’art. 25 bis, 5° comma, Reg. LND, come correttamente rilevato dalla C.A.E. medesima. Per ulteriore completezza, rileva altresì questo Tribunale Federale che dei pagamenti oggetto delle ricevute prodotte, ancorché irrituali e inidonee ex art. 30, comma 30 CGS, il calciatore ha già tenuto conto nella formulazione del ricorso in primo grado. La palese strumentalità ed inconsistenza dell’impugnazione impone ex art. 33, comma 14, CGS, la condanna della Società appellante alla rifusione delle spese del procedimento in favore del calciatore Polichetti. Tutto quanto sopra premesso. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società Sorrento Calcio Srl. Condanna la reclamante al pagamento delle spese di difesa in favore della controparte, liquidandole in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori. Ordina incamerarsi la tassa.

 

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