F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 019/TFN del 20 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 17 Giugno 2016 RECLAMO N. 161 DELLA SOCIETÀ USD LAVAGNESE 1919 CONTRO LE SOCIETÀ AS ROMA SPA – SPEZIA CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 171 – UMAR SADIQ), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.
RECLAMO N. 161 DELLA SOCIETÀ USD LAVAGNESE 1919 CONTRO LE SOCIETÀ AS ROMA SPA – SPEZIA CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 171 – UMAR SADIQ), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.
Con reclamo in data 12.3.2016 la US Lavagnese 1919 ha adito il Tribunale Federale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la delibera in data 24.2.2016, con la quale la Commissione Premi della F.I.G.C. ha dichiarato non dovuto dalla Società Spezia Calcio S.r.l., per mancanza di un tesseramento protrattosi per un intero anno in favore della US Lavagnese, il premio alla carriera richiesto dall’attuale reclamante in relazione all’esordio in serie A del calciatore Sadiq Umar, nato il 2.2.1997, avvenuto nel corso della gara Bologna – Roma del 21.11.2015 in pendenza del trasferimento temporaneo del suddetto calciatore alla AS Roma. Deduce la Società reclamante che, se pur è vero che il calciatore Sadiq Umar è stato tesserato per la US Lavagnese solo nel periodo dal 20.2.2014 al 30.6.2014, il ritardo nella sottoscrizione del tesseramento sarebbe unicamente da ascrivere alla necessità di acquisire tutti i documenti richiesti dalle vigenti norme federali per il tesseramento di un calciatore minorenne straniero. In particolare nel caso di specie – osserva ancora la Società reclamante – era stato necessario provvedere all’inoltro di una richiesta al Giudice Tutelare per la nomina di un tutore, intervenuta solo in data 11.11.2013 (come da atto allegato al reclamo) e all’iscrizione del minore presso un Istituto scolastico (come comprovato da altro certificato allegato al reclamo), cosicché solo in data 23.12.2013 la richiesta di tesseramento del calciatore, accompagnata da tutti i documenti necessari, aveva potuto essere inviata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, che l’aveva poi accolta con decorrenza dal 20.2.2014. Rileva peraltro la Società reclamante che la data del 20.2.2014 non corrisponderebbe all’inizio effettivo della formazione impartita al calciatore, giacché quest’ultimo aveva partecipato agli allenamenti con la squadra sin dal mese di settembre 2013, quando cioè già risiedeva in Italia e aveva iniziato a frequentare la scuola italiana. Sottolinea ancora la reclamante che si sarebbe trattato di una formazione significativa, visto che dopo solo un anno di permanenza presso la US Lavagnese il calciatore era stato tesserato per una Società professionistica. Nulla ha controdedotto in merito la Società Spezia Calcio, titolare del tesseramento del calciatore, né la Società AS Roma, alla quale il calciatore è stato trasferito a titolo temporaneo per la corrente stagione sportiva e che è stata indicata dalla US Lavagnese (insieme allo Spezia Calcio) come Società destinataria, per conoscenza, del reclamo presentato avverso la certificazione negativa della Commissione Premi. Il reclamo, discusso e deciso nella riunione del 19.5.2016, è infondato e va respinto. Va premesso, innanzitutto, che l’art. 99 bis NOIF prevede il riconoscimento alle Società dilettantistiche o di puro settore giovanile che abbiano tesserato un calciatore che ha successivamente esordito in serie A o nelle squadre nazionali maggiori di un compenso forfettario pari a € 18.000,00, a titolo di premio alla carriera, “per ogni anno di formazione impartita”, rendendo così evidente che, pur nell’unicità del tesseramento in favore della medesima Società, un periodo di tesseramento protrattosi per una minima parte della stagione sportiva (nella specie, poco più di quattro mesi) non sembra sufficiente ad integrare il requisito richiesto dalla norma. La reclamante tuttavia, evidentemente consapevole di quanto innanzi, tenta di superare il dato formale della decorrenza del tesseramento del calciatore Sadiq Umar dal 20.2.2014, con circostanze che dimostrerebbero come la formazione impartita al suddetto calciatore si sarebbe in realtà protratta per l’intera stagione sportiva. L’assunto è tuttavia infondato. Sotto un primo profilo, rileva infatti il Tribunale Federale che la tesi della Società reclamante, secondo la quale il calciatore avrebbe cominciato ad allenarsi con la US Lavagnese sin dal settembre del 2013, non trova sostegno in alcuna specifica allegazione testimoniale o documentale, non assumendo evidentemente alcun rilievo probatorio, a questi fini, i certificati scolastici o la richiesta di nomina del tutore allegati al reclamo. Sotto un secondo profilo, osserva il Tribunale Federale che, in ogni caso, solo nel momento della formalizzazione del tesseramento, da effettuarsi con le modalità previste dalle norme federali, il calciatore acquisisce quello status che gli consente di svolgere pleno iure l’attività agonistica e sinanco formativa presso una determinata Società, con tutti i diritti, gli obblighi e le tutele previste dall’attuale ordinamento federale (valga, per tutte, la tutela medico-sportiva di cui all’art. 43 NOIF). Ne consegue da un lato che il mancato svolgimento di una ancorché minima attività agonistica non consente di ritenere pienamente “formativa”, quanto meno agli effetti del premio alla carriera, l’istruzione impartita al giovane calciatore, dall’altro che solo l’attività formativa e agonistica svolta con le suddette tutele, svolta cioè a pieno titolo in ambito federale, può essere tenuta in considerazione ai fini del riconoscimento del premio alla carriera previsto dall’art. 99 bis NOIF. Per questi motivi. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della USD Lavagnese 1919 e conferma, per l’effetto, l’impugnata certificazione negativa della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.
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