CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Consultiva – coni.it – atto non ufficiale – Parere n. 1/2018 del 05/04/2018 – (SU RICHIESTA CONI SU INTERPRETAZIONE ART. 11, COMMA 4, CGS)
Parere n. 1
Anno 2018
IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONE CONSULTIVA
composta da
Virginia Zambrano - Presidente
Pierpaolo Bagnasco - Relatore
Barbara Agostinis
Amalia Falcone
Carmine Volpe - Componenti
ha pronunciato il seguente
PARERE 1/2018
Su richiesta di parere presentata, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del Coni, e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dal Segretario Generale del Coni, dott. Roberto Fabbricini, prot. n. CE220118155614783PU del 22 gennaio 2018.
La Sezione
Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00012/14 del 17 settembre 2014;
vista la richiesta di parere n. 1/2018, presentata, in data 22 gennaio 2018, dal Segretario Generale del Coni, dott. Roberto Fabbricini, ai sensi dell’art 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
visto l’art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della Sezione Consultiva dell’organo de quo;
esaminati gli atti e udito il relatore, Avv. Pierpaolo Bagnasco.
Premesse
Il Procuratore Generale dello Sport ha richiesto, tramite il Segretario Generale del CONI, che la Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport fornisca parere motivato riguardo all’interpretazione da dare all’art.11, comma IV, del Codice della Giustizia Sportiva, il quale prevede che “le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page”.
Ciò premesso, l’istante chiede di conoscere se “… devono considerarsi soggette a pubblicazione anche le applicazioni consensuali delle sanzioni e l’adozione di impegni senza incolpazione concordate prima che venga notificato l’atto di deferimento”.
In particolare, il Procuratore Generale fa riferimento all’ipotesi disciplinata dall’art. 48 del Codice di Giustizia Sportiva (applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione), che così recita:
“I soggetti sottoposti a indagine possono convenire con il Procuratore federale l’applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall’ordinamento federale, l’adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. L’accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l’accordo acquista efficacia e comporta in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall’ordinamento federale.” Aggiunge, ancora, il Procuratore che l’opportunità di ricomprendere nell’ambito dei provvedimenti soggetti a pubblicità un tale atto discenderebbe dalla necessità di assicurare la contezza del contenuto sanzionatorio anche per tutti i tesserati al fine di assicurarne un effettivo adempimento.
Questo Collegio, pur convenendo sulla necessità rappresentata, ritiene che il menzionato dettato dell’art. 11, IV comma, del Codice escluda, stante il suo tenore letterale, la possibilità di ricomprendere tra le decisioni soggette a pubblicità anche gli accordi di cui all’art. 48.
Milita a favore di tale orientamento l’espresso ed esclusivo riferimento alle decisioni degli organi di giustizia, così che sono obbligatoriamente soggetti a pubblicità solo atti a contenuto decisorio promananti dagli organi di giustizia sportiva. Orbene, a parere del Collegio non pare potersi attribuire alla convenzione conclusa tra le parti natura di decisione. Infatti, nonostante sia la decisione che l’accordo rappresentino entrambi strumenti per la definizione di una controversia, ben diversa è la loro natura, essendo la prima (la decisione) frutto di una scelta cosciente e ragionata assunta unilateralmente, laddove il secondo (l’accordo) rappresenta l’incontro di diverse volontà che convengono, anche attraverso reciproche rinunce, di seguire un determinato comportamento nel reciproco interesse.
Se, dunque, sotto il profilo oggettivo può già escludersi la riconducibilità della previsione dell’art. 48 nell’alveo dei provvedimenti pubblicabili, ancora di più la qualità dei soggetti coinvolti rafforza tale esclusione.
La norma, infatti, fa esplicito riferimento agli organi della Giustizia Sportiva, in ciò ricomprendendovi in via esclusiva unicamente quelli elencati nell’art. 3 del Codice e, cioè, il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali, la Corte Sportiva d’Appello, il Tribunale Federale, la Corte Federale d’Appello e il Collegio di Garanzia dello Sport; in tale elencazione ovviamente non rientra anche la Procura federale che, ricordiamo, ai sensi dell’art. 40 del Codice, è un ufficio costituito all’interno di ciascuna Federazione.
Si tratta, in altri termini, di un accordo concluso tra le parti e rispetto al quale, a differenza dell’applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di atto di deferimento, di cui all’art. 28 del Codice, gli organi della Giustizia Sportiva rimangono completamente estranei, non svolgendo neanche una funzione di verifica della correttezza della qualificazione dei fatti e della congruità della sanzione applicata.
Pertanto, in forza di una tale ricostruzione e delle ragioni che la sottendono, il Collegio ritiene che tra i provvedimenti pubblicati ai sensi dell’art. 11, IV comma, del Codice di Giustizia Sportiva, non possano ricomprendersi gli accordi conclusi ai sensi dell’art. 48.
Ciò malgrado, il Collegio, rilevate come meritevoli le argomentazioni a sostegno dell’opportunità di dare adeguata notizia anche ad accordi che contengano un profilo sanzionatorio, suggerisce l’opportunità di emendare l’attuale mancanza attraverso la previsione di un adeguato sistema di pubblicità.
P.Q.M.
Si rilascia il presente parere.
Deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2018.
Il Presidente Il Relatore
F.to Virginia Zambrano F.to Pierpaolo Bagnasco
Depositato in Roma, in data 5 aprile 2018.
Il Segretario
F.to Alvio La Face