CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Consultiva- coni.it – atto non ufficiale – Parere n. 4/2020 del 02/09/2020 – (SU RICHESTA FICK)
Parere n. 4
Anno 2020
IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONE CONSULTIVA
Composta da
Virginia Zambrano - Presidente
Giuseppe Albenzio - Relatore
Pierpaolo Bagnasco
Giovanni Bruno
Amalia Falcone - Componenti
Ha pronunciato il seguente
PARERE N. 4/2020
Su richiesta di parere iscritta al R.G. pareri n. 3/2020, presentata, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, prot. n. CE070820155430442PU del 7 agosto 2020.
La Sezione
Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00012/14 del 17 settembre 2014;
vista la richiesta di parere n. 4/2020, presentata dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, in data 7 agosto 2020 (prot. n. CE070820155430442PU), ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI, e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in seguito alla nota del 7 agosto 2020 del Segretario Generale della Federazione Italiana Canoa Kayak;
visto l’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale alla Sezione Consultiva spetta, tra l’altro, l’adozione di pareri su richiesta del CONI;
visto l’art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della sezione consultiva dell’organo de quo;
esaminati gli atti e udito il relatore, avv. Giuseppe Albenzio, ha rilasciato il seguente parere:
Fatto
La Federazione Italiana Canoa Kayak chiede parere sulle questioni di diritto come di seguito esposte.
“Si premette che, ai fini dell’eleggibilità, l’art. 61 dello Statuto Federale richiede espressamente che il candidato sia regolarmente tesserato. Ciò premesso, è opportuno precisare che l’art. 34 del Regolamento Organico della F.I.C.K. disciplina in modo specifico lo status di “tesserato benemerito” definendolo quale una delle forme particolari di tesseramento e precisando, alla lett. a), che « Tali tesserati godono dei diritti previsti dall’art. 24 comma 4 dello Statuto Federale e dell’accesso gratuito a tutte le gare nazionali e internazionali organizzate in Italia, indette dalla Federazione, nonché a tutte le manifestazioni dalla stessa patrocinate » non menzionando, invece, i diritti di cui godono in generale i tesserati, di cui all’art. 14 dello Statuto Federale (in particolare, comma 1 lett. b, « concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali e alla formazione degli organi federali »). L’art. 24, comma 4, dello Statuto riconosce, ai tesserati benemeriti, la sola possibilità di assistere all’Assemblea Nazionale, senza diritto di voto.”
Sulla base delle testé riportate considerazioni, la Federazione chiede al Collegio di Garanzia di: "chiarire con interpretazione autentica se ai fini del riconoscimento della capacità di elettorato passivo sia sufficiente il solo tesseramento quale “benemerito”, non avendo, l’istante, altro tipo di rapporto con la Federazione”.
Diritto
Tanto premesso, la Sezione risponde nei termini che seguono al quesito posto:
Il favor partecipationis costituisce principio generale indiscusso di ogni ordinamento costituzionale (v. art. 48, 56 e 58 Cost.); in base a questo principio, ogni cittadino gode del diritto di elettorato attivo e passivo salvo limiti espressamente indicati nella legge.
Anche negli ordinamenti sportivi vige questo principio e in base allo stesso vanno interpretati ed applicati i singoli Statuti e Regolamenti che reggono le Federazioni; nella specie, vengono in evidenza - da un lato - gli articoli 11, 12, 14, 24 e 61 dello Statuto Federale e - dall’altro lato - l’art. 34 del Regolamento Organico della FICK.
L’art. 11 dello Statuto prevede che: “1. Sono tesserati della F.I.C.K.: …e) i benemeriti e gli onorari”, senza alcuna distinzione fra le varie categorie di tesserati in ordine ai diritti e doveri che discendono dal tesseramento; l’art. 12 indica le condizioni per il tesseramento: “2. Sono tesserati benemeriti coloro che, avendo acquisito particolari benemerenze nel campo canoistico, sono proclamati tali dall’Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale”; l’art. 14 indica i diritti dei tesserati e, in particolare, per quel che interessa il quesito posto: “1. I tesserati hanno diritto di: a) partecipare all’attività federale; b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali ed alla formazione degli Organi Federali”; l’art. 61, infine, così indica i Requisiti di eleggibilità: “1. Oltre ai requisiti soggettivi richiesti per talune cariche da altre norme del presente Statuto, per l’eleggibilità e la nomina a tutte le cariche federali è necessario il possesso dei seguenti requisiti soggettivi: … d) essere regolarmente tesserati alla F.I.C.K. e maggiorenni…”.
Dal complesso normativo sopra richiamato, emerge che nessuna preclusione generale è prevista per i tesserati “benemeriti” in ordine all’elettorato attivo e passivo; nelle specifiche disposizioni che regolano la composizione degli organi della Federazione (Titolo III - Capo I dello Statuto) si rinvengono norme che individuano particolari requisiti per la partecipazione agli Organi federali (v. art. 19 per l’Assemblea nazionale ordinaria, art. 32 per il Presidente, art. 33 per il Consiglio Federale, ecc.), applicabili a tutti i tesserati.
Si può, quindi, fondatamente ritenere che i soci “tesserati benemeriti” della Federazione godano di tutti i diritti di elezione attiva e passiva riconosciuti agli altri tesserati.
Alla luce di questo principio va letto e interpretato l’art. 34 del Regolamento Organico [in base al quale: “1. … a) I Tesserati Onorari e Benemeriti: sono persone che hanno dato un notevole contributo alla Federazione e allo Sport della Canoa e sono nominati secondo le procedure indicate dall’art. 12 dello Statuto Federale. Tali tesserati godono dei diritti previsti dall’art. 24 comma 4 dello Statuto Federale e dell’accesso gratuito a tutte le gare nazionali e internazionali organizzate in Italia, indette dalla Federazione, nonché a tutte le manifestazioni dalla stessa patrocinate”], nel senso che i tesserati benemeriti godono, oltre che dei diritti riconosciuti dallo Statuto a tutti i tesserati, anche del diritto espressamente previsto dall’art. 24, comma 4, dello Statuto, cioè assistere, alle riunioni dell’Assemblea Nazionale, senza diritto di voto (ovviamente, qualora non siano stati eletti a suoi membri).
A conforto del parere che questo Collegio ritiene di rendere, si consideri che i soci benemeriti «sono persone che hanno dato un notevole contributo alla Federazione e allo Sport della Canoa», persone che hanno dato lustro allo sport (ad esempio, con titoli olimpici) e che non possono più praticarlo per ragioni di età o di salute: consentire a questi illustri personaggi di continuare a partecipare a pieno titolo alla vita degli organi federali sembra rispettoso dei loro allori e, soprattutto, utile agli organi federali che possono continuare ad usufruire della loro particolare competenza e dedizione.
In conclusione, al quesito della FICK il Collegio di Garanzia risponde - all’unanimità - nel senso che i “tesserati benemeriti” godono del diritto di elettorato passivo senza limitazioni che discendano dal loro status, pur nel rispetto dei requisiti prescritti per la partecipazione ai singoli organi federali dallo Statuto.
PQM
Si rilascia il presente parere.
Deciso nella camera di consiglio del 26 agosto 2020.
Il Presidente Il Relatore
F.to Virginia Zambrano F.to Giuseppe Albenzio
Depositato in Roma, in data 2 settembre 2020.
Il Segretario
F.to Alvio La Face