CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 8 del 25/01/2017 – Procura Generale CONI/Procura FIT/Marco Cecchinato/Riccardo Accardi/Antonio Campo Marco Cecchinato/Federazione Italiana Tennis Riccardo Accardi/Federazione Italiana Tennis
Decisione n. 8
Anno 2017
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composta da
Franco Frattini - Presidente
Attilio Zimatore
Massimo Zaccheo
Dante D’Alessio – Componenti
Marcello De Luca Tamajo - Relatore
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nei giudizi iscritti:
- al R.G. ricorsi n. 64/2016, presentato, in data 15 novembre 2016, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, a firma del Procuratore Generale, gen. Enrico Cataldi, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, congiuntamente alla Procura Federale FIT, rappresentata dal Procuratore Federale Aggiunto, avv. Guido Cipriani,
contro
il sig. Marco Cecchinato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Reina e Alberto Amadio,
il sig. Riccardo Accardi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Sottosanti e Antonio Russo, il sig. Antonio Campo, non costituitosi in giudizio,
nonché contro
la Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), non costituitasi in giudizio;
- al R.G. ricorsi n. 68/2016, presentato, in data 18 novembre 2016, dal sig. Marco Cecchinato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Reina e Alberto Amadio;
- al R.G. ricorsi n. 69/2016, presentato, in data 23 novembre 2016, dal sig. Riccardo Accardi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Sottosanti e Antonio Russo;
tutti riuniti, per connessione oggettiva e soggettiva, con decreto assunto dal Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, in data 24 novembre 2016 (prot. n. 00614/16), poiché vertenti sull’impugnazione della medesima decisione della Corte Federale d'Appello FIT
n. 21/2016, pronunciata in data 29 ottobre u.s., in relazione ai procedimenti riuniti nn. 94/2015 e 8/2016 R.G. Procura FIT, che, in parziale riforma della decisione di primo grado endofederale:
- ha condannato il sig. Cecchinato alla sospensione da ogni attività federale per 12 mesi e al pagamento della somma di € 20.000,00 per violazione reiterata dell'art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia FIT, nel combinato disposto con l'art. 10, commi 1 e 2, del R.G., nonché per la violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, del R.G., anche in combinato disposto con l'art. 43 RTS;
- ha condannato il sig. Accardi alla sospensione da ogni attività federale per 10 mesi e al pagamento della somma di € 10.000,00 per violazione reiterata dell'art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia FIT, nel combinato disposto con l'art. 10, commi 1 e 2, del R.G.;
- ha ridotto la sanzione pecuniaria inflitta al sig. Campo da € 10.000,00 a € 5.000,00, lasciando immutata la sospensione di 4 mesi da ogni attività federale, per violazione reiterata dell'art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia FIT, nel combinato disposto con l'art. 10, commi 1 e 2, del R.G. e con l'art. 43 RTS;
viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 13 dicembre 2016:
- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 64/2016, per le parti ricorrenti – Procura Generale dello Sport e Procura Federale FIT – il Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, ed il Procuratore Federale Aggiunto FIT, avv. Guido Cipriani; per il resistente, sig. Marco Cecchinato, gli avv.ti Antonino Reina e Alberto Amadio; infine, per il resistente, sig. Riccardo Accardi, gli avv.ti Antonio Sottosanti e Antonio Russo;
- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 68/2016, per il ricorrente – sig. Marco Cecchinato – gli avv.ti Antonino Reina e Alberto Amadio;
- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 69/2016, per il ricorrente – sig. Riccardo Accardi – gli avv.ti Antonio Sottosanti e Antonio Russo;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Marcello De Luca Tamajo.
Ritenuto in fatto
Trattasi di 3 ricorsi riuniti aventi il medesimo oggetto e cioè l’impugnativa proposta dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI e dalla Procura Federale della Federazione Italiana Tennis nonché dai sigg.ri Cecchinato ed Accardi avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della FIT n. 21/2016 del 29.10.2016, che ha parzialmente modificato la decisione del Tribunale Federale della FIT n. 30 del 18.7.2016.
Il Tribunale Federale aveva applicato al Cecchinato la sanzione della sospensione per 18 mesi e del pagamento della multa di € 40.000,00, all’Accardi la sanzione della sospensione per 12 mesi e del pagamento della multa di € 20.000,00 ed al Campo la sanzione della sospensione di 4 mesi e della multa di € 10.000,00.
Ciò sul presupposto che gli incolpati fossero responsabili del compimento di atti contrari ai doveri di lealtà, probità e rettitudine e quindi in violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia anche in combinato con l’art. 43 del Regolamento Tecnico Sportivo, nonché di atti integranti l’illecito sportivo, così come previsto dall’art. 10 del Regolamento di Giustizia, avendo posto in essere “comportamenti finalizzati ad alterare i risultati di talune gare di tennis nonché a diffondere informazioni privilegiate al fine di assicurarsi un illecito profitto”.
Per quanto concerne l’alterazione del risultato, si tratta di un incontro disputato dal Cecchinato nel corso di un torneo in Marocco e nel quale l’atleta aveva perso contro un giocatore, almeno in base alle classifiche, molto più scarso e per quanto concerne le informazioni privilegiate si tratta di notizie fornite dal Cecchinato e dal Campo all’amico Accardi al fine di effettuare scommesse su altri incontri.
Orbene, la Corte Federale di Appello, in parziale accoglimento degli appelli proposti dagli incolpati, ha ridotto le sanzioni loro inflitte. La Corte, dopo aver rigettato una serie di eccezioni preliminari, ha deciso nel merito la vertenza, ribadendo preliminarmente il principio in base al quale, ai fini della pronuncia di un giudizio di responsabilità, non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento del ragionevole dubbio, essendo sufficiente un grado di prova superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio.
Orbene, in base a tale principio la Corte di Appello ha ritenuto che gli elementi probatori emersi nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale non fossero idonei a configurare una violazione del primo e del secondo comma dell’art. 10 del Regolamento, relativi all’illecito sportivo, ma solo la violazione dell’art. 1, relativo ai doveri di lealtà, probità e rettitudine.
Per quanto concerne il Campo, la Corte ha ritenuto che fosse responsabile di illecito sportivo per aver fornito informazioni privilegiate all’Accardi.
In particolare, per quanto riguarda il Cecchinato, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 10, in quanto:
(i) non sarebbe provata l’alterazione dell’incontro svolto in Marocco;
(ii) la mancata alterazione del risultato comporterebbe il venir meno della fattispecie di diffusione di informazioni privilegiate;
(iii) è risultato che il Cecchinato scommettesse violando il secondo comma dell’art. 10, ma tale addebito non sarebbe stato contestato dalla Procura;
(iv) non avrebbe fornito informazioni privilegiate neppure in relazione all’altro incontro Isner- Seppi, ma solo giudizi sullo stato di salute di quest’ultimo.
La Corte, però, ritenendo che fosse emerso che il Cecchinato fosse dedito a scommesse sportive e che abbia fornito all’Accardi informazioni sul suo stato di forma, ha ritenuto che il suo comportamento fosse in contrasto con il citato art. 1.
Per quanto concerne l’Accardi, la Corte avendo escluso la responsabilità del Cecchinato per illecito sportivo, ha escluso tale responsabilità anche per lui, essendo le due posizioni strettamente connesse.
Ha egualmente ravvisato la violazione dell’art. 1, per aver l’Accardi utilizzato l’amicizia con tennisti vari al fine di procedere a scommesse.
Così individuata la violazione dell’art. 1, la Corte ha ridotto le sanzioni al Cecchinato da 18 a 12 mesi di sospensione e da € 40.000,00 a € 20.000,00 di multa ed all’Accardi da 12 a 10 mesi di sospensione e da € 20.000,00 a € 10.000,00 di multa.
Ha invece confermato la sanzione inflitta dal Tribunale al Campo.
*****
Avverso tale decisione della Corte d’Appello hanno proposto ricorso sia la Procura Generale dello Sport presso il CONI e la Procura Federale FIT, sia il Cecchinato e l’Accardi.
In base a quattro motivi di ricorso le Procure hanno chiesto:
- per il Cecchinato e l’Accardi, la radiazione o la sospensione per almeno 3 anni con la sanzione pecuniaria di € 40.000,00 per il primo e di € 20.000,00 per il secondo:
- per il Campo, la sospensione per un anno e la multa di € 10.000,00.
Il sig. Cecchinato ha proposto autonomo ricorso, chiedendo la declaratoria dell’estinzione dei procedimenti sia dinanzi alla Corte di Appello che al Tribunale, per il mancato rispetto dei termini per l’emissione delle relative pronunce e comunque l’annullamento della decisione della Corte d’Appello.
In aggiunta al suddetto reclamo, il Cecchinato si è, altresì, costituito nel giudizio di impugnazione proposto dinanzi a questo Collegio dal Procuratore Generale del CONI e dal Procuratore Federale FIT, chiedendo il rigetto di tali impugnazioni.
Il sig. Accardi ha proposto, altresì, autonomo ricorso, chiedendo l’estinzione del procedimento per mancata osservanza dei termini per l’emissione della sentenza del Tribunale Federale e comunque l’annullamento della decisione della Corte Federale di Appello.
Il sig. Accardi si è anche costituito nel giudizio di impugnazione proposto dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI e dalla Procura Federale FIT, eccependo l’inammissibilità dello stesso.
Per quanto concerne infine la posizione del Campo, si rileva che lo stesso non ha proposto reclamo avverso la decisione della Corte né si è costituito nel giudizio di reclamo proposto dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI e dalla Procura Federale FIT.
Considerato in diritto
RICORSO SIG. CECCHINATO
Questo Collegio ritiene che sia opportuno procedere, in primo luogo, all’esame dell’eccezione preliminare proposta dal sig. Cecchinato ed avente ad oggetto l’estinzione del procedimento disciplinare posto in essere a suo carico per “mancato rispetto dei termini per la pronuncia di secondo grado di cui all’art. 89” del Regolamento di Giustizia della FIT (nonché all’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI).
Orbene, il citato art. 89 recita testualmente:
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- al comma 2: “Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo”;
- al comma 4: “se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche di ufficio, se l’incolpato non si oppone”.
Orbene, dagli atti di causa è emerso che:
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- il sig. Cecchinato, contro la Decisione del Tribunale Federale n. 30/2016 del 18.7.2016 ha proposto reclamo regolarmente inoltrato a mezzo PEC in data 28.7.2016;
- la Corte Federale d’Appello ha emesso la impugnata decisione n. 21/2016 in data 29.10.2016.
Appare quindi evidente che il periodo intercorso tra la proposizione del reclamo e la pronuncia di secondo grado è stato di 62 giorni, considerata la sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto, disposti con provvedimento del Consiglio Federale FIT del 16.7.2016 (pubblicato con circolare n. 7 del luglio 2016).
Ne consegue l’estinzione del procedimento, ai sensi del citato 5° comma dell’art. 89 R.G. e del 6° comma dell’art. 38 del CGS del CONI (“L’estinzione del giudizio disciplinare estingue l’azione e tutti gli atti del procedimento inclusa ogni eventuale decisione di merito”).
A fronte di tali incontrovertibili evidenze di fatto e di diritto, la difesa della Procura ha sostenuto, in sede di discussione orale, che non si sarebbe verificata la decadenza eccepita del Cecchinato alla stregua delle seguenti motivazioni:
- essendo stati proposti vari ricorsi, poi riuniti, il termine iniziale andava computato dalla proposizione dell’ultimo reclamo;
- la Corte d’Appello Federale aveva disposto un rinvio del procedimento concedendo un termine alle parti per il deposito di eventuali ulteriori note difensive.
Orbene, entrambe le suddette prospettazioni sono prive di validità in quanto non ricomprese nelle ipotesi espressamente previste dal citato comma 5 dell’art. 89 del Regolamento di Giustizia quali motivazioni legittimanti la sospensione del decorso dei termini.
A prescindere da tale assorbente ed insuperabile motivazione, va ad abundantiam rilevato che:
- per quanto concerne la prospettazione sub a), il dies a quo per il computo del decorso dei termini non può che essere quello della presentazione del primo ricorso (e cioè quello del Cecchinato, avvenuto in data 28.7.2016), essendo i successivi ricorsi del tutto eventuali ed aleatori e quindi assolutamente inidonei a determinare una data certa dalla quale far decorrere il termine di 30 giorni previsti dal citato art. 89 del R.G.;
- per quanto concerne la prospettazione sub b), il suddetto termine per il deposito di note difensive, così come si evince dai verbali di udienza dell’8.10.2016, è stato disposto dalla Corte d’Appello su esclusiva istanza della Procura Federale e non dell’incolpato.
Alla stregua di quanto innanzi rilevato, il Collegio non ha nessun altra possibilità se non rilevare che, a seguito dell’errata interpretazione degli effetti sospensivi, la Corte d’Appello Federale ha concesso un rinvio che ha determinato il superamento del termine entro il quale il procedimento di secondo grado si sarebbe dovuto concludere.
Pertanto il Collegio, in accoglimento dell’eccezione preliminare dedotta dal sig. Cecchinato – che rende superfluo l’esame di ogni ulteriore motivo di reclamo – dichiara estinto il procedimento disciplinare a suo carico.
RICORSO PROCURE
Conseguentemente il Collegio respinge il ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI e dalla Procura Federale FIT nei confronti del sig. Cecchinato.
RICORSO SIG. ACCARDI
Per quanto concerne la posizione del sig. Accardi, va in primo luogo esaminata l’eccezione preliminare proposta nel suo reclamo ed avente ad oggetto l’estinzione del procedimento dinanzi al Tribunale Federale (n. 94/2015), per essere la relativa decisione intervenuta oltre il termine disposto dall’art. 103, comma 1, del Regolamento di Giustizia del 2014 e dell’art. 89, comma 1, del Regolamento di Giustizia del 2016.
Orbene, il reclamante sostiene al riguardo che, alla stregua di tali norme, “il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90 giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare”.
Nel caso di specie, tale termine di 90 giorni è stato superato dal momento che l’atto di deferimento è stato inoltrato in data 11.3.2016 e la decisione del Tribunale è intervenuta solo in data 18.7.2016.
La suddetta eccezione non può, però, trovare accoglimento, in quanto dagli atti di causa è emerso che, nella fattispecie in esame, si sono verificate due ipotesi legittimanti la sospensione del termine e cioè la decisione del Tribunale di visionare un filmato con la necessaria presenza dell’incolpato, nonché un rinvio richiesto dall’altro incolpato Campo (nell’ambito del medesimo giudizio).
Tali ipotesi sono espressamente previste dalla lettera b) del comma 5) dell’art. 103 R.G., alla stregua del quale il decorso dei termini è sospeso “se si procede ad accertamenti che richiedono espressamente la collaborazione dell’incolpato e per tutto il tempo necessario”, nonché dalla lettera d) del medesimo articolo, alla stregua del quale il decorso del termine è sospeso “se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell’incolpato o del suo difensore”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il procedimento di primo grado si è concluso entro un termine minore di 90 giorni e quindi l’eccezione formulata dall’Accardi non può trovare accoglimento e va, pertanto, respinto il ricorso da lui proposto.
E vanno, altresì, respinti, in quanto infondati, gli ulteriori motivi di ricorso formulati dal sig. Accardi (violazione del diritto di difesa, inutilizzabilità delle chat, omessa motivazione). Così come correttamente evidenziato dalle motivazioni della Corte Federale di Appello, nessuna violazione del diritto di difesa si è verificata a danno del sig. Accardi in merito alla sua audizione personale in quanto:
- l’incolpato aveva manifestato il proprio consenso alla utilizzabilità del contenuto della chat;
- la decisione di secondo grado è pervenuta alla conclusione dell’avvenuta violazione dell’art.
1 del R.G., in base ad una adeguata motivazione, laddove ha ritenuto che, nel corso del procedimento, siano emersi elementi tali (essere dedito a scommesse, frequentare con assiduità il Cecchinato ed altri tennisti al fine prevalente di attingere notizie utili a tali scommesse) da determinare il venir meno della rettitudine e lealtà cui va improntato il contegno dei tesserati.
RICORSO PROCURE
Per quanto concerne, infine, il ricorso proposto dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI e della Procura Federale FIT nei confronti del sig. Accardi, il Collegio dichiara inammissibile tale ricorso.
Come è noto, infatti, ai sensi dell’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva e dell’art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del CONI, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport “esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.
Alla luce del suddetto principio, è pacifico che il giudizio di legittimità non può costituire un ulteriore grado utile per poter rivalutare le risultanze istruttorie del processo di merito, essendo lo stesso preordinato all’annullamento di pronunce che si assumono viziate solo da violazione di specifiche norme o da omessa o insufficiente motivazione.
Nel caso in esame, il ricorso delle Procure, sebbene sia articolata come violazione di norme regolamentari (art. 10 R.G. FIT), insufficienza della motivazione, omissione dell’esame di fatti decisivi per le controversie, finisce in sostanza con il chiedere un riesame dei fatti attraverso una descrizione degli stessi alternativa a quella acclarata dalla decisione della Corte Federale di Appello.
In definitiva, con le censure mosse, in realtà le Procure ricorrenti hanno inteso riproporre, in sede di legittimità, un nuovo apprezzamento di merito sul materiale probatorio e sulla sua idoneità a costituire il fondamento della decisione impugnata.
Nel caso in esame, quindi, le Procure sostanzialmente non chiedono al Collegio di verificare se una determinata condotta posta in essere dall’incolpato sia idonea a configurare o meno la violazione in oggetto, ma chiedono di svolgere una valutazione degli elementi di natura probatoria in senso differente e contrario rispetto a quello svolto dalla Corte d’Appello Federale, sostituendosi a tale Corte al fine di addivenire ad un diverso giudizio in punto di fatto.
Anche alla stregua della giurisprudenza del Collegio di Garanzia (v. decisioni nn. 53/2016, 58/2015, 6/2015), il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto i motivi nei quali si articola hanno sostanzialmente ad oggetto la valutazione dei fatti che hanno originato il contenzioso in esame e degli elementi istruttori acquisiti nel giudizio di merito e quindi insuscettibili di nuovo esame da parte del Collegio stesso.
***
La complessità delle questioni trattate induce a compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Accoglie l’eccezione pregiudiziale dedotta nel ricorso presentato dal sig. Marco Cecchinato e, per l’effetto, dichiara estinto il procedimento disciplinare a suo carico.
Respinge conseguentemente il ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI e dalla Procura Federale FIT nei confronti del sig. Marco Cecchinato.
Respinge il ricorso presentato dal sig. Riccardo Accardi.
Dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI e dalla Procura Federale FIT nei confronti del sig. Riccardo Accardi.
Spese compensate.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 13 dicembre 2016.
IL PRESIDENTE IL RELATORE
F.to Franco Frattini F.to Marcello De Luca Tamajo
Depositato in Roma in data 25 gennaio 2017.
IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face
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