CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 11 del 01/02/2017 – Rudy D’Amico/Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 11
Anno 2017
IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONI UNITE
composta da
Franco Frattini - Presidente
Massimo Zaccheo – Relatore
Attilio Zimatore
Dante D’Alessio
Marcello De Luca Tamajo – Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 70/2016, presentato, in data 5 dicembre 2016, dal sig. Rudy D’Amico, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Luciani, Gianluca Pizzuti e Raffaele Porpora;
contro
il Comitato Regionale Abruzzo della FIGC-LND, non costituitosi in giudizio;
nonché contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), non costituitasi in giudizio;
e
la Lega Nazionale Dilettanti (LND), rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta;
per l'annullamento, previa sospensione, dell'Assemblea Ordinaria Elettiva, indetta con Comunicato Ufficiale n. 27 del 16 novembre 2016, da tenersi in data 17 dicembre 2016, preordinata al rinnovo delle cariche direttive nell’ambito del Comitato Regionale Abruzzo, a seguito dell'asserita violazione dell'art. 7, comma 3, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate del CONI (il quale stabilisce la necessità della conoscenza anticipata delle candidature rispetto alla data stabilita dall’Assemblea);
viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell'udienza del 13 dicembre 2016, gli avv.ti Roberto Luciani e Gianluca Pizzuti, per il ricorrente, sig. Rudy D’Amico, nonché il difensore della resistente Lega Nazionale Dilettanti, avv. Stefano La Porta.
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Massimo Zaccheo.
Ritenuto in fatto
In data 16 novembre 2016, con il Comunicato Ufficiale n. 27, il Comitato Regionale Abruzzo ha disposto la convocazione dell’Assemblea Ordinaria Elettiva per il giorno 17 dicembre 2016 per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nell’ordine del giorno, tra i quali l’elezione del Presidente del medesimo Comitato Regionale.
In data 18 novembre 2016, il sig. D’Amico ha inviato richiesta al Comitato per ottenere un “tabulato anagrafico ufficiale aggiornato delle Società affiliate aventi diritto a voto per l’assemblea elettiva” del 17 dicembre.
Con lettera del 21 novembre 2016, il Comitato ha risposto alla richiesta del sig. D’Amico, rappresentando che l’elenco era depositato presso lo stesso Comitato e che ivi poteva essere ritirato e che ulteriori dati potevano essere reperiti sul sito ufficiale del Comitato stesso.
Secondo D’Amico i link indicati non sarebbero stati aggiornati; per tale ragione, in data 20 novembre 2016, ha inviato un sollecito, con contestuale diffida al Presidente della Corte Sportiva d’Appello Territoriale della FIGC/LND.
In data 24 novembre 2016, il Comitato, con Comunicato Ufficiale n. 30, ha offerto ulteriori informazioni in merito alle elezioni del 17 dicembre 2016.
Con ricorso depositato il 5 dicembre 2016, il sig. Rudy D’Amico ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare il ricorrente chiede espressamente che l’udienza conseguente al ricorso sia fissata entro un termine di urgenza, considerando l’approssimarsi delle elezioni fissate per la data del 17/12/p.v.; in via cautelare: il ricorrente, ut supra rappresentato e difeso e domiciliato, chiede che l’Ill.ma Commissione di Garanzia adita voglia sospendere, inaudita altera parte, la procedura elettorale in essere avente ad oggetto il rinnovo delle cariche. Il fumus è nelle precedenti argomentazioni. Il presente ricorso è meritevole di accoglimento anche sotto l’evidenziato profilo del periculum in mora – in re ipsa, ossia di palmare evidenza per il semplice fatto che nei confronti del ricorrente l’avviata procedura elettorale sta volgendo all’estremo termine, ricorrendone nella fattispecie i presupposti che determinano l’adozione del richiesto provvedimento inibitorio. In via principale e nel merito, voglia codesta Commissione di Garanzia adita, fissare udienza di trattazione al fine di consentire al medesimo ricorrente l’effettiva difesa in contradditorio con il Comitato Regionale Abruzzo, la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Nazionale Dilettanti al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Ogni contraria istanza disattesa, dichiarare l’annullamento del Comunicato Ufficiale n° 24 del Comitato Regionale Abruzzo e pubblicato in data 16 novembre in tal modo da rendere effettiva la partecipazione del candidato alla imminente competizione elettorale e sempre nel rispetto dei termini previsti dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni approvati con delibera del Consiglio Nazionale n°1523 del 28 ottobre 2014 e che stabilisce all’art. 6.1, la data ultima del 15 marzo dell’anno successivo alla celebrazione delle Olimpiadi estive al fine di consentire lo svolgimento delle Assemblee elettive delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive associate.“
Con memoria depositata il 7 dicembre 2016, la Lega Nazionale Dilettanti ha chiesto al medesimo Collegio di respingere la domanda del sig. D’Amico, rassegnando le seguenti conclusioni: la LND ritiene “insussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare del ricorrente e, pur riservandosi di fornire ulteriori argomentazioni nel corso del procedimento di merito, chiede all’On.le Collegio adito di respingere la domanda avversaria previo accertamento della sua infondatezza”.
La controversia è stata discussa, limitatamente alla trattazione della sospensiva, all’udienza tenutasi il 13 dicembre 2016.
Considerato in diritto
Nel corso dell’udienza del 13 dicembre 2016, il legale del sig. D’Amico ha riferito che, nelle more tra la presentazione del ricorso e la fissazione dell’udienza, è intervenuto un provvedimento di esclusione della candidatura del medesimo D’Amico per insufficienza delle firme indispensabili al fine del sostegno alla candidatura stessa per la presidenza del Comitato Regionale Abruzzo. Sempre nella medesima udienza il ricorrente ha preannunciato di voler ricorrere avverso il provvedimento di esclusione.
Il Collegio, tenuto conto di quanto precede, ritiene che siano venuti meno i presupposti che hanno legittimato la richiesta di un provvedimento cautelare da parte del sig. D’Amico. La sopravvenienza di un provvedimento di esclusione della candidatura, per altre ragioni rispetto a quelle poste a sostegno del provvedimento cautelare, nonché il preannunciato ricorso avverso quel provvedimento di esclusione, assorbono del tutto il requisito del periculum in mora, lasciando impregiudicato, almeno in parte, il tema del fumus invocato con il ricorso introduttivo. A tal fine, rileva il Collegio che, con riguardo alla invocata incongruità del termine concesso dal Comitato Regionale per il deposito delle candidature elettorali avviate dai Comitati della LND, risulta provato, da una analisi comparativa con le altre regioni, che il termine tra l’indizione dell’assemblea elettiva e la data di celebrazione concesso dal Comitato Regionale Abruzzo è in assoluto il più ampio su scala nazionale.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Respinge l’istanza cautelare invocata. Nulla per le spese.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 13 dicembre 2016.
Il Presidente Il Relatore
F.to Franco Frattini F.to Massimo Zaccheo
Depositato in Roma in data 1° febbraio 2017.
Il Segretario
F.to Alvio La Face