CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 13 del 14/02/2017 – Associazione Sportiva Dilettantistica U.S. Calcinato e Fabio Franchini/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 13

 

Anno 2017

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA

SECONDA SEZIONE

 

 

 

Composta da 

Attilio Zimatore Presidente e Relatore

Maurizio Benincasa

Enrico Del Prato 

Oreste Michele Fasano

Angelo Piazza - Componenti 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 25/2016, a seguito del ricorso, datato 3 giugno 2016, proposto dalla Associazione Sportiva Dilettantistica U.S. Calcinato, in persona del suo Presidente, e dal sig. Fabio Franchini, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Carlo Antonio Ghirardi, ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Brescia, via Vittorio Emanuele II, n. 1,

 

 

contro

 

 

 

la F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Allegri n. 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa daglavvocati Mario Gallavotti e Stefano La Porta, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Po, n. 9,

 

 

                         avverso

 

 

 

la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia

 

F.I.G.C. (pubblicata con C.U. n. 67 del 5 maggio 2016), con la quale è stata irrogata al tesserato della U.S. Calcinato, sig. Fabio Franchini, la sanzione della squalifica fino al 30 marzo 2018.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle Parti costituite;

 

 

 

uditi, nell’udienza del 23 settembre 2016: l’avv. Carlo Antonio Ghirardi, nell’interesse delle parti ricorrenti ASD U.S. Calcinato e sig. Fabio Franchini; l’avv. Stefano La Porta, per la resistente FIGC; il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Livia Rossi, all’uopo delegata dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dellart. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. Attilio Zimatore.

 

Ritenuto in fatto

I.

Con ricorso datato in data 3 giugno 2016 (e depositato in data 6.6.2016), la Associazione Sportiva Dilettantistica U.S. Calcinato e il sig. Fabio Franchini hanno impugnato la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C. (C.U.

n. 67 del 5 maggio 2016), con cui è stata irrogata al tesserato della U.S. Calcinato, sig. Fabio Franchini, la squalifica fino al 30 marzo 2018, per l'asserito compimento di atti violenti nei confronti dell'arbitro in occasione della gara Calcinato-Governolese del 18 ottobre 2015, valevole per il campionato Regionale Promozione, girone D.

Premesso che la decisione impugnata seguiva altre precedenti pronunce con le quali, ex art. 3 del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, era stato sanzionato con la squalifica di anni 2 il capitano della Asd U.S. Calcinato, Sig. Luca Paghera, in relazione a condotta  violenta  tenuta  nei  confronti  del  direttore  di  gara  da  tesserato  al  momento  noidentificato (e poi palesatosi in Fabio Franchini)”, i ricorrenti hanno censurato la decisione indicata in epigrafe deducendo a sostegno del ricorso quattro motivi; e precisamente:

1. Nullità/inesistenza della decisione impugnata. Violazione di norme di legge in punto sottoscrizione di atti processuali – artt. 33 e 34 C.G.S. – F.I.G.C. -, 156 – 161 CPC.

  1. Omessa e/o comunque inefficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione al capo della decisione che ha rigettato leccezione proposta dalla ASD U.S. Calcinato di nullità e/o annullabilità e/o illegittimità della decisione resa dal giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Lombardia – F.I.G.C. -; violazione di norme di diritto attinenti la valutazione delle prove agli atti del procedimento.
  2. Violazione di norme di diritto – artt. 3 e 19 del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio – in relazione al capo della decisione che ha rigettato nel merito il reclamo proposto dalla ASD U.S. Calcinato.
  3. Violazione di norme di diritto – artt. 1 bis, 3, 19, 32 ter e 36 del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, art. 112 cpc – in relazione al capo della decisione con il quale la Corte Sportiva di Appello Territoriale ha aggravato la sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale al sig. Fabio Franchini .

 

 

II.

 

La F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio si è costituita in giudizio contestando tutte le censure formulate dai ricorrenti e chiedendo il rigetto del ricorso.

I ricorrenti hanno replicato alle eccezioni della FIGC depositando una memoria difensiva.

Considerato in diritto

 

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno censurato la decisione impugnata deducendo che essa sarebbe inesistente e/o comunque affetta da nulliinsanabile per assoluta mancanza di sottoscrizioni”.

Dopo avere rammentato che, ai sensi del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile” (art. 2, 6° comma), i ricorrenti hanno invocato una pacifica giurisprudenza secondo la quale la sottoscrizione della sentenza integra un requisito essenziale per il perfezionamento dell’atto processuale ed il suo eventuale difetto comporta la nullità assoluta e insanabile del provvedimento” (cfr. Cass. 10.11.2015, n. 22871). Premessi questprincipi, i ricorrenti hanno dedotto che nella decisione ora impugnata non risulti apposta alcuna sottoscrizione da parte dellOrgano Giudicante; con la conseguenza che la decisione stessa si appalesa inesistente e/o affetta da nullità insanabile”.

La FIGC ha replicato che il vigente sistema della giustizia sportiva prevede una procedura di pubblicazione delle decisioni degli organi federali differente da quella vigente nellambito della giurisdizione civile. Ai sensi dellarticolo 34, comma 2, CGS, in particolare, una volta assunta a maggioranza (cfr 34, comma 1, CGS), la decisione viene depositata presso lorgano di giustizia e pubblicata mediante comunicato ufficiale sul sito della FIGC”.

A loro volta i ricorrenti hanno risposto che, nonostante la informalità dei procedimenti di giustizia sportiva, la sottoscrizione costituisce comunque un imprescindibile ed ineludibile requisito formale essenziale al fine di rendere i provvedimenti riconoscibili come tali”.

Il Collegio ritiene che i principi invocati dai ricorrenti in materia di essenzialità della sottoscrizione debbano essere senz’altro condivisi. Il fatto che il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, nell’art. 34, non preveda espressamente i requisiti (del contenuto della sentenza) indicati nell’art. 133 c.p.c. e non contempli la procedura di pubblicazione della sentenza stabilita dall’art. 134 c.p.c., ma ne preveda la pubblicazione sul sito internet della Federazione, certamente non consente di affermare che la sottoscrizione del giudice sia superflua ed irrilevante. La pubblicazione sul sito internet della Federazione non può supplire ad un eventuale difetto di sottoscrizione della decisione da parte del Giudice che la ha emessa. La pubblicazione sul sito internet presuppone comunque che la decisione sia stata validamente pronunciata (a maggioranza) dal Giudice e sia stata motivata.

Orbene, la sottoscrizione costituisce il requisito essenziale che consente di ricondurre la decisione al Giudice che la ha emessa, rendendola così riconoscibile come sentenza; o, in altri termini, lo strumento attraverso il quale il Giudice assume la paternità della decisione e della sua motivazione.

Fermi tali principi, il Collegio rileva che, in concreto, la doglianza formulata dai ricorrenti è infondata. Infatti, nel corso della pubblica udienza del 23 settembre 2016, fissata per la discussione del ricorso, il Difensore della FIGC ha esibito copia della decisione impugnata ritualmente munita, in calce, delle sottoscrizioni del Presidente e del Segretario della Corte Sportiva di  Appello Territoriale (rispettivamente sotto il timbro Il Presidente – Avv. Sergio Carnevale” e Il Segretario – Orazio Serafino”). Benché detta copia sottoscritta della decisione impugnata non fosse stata depositata dalla FIGC al momento della costituzione in giudizio, la produzione del documento è avvenuta in udienza, alla presenza della Controparte e, dunque, nel rispetto del contraddittorio. Il Difensore dei ricorrenti ha avuto modo di esaminare il documento prodotto e si è limitato a prenderne atto, senza rilievi.

In conclusione, il primo motivo di ricorso – pur fondato su un condiviso principio di diritto – è, in concreto, destituito di fondamento e deve, pertanto, essere rigettato.

 

 

2.

 

Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno censurato la decisione impugnata deducendo una asserita insufficienza della motivazione in ordine alla eccezione – formulata in appello dalla stessa Società ricorrente – di nullità/annullabilità della decisione appellata per pendenza di altro procedimento disciplinare, non ancora concluso, nei confronti del sig. Franchini.

La censura è infondata. Come eccepito dalla FIGC, l’attività di indagine svolta dalla Procura Federale – la cui pendenza, secondo la tesi dei ricorrenti, configurerebbe la violazione del divieto del ne bis in idem – riguardava proprio l’accertamento delle responsabilità per le quali, poi, il sig. Franchini è stato sanzionato. Peraltro, come risulta dalla documentazione prodotta dagli stessi ricorrenti, dette indagini non hanno portato all’irrogazione di altre sanzioni a carico del sig. Franchini.

Peraltro, su questo punto la decisione impugnata reca una motivazione, che, sebbene molto sinteticamente, fornisce la dimostrazione che la Corte Sportiva di Appello Territoriale ha preso in esame l’eccezione sollevata dalla Società ricorrente e la ha rigettata in quanto infondata e comunque non provata”. Ed è appena il caso di notare che la valutazione (in fatto) di adeguatezza della prova sfugge al sindacato di questo Collegio. Peraltro, giova ricordare che i Principi del processo sportivo, enunciati nell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, prevedono che i provvedimenti siano redatti in maniera sintetica e l’opportunità di tale requisito di sinteticità dei provvedimenti è stata affermata anche dalla giurisprudenza di questo Collegio di Garanzia (cfr. Collegio di Garanzia, Sezione Seconda, 4.8.2015, n. 33).

 

 

3.

 

Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno censurato la decisione impugnata per non avere tenuto conto, nella irrogazione della sanzione e nella determinazione della sua durata, della squalifica già scontata (per 161 giorni) dal capitano della squadra della ASD US Calcinato in relazione al medesimo fatto.

Anche questo motivo di ricorso è infondato. 

Premesso che nessuna delle disposizioni invocate dai ricorrenti consentirebbe una riduzione della sanzione irrogata al sig. Franchini, sarebbe davvero paradossale ed iniquo se questi potesse fruire di una riduzione della squalifica che gli è stata comminata per il fatto che un terzo abbia dovuto scontare una sanzione proprio a causa della circostanza che il sig. Franchini non abbia subito riconosciuto le proprie dirette e personali responsabilità. La squalifica irrogata al sig. Franchini è stata cagionata, motivata  e determinata nella sua durata in relazione alla condotta antisportiva allo stesso personalmente ascritta e non è certamente meritevole di una riduzione per il solo fatto che il capitano della squadra, proprio a causa di quella condotta e del successivo silenzio del sig. Franchini, abbia dovuto, a sua volta, scontare una sanzione.

La mancata immediata ammissione da parte del sig. Franchini della propria personale responsabilità, nonostante l’avvenuta irrogazione di una sanzione a carico del capitano della squadra per la mancata individuazione del responsabile del gesto censurato, rivela piuttosto un ulteriore profilo di condotta antisportiva, che certamente non consentiva una riduzione della sanzione comminata al ricorrente.

 

 

4.

 

Parimenti da respingere il quarto motivo di ricorso, con il quale si lamenta una asserita violazione di norme di diritto in relazione alla determinazione della misura complessiva della sanzione. Secondo i ricorrenti la sanzione irrogata al sig. Franchini avrebbe dovuto essere commisurata a quella già inflitta in precedenza al capitano della squadra, sig. Paghera, in relazione alla condotta tenuta dal suo compagno al momento non identificato” (e poi individuato nel sig. Franchini); viceversa, la Corte Sportiva di Appello avrebbe ingiustamente ‘aggravato’ la squalifica a carico del sig. Franchini, tenendo conto di comportamenti successivi ai fatti in contestazione.

La censura in esame è inammissibile, risolvendosi in una contestazione della misura della sanzione, la cui concreta determinazione è rimessa alla valutazione del Giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove si collochi nell’ambito stabilito dalla norma sanzionatoria e sia assistita da una congrua motivazione (cfr. Collegio di Garanzia, 13.5.2015, n. 14).

Nel caso di specie occorre ricordare che la condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara” è la violazione più grave prevista nell’elenco di cui all’art. 19, 4° comma, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. E su questo punto la sentenza impugnata ha fornito una motivazione ampia e circostanziata, tenendo conto della particolare violenza verso il direttore di gara”, nonché del comportamento antisportivo del sig. Franchini, sia nellimmediatezza del fatto”, sia nel periodo successivo. Da un lato, dunque, non si ravvisa alcuna violazione di norme di diritto in relazione alla misura della sanzione inflitta; dall’altro, si rileva la presenza di una motivazione completa e coerente.

Piuttosto, si rileva che la sanzione determinata dalla Corte Sportiva di Appello risulta in sintonia con i fatti posti a presupposto delle valutazioni del Giudice e risulta adeguata e coerente alla gravità dei comportamenti accertati a carico del sig. Franchini.

 

 

5.

 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo a carico dei ricorrenti, in solido, in favore della resistente FIGC.

 

 

PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

 

 

 

Dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato, come specificato in motivazione. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese, liquidate in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori, in favore della resistente FIGC.

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 23 settembre 2016

Il Presidente e Relatore

 

F.to Attilio Zimatore

 

 

Depositato in Roma in data 14 febbraio 2017

Il Segretario

 

F.to Alvio La Face

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