F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 02/TFN del 18 Luglio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 06/TFN del 04 Agosto 2016 RECLAMO N° 219 DELLA SOCIETÀ SSD CHIETI CALCIO ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SURIANO DOMENICO, PUBBLICATA NEL C.U. 368 DEL 13 GIUGNO 2016.

RECLAMO N° 219 DELLA SOCIETÀ SSD CHIETI CALCIO ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SURIANO DOMENICO, PUBBLICATA NEL C.U. 368 DEL 13 GIUGNO 2016.

Con reclamo notificato in data 14.03.2016 a mezzo raccomandata a/r, il Sig. Domenico Suriano adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D. chiedendo la condanna della Società SSD Chieti Calcio a rl al pagamento in suo favore della somma di € 3.922,54 oltre interessi, quale saldo del corrispettivo dovuto in forza dell'accordo economico intercorso tra le parti, relativo alla stagione sportiva 2015/2016. Precisava il calciatore che, in data 17.12.2015, lo stesso era stato svincolato dalla Società e che per l'attività svolta sino a quello data, avrebbe dovuto percepire l'importo di € 7.522,54 (di cui € 6.418,32 per le mensilità di settembre, ottobre e novembre 2015 ed € 1.104,22 per il periodo dal 1 al 16 dicembre 2015), laddove invece, fino a quel momento, gli erano stati corrisposti solamente € 3.600,00. Si costituiva la Società facendo pervenire le proprie controdeduzioni con le quali chiedeva il parziale rigetto della domanda avversaria, eccependo, in primo luogo, che nell'accordo economico era indicato l'importo lordo, laddove invece al calciatore spettava solo il netto; in secondo luogo, che il calciatore risultava svincolato a far data dal 1° dicembre 2015 e non dal 16 dicembre 2015, come dimostrato da una presunta dichiarazione del calciatore resa su un giornale locale. La C.A.E. ritenendo le eccezioni sollevate dalla Società infondate, con il provvedimento oggetto di impugnazione, accoglieva in toto la domanda del calciatore, condannando la SSD Chieti Calcio a rl al pagamento dell'importo richiesto di € 3.922,54. L’organo di primo grado, difatti, non riteneva sufficientemente provata la circostanza dedotta dalla Società secondo cui il calciatore si sarebbe svincolato il 1° dicembre 2015 ed evocava il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i crediti per le retribuzioni dei lavoratori dipendenti devono essere sempre liquidati al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Con reclamo notificato a mezzo raccomandata a/r in data 20.6.2016, la Società SSD Chieti Calcio a rl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la sopra richiamata delibera della Commissione Accordi Economici LND, pubblicata sul C.U. n. 368 del 13 giugno 2016. La Società, a sostegno dell'impugnazione, ripropone le medesime eccezioni svolte nelle controdeduzioni di primo grado. In particolare, la SSD Chieti Calcio a rl insiste nell'indicare quale data di svincolo del calciatore il 1°.12.2015, rilevando che dopo tale data costui non sarebbe stato più convocato e rinvia all'estratto del quotidiano "Il Centro" (già prodotto in primo grado) dal quale si evincerebbe che il calciatore, in data 2.12.2015, avrebbe testualmente dichiarato: "vado via senza rancori"; inoltre, la Società ribadisce che gli emolumenti previsti nell’accordo economico sono indicati al lordo, mentre al calciatore spettano i soli importi netti, sicché essa SSD Chieti Calcio a rl si riconosce debitrice del Suriano della minor somma di € 1.800,00, pari all'importo netto dovuto sino alla data dell'1.12.2015, fermo restando il versamento successivo di € 1.108,32 “agli organi competenti secondo le modalità della legislazione fiscale vigente in materia”. Il calciatore Domenico Suriano ha presentato rituali controdeduzioni con le quali rileva come il suo svincolo era stato formalizzato il giorno 16.12.2015 e solo da tale data, pertanto, lo stesso doveva considerarsi valido ed efficace. Inoltre, ha precisato che la domanda era stata correttamente spiegata al lordo delle ritenute fiscali in quanto queste ultime, in virtù del c.d. "principio di cassa", possono essere calcolate solo al momento dell'effettiva percezione, potendo solo in quel momento tenersi conto degli importi eventualmente già percepiti nel corso dell’anno solare di riferimento. Il reclamo, discusso nella riunione del 15-7-2016, è infondato e deve essere rigettato in quanto entrambi i motivi di impugnazione non possono trovare accoglimento. In primo luogo, si ritiene corretto quanto dedotto dal calciatore in merito alla data di validità ed efficacia dello svincolo, che tale può ritenersi solo nel momento in cui viene formalizzato. Nel caso specifico, alcun rilievo può attribuirsi né ad una dichiarazione rilasciata ad un quotidiano, del tutto vaga e generica, dalla quale si potrebbe al massimo evincere una mera intenzione del calciatore; né alla circostanza secondo cui il Suriano, nel periodo intercorso tra il 1° ed il 16 dicembre 2015, non sarebbe mai stato convocato, restando la convocazione atto meramente discrezionale della Società. Fermo restando, pertanto, che al calciatore devono essere riconosciuti gli emolumenti spettanti a tutto il 16 dicembre 2015 così come correttamente statuito dalla Commissione Accordi Economici L.N.D., risulta altresì infondato anche il secondo motivo di gravame. La Società reclamante, difatti, opera un’evidente (ed inammissibile) commistione tra il rapporto sostanziale (di natura civilistica) che si instaura tra le parti con l’accordo economico ed il diverso rapporto d’imposta che si instaura tra le parti medesime ed il Fisco, laddove invece si tratta di rapporti destinati ad operare su piani diversi e che devono restare tra loro autonomi e indipendenti. In tal senso è univoca la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l’accertamento che la liquidazione dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass Civ., III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l’altro, l’obbligo di versamento della ritenuta fiscale all’Erario da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga omesso o ritardato, l’obbligazione fiscale afferente all’importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito. Così delineati i diversi rapporti che intercorrono tra le parti tra loro e tra le parti ed il Fisco, tornando al caso di specie, si rileva come la sentenza gravata abbiamo correttamente indicato nel suo dispositivo l'importo lordo dovuto al calciatore. Infatti, alla luce della giurisprudenza richiamata, emerge con tutta evidenza come il conteggio delle ritenute fiscali esuli dalle competenze del giudicante, in quanto lo stesso - peraltro - non è in possesso degli strumenti necessari alla loro quantificazione. In ogni caso, la SSD Chieti Calcio a rl - negli atti di causa - si è limitata ad indicare la quantificazione della ritenuta fiscale applicabile sugli emolumenti dovuti al calciatore Suriano, ma non ha offerto alcuna prova, ed anzi neppure ha sostenuto, di aver effettuato alcun corrispondente versamento. Considerata, per gli anzidetti motivi, la palese strumentalità dell'impugnazione, al rigetto del reclamo deve conseguire la liquidazione delle spese di soccombenza in favore del calciatore, in quanto espressamente richieste. Per questi motivi. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della SSD Chieti Calcio a rl e conferma, per l’effetto, l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici - LND. Ordina incamerarsi la tassa. Liquida le spese di soccombenza in favore del calciatore in € 400,00 (Euro quattrocento/00) oltre accessori di legge, ponendole a carico della Società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it