F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 05/TFN del 03 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 07/TFN del 19 Settembre 2016 RECLAMO N° 215 EX 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ AC MILAN SPA CONTRO XENIA SPORT SSD SRL PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE.
RECLAMO N° 215 EX 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ AC MILAN SPA CONTRO XENIA SPORT SSD SRL PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE.
Con reclamo in data 16.6.2016, l'AC Milan Spa ha adito questo Tribunale Federale per ottenere la condanna della Xenia Calcio SSD Srl al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di € 2.440,00, oltre agli interessi di mora dalla scadenza della relativa fattura al saldo, dovuto in forza del contratto denominato “Scuola Calcio Milan” valido per le stagioni sportive 2014/15, 2015/16, 2016/17. Sostiene la reclamante che il contratto di cui trattasi - prodotto in atti - prevede il conferimento alla Società Xenia Calcio SSD Srl del diritto di utilizzazione della dicitura e del marchio “Milan” nell’organizzazione di corsi di calcio per bambini di età compresa fra i sei e i dodici anni nonchè la fornitura, da parte di essa reclamante, di capi di abbigliamento sportivo e di materiali tecnici da utilizzare nell’ambito dei suddetti corsi, dietro corrispettivo della somma complessiva di € 12.000,00, oltre IVA, con la previsione di tre rate da € 2.000,00 (oltre iva) ciascuna da pagarsi rispettivamente la prima alla data di sottoscrizione del contratto, la seconda entro il 30.09.2015 e la terza entro il 30.09.2016. Nulla ha controdedotto la Società Xenia Calcio SSD Srl. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Osserva infatti il Tribunale Federale che la pretesa creditoria della AC Milan è validamente suffragata, anche nel suo ammontare, dal contratto in questione, regolarmente depositato in atti. Le intese contrattuali, peraltro, non hanno costituito oggetto di alcun tipo di contestazione da parte della Xenia Calcio SSD Srl, la quale nulla ha controdedotto, malgrado gravasse certamente su questa l'onere quantomeno di addurre eventuali fatti impeditivi e/o estintivi della suddetta obbligazione. Per questi motivi. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, accoglie il ricorso della Società AC Milan Spa e, per l’effetto, dichiara la Xenia Sport SSD Srl tenuta a corrispondere ad essa ricorrente il complessivo importo di € 4.880,00 (Euro quattromilaottocentottanta/00) iva inclusa, oltre interessi dalla data di proposizione del ricorso sino al saldo. Ordina restituirsi la tassa.
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