F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 08/TFN del 30 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 09/TFN del 20 Ottobre 2016 RECLAMO N° 217 DELLA SOCIETÀ ASD POLISPORTIVA CALCIO SEZZE CONTRO LA SOCIETÀ GENOA CFC Spa AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 183 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE PANICO GIUSEPPE ANTONIO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 26 MAGGIO 2016.
RECLAMO N° 217 DELLA SOCIETÀ ASD POLISPORTIVA CALCIO SEZZE CONTRO LA SOCIETÀ GENOA CFC Spa AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 183 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE PANICO GIUSEPPE ANTONIO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 26 MAGGIO 2016.
Con reclamo inviato a mezzo pec il 21 giugno 2016, la ASD Polisportiva Calcio Sezze ha adito questo Tribunale Federale avverso la certificazione con la quale la Commissione Premi, dopo aver correttamente calcolato in complessivi € 36.000,00 il premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF che la Società Genoa CFC Spa era tenuta a corrispondere ad essa reclamante, in conseguenza dell’esordio in serie A del calciatore Panico Giuseppe Antonio, ha determinato il pagamento della sola somma residua di € 6.000,00, in ragione del pagamento precedentemente effettuato in favore della stessa. La Società reclamante, ritenendo la certificazione impugnata non conforme alla disciplina che regola la materia, deduce in primo luogo la erroneità della motivazione laddove ha ritenuto “detrazioni per somme già ricevute ai sensi dell'art. 100 NOIF” la somma di € 30.000,00 che la Società Polisportiva Calcio Sezze ha, invece, acquisito dalla Società Genoa in virtù di un accordo, prodotto dalla Società Genoa alla Commissione Premi (stipulato tra la medesima ed il vecchio presidente della Società appellante) in cui la stessa si impegnava a pagare alla Società laziale, quali bonus, la somma di Euro 10.000,00 in caso di esercizio del diritto di opzione sul calciatore Panico e la somma di Euro 20.000,00 alla seconda presenza da 45' nel Campionato Nazionale Primavera Tim - Trofeo Facchetti. Ed, a tale fine, precisa che dalle causali delle due fatture rilasciate a seguito dei suddetti due pagamenti, alcun riferimento si rinviene al Premio alla Carriera ma che, anzi, viene richiamato proprio l'accordo di trasferimento e che alla data dei pagamenti (21 giugno 2013 e 1 luglio 2014) il Premio alla Carriera non era neppure maturato, di conseguenza, i 30.000,00 Euro versati dal Genoa alla Società laziale non possono essere valutati ai fini della richiesta del Premio in quanto riferiti ad altri accordi. In secondo luogo, deduce la reclamante che la Commissione Premi ha erroneamente attribuito questi pagamenti al riconoscimento del Premio alla Carriera, richiamando proprio l’art. 100 NOIF il quale al comma 2 bis recita: - 2.bis. “Negli accordi relativi a trasferimenti definitivi di calciatori “giovani di serie” e relativi a trasferimenti definitivi di “giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano un "premio di rendimento" a favore della Società cedente, determinato con criteri specificatamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni emanate su richiesta della Società cedente, attraverso la Lega competente, nella stagione sportiva successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.''. Sostiene, invero, la reclamante che la suddetta norma consente alle Società di definire un premio di rendimento per il calciatore che viene ceduto dalla Società dilettantistica a quella professionistica, come nel caso in esame, per cui la decisione impugnata è erronea e fondata su una motivazione che non trova riscontro nei fatti e deve essere annullata. Conseguentemente conclude la reclamante per il pagamento da parte della Società Genoa CFC Spa in favore della Società Polisportiva Calcio Sezze dell’intero importo del Premio alla Carriera determinato in € 36.000,00. Con controdeduzioni del 28.6.2016, la Società Genoa CFC Spa ha contestato la lettura del disposto normativo così come operata dalla reclamante perché in contrasto con il tenore letterale della norma e con la sua interpretazione da parte degli organi di giustizia, deducendo che il comma 2 bis dell’art. 100 NOIF è stato introdotto soltanto nella stagione sportiva 2013/2014, mentre la scrittura fra il Genoa e il Sezze è stata stipulata in data 01/07/2011 e che pacifico era il dato che nello spirito di collaborazione che aveva sempre contraddistinto i rapporti tra le due Società, le stesse avevano deciso altresì di raggiungere una intesa amichevole volta a prevenire e definire interamente, alle condizioni di cui al citato accordo qualsivoglia questione tra loro insorta o che potesse insorgere con riferimento al trasferimento dei Calciatore Giuseppe Antonio, nel rispetto degli articoli 96, 99 bis e 100 delle NOIF. Concludeva, pertanto, per il rigetto del reclamo. La vertenza è stata quindi discussa e decisa alla riunione del 29 settembre 2016. Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto. Invero le doglianze della ASD Polisportiva Calcio Sezze risultano inconferenti alla stregua delle pattuizioni convenute con la scrittura in atti sottoscritta fra le Società in data 01/07/2011 laddove espressamente si fa esplicito riferimento agli art. 96, 99, 99 bis delle NOIF all’epoca vigente. Ancora, come correttamente rilevato dalla Società Genoa CFC Spa, la normativa invocata dalla reclamante (comma 2 bis dell’art. 100 NOIF) è entrata in vigore solo successivamente alla data della stipula del predetto accordo, per cui, la soluzione che viene tradizionalmente utilizzata dalla dottrina e dalla giurisprudenza per determinare la disciplina giuridica da applicare in queste circostanze si fonda sul principio “tempus regit actum”. Il principio in esame trova il suo riconoscimento nell’ordinamento tramite l’art 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, che statuisce come la legge disponga solamente per l’avvenire, recependo la naturale avversione nei confronti della norma che tolga certezza al passato. Questa regola esprime un principio di ordine generale, applicabile ad ogni branca del diritto, dal diritto privato al diritto pubblico, dalle situazioni negoziali a quelle legali; dalle situazioni patrimoniali a quelle di qualsivoglia natura. Essa manifesta l’esigenza che la legge non sia ordinariamente retroattiva; ovvero che lo sia solo se, derogando al principio generale d’irretroattività, si qualifichi espressamente come tale. In virtù di tale disposizione, ogni atto deve trovare il proprio regime giuridico di riferimento nella disciplina normativa in vigore nel tempo in cui è stato posto in essere, per cui inconferente è, altresì, il richiamo operato dalla reclamante alla normativa citata. Tutto quanto sopra premesso. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società ASD Polisportiva Calcio Sezze e conferma, per l’effetto, l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.
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