F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 08/TFN del 30 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 09/TFN del 20 Ottobre 2016 RECLAMO N. 5 DELLA SOCIETÀ BORGOSESIA CALCIO ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LASSANDRO MICHELE GAETANO, PUBBLICATA NEL C.U. 382 DEL 28 GIUGNO 2016.

RECLAMO N. 5 DELLA SOCIETÀ BORGOSESIA CALCIO ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LASSANDRO MICHELE GAETANO, PUBBLICATA NEL C.U. 382 DEL 28 GIUGNO 2016.

Con ricorso del 04.05.2016 l’atleta tesserato Michele Gaetano Lassandro adiva la Commissione Accordi Economici per ivi sentir condannare la ASD Borgosesia Calcio al pagamento della somma di € 900,00, maturata e non percepita fino al mese di dicembre 2015 in quanto poi svincolato e ciò a fronte di accordo economico stipulato per la stagione 2015/2016 che prevedeva la corresponsione lorda dell’importo di € 5.400,00. La Società resistente controdeduceva tardivamente con nota inviata fuori termine. La Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, con delibera prot. 176 CAE 2015/2016 del 28.06.2016, condannava la ASD Borgosesia Calcio al pagamento della somma di € 900,00 in favore dell’atleta ricorrente. Tale decisione, comunicata alla ASD Borgosesia Calcio in data 28.06.2016 è stata da questa impugnata con atto del 5.07.2016. Assume la reclamante che la Commissione Accordi Economici avrebbe errato nel ritenere tardiva la sua costituzione in giudizio e pertanto, richiamata integralmente la memoria del 26.5.2015 con la quale avrebbe contestato la fondatezza della pretesa, conclude per la riforma dell’impugnata decisione chiedendo che venga respinta la pretesa dell’atleta in quanto a suo dire infondata in fatto ed in diritto. Controdeduce la difesa dell’atleta Lassandro, contestando in via preliminare l’inammissibilità del reclamo per genericità di motivazione non avendo la reclamante esposto specifici motivi di impugnazione della pronunzia della Commissione Accordi Economici, limitandosi a richiamare, per il merito della vertenza, quanto esposto nella memoria 26.5.2016 rettamente ritenuta tardiva dalla Commissione Accordi Economici. Si è infine rilevato che in ogni caso le argomentazioni dedotte non sono state in alcun modo dimostrate, risultando il gravame assolutamente generico ed indeterminato. La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 29 settembre 2016. L’appello è manifestamente infondato e deve, conseguentemente, essere respinto, in quanto le deduzioni e motivazioni a supporto risultano pacificamente inammissibili per essere proposte per la prima volta in sede di gravame. L’art. 25 bis comma 5 Regolamento L.N.D., che disciplina il procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede non solo che la Società resistente debba inviare le proprie controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di 30 gg. dalla ricezione del ricorso, ma anche che sia allegato all’atto costitutivo inviato alla C.A.E. l’avviso di ricevimento della raccomandata a comprova dell’invio al reclamante. Il tutto a pena di inammissibilità della costituzione, rilevabile d’ufficio. Orbene, nella specie, per stessa ammissione della reclamante ASD Borgosesia Calcio, la prova dell’avvenuta ricezione da parte dell’atleta delle controdeduzioni datate 30 maggio 2016 non è stata allegata all’atto della costituzione in giudizio perfezionatasi il 3 giugno 2016 (data di ricezione delle controdeduzioni da parte della C.A.E.) bensì in un momento successivo e cioè il 23 giugno 2016 con ulteriore invio alla C.A.E., quando peraltro era anche ormai decorso il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio (atteso che il ricorso dell’atleta è pervenuto l’11.5.2016). Al di là, quindi, del mero errore materiale contenuto nella decisone della Commissione Accordi Economici laddove si è riportata come data di trasmissione del ricorso quella del 19.2.2016 in luogo del 4.5.2016, la decisone adottata risulta immune da vizi nella parte in cui si è dato atto della mancata costituzione della Società. Ne consegue che le inammissibilità già radicatesi in primo grado non possono certo essere sanate in appello con la formulazione di eccezioni (strettamente di parte) quali l’asserito adempimento all’obbligo di pagamento integrale del dovuto, se non altro perché le esigenze di speditezza e di celerità del procedimento sportivo impongono che il perimetro della controversia, nonché il relativo quadro probatorio, risulti già perfettamente delineato sin dalla prima fase del giudizio. Ne consegue che le eccezioni di presunto adempimento formulate dalla ASD Borgosesia Calcio per la prima volta in questa sede, sono certamente inammissibili e comunque infondate. Tutto quanto sopra premesso. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società Borgosesia Calcio ASD e conferma, per l’effetto, l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND. Liquida le spese del procedimento in favore del calciatore Lassandro Michele Gaetano in € 150,00 (Euro centocinquanta/00), ponendole a carico della Società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa. III° COLLEGIO Avv. Stanislao Chimenti Presidente; Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Antonino Piro, Avv. Flavia Tobia, Avv. Enrico Vitali Componenti; Sig. Claudio Cresta Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Adele Nunnari e Antonella Sansoni.

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