F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 13/TFN del 14 Dicembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 15/TFN del 12 Gennaio 2017 RECLAMO N°. 49 DELLA SOCIETÀ ASD SANTA GIUSTA CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ GSD G. FRASSINETTI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 197 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SPANU CHRISTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.
RECLAMO N°. 49 DELLA SOCIETÀ ASD SANTA GIUSTA CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ GSD G. FRASSINETTI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 197 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SPANU CHRISTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.
Con ricorso in data 10.06.2016, la GSD G. Frassinetti adiva dinanzi la Commissione Premi la Società ASD Santa Giusta Calcio al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione per il calciatore Christian Spanu, tesserato per la Società reclamante nella stagione sportiva 2013/14 e successivamente tesserato dalla resistente con vincolo pluriennale nella stagione sportiva 2015/16. La Commissione Premi, con decisione pubblicata nel C.U. 2/E del 26.09.2016, accoglieva la domanda e liquidava l'importo di € 1.626,00 a titolo di premio di preparazione quale "unica" titolare del vincolo annuale, ed € 243,90 a titolo di penale. Con reclamo trasmesso via pec in data 20.10.2016, la ASD Santa Giusta Calcio ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la sopra richiamata delibera dalla Commissione Premi, chiedendone l'integrale riforma. Sosteneva infatti la reclamante preliminarmente di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio; nel merito, l'appellante eccepiva che lo Spanu, nella stagione sportiva 2014/15, non sarebbe stato tesserato per alcuna Società. La GSD G. Frassinetti non depositava controdeduzioni e la vertenza veniva trattata e decisa nel corso della riunione del 14.12.2016. L'eccezione preliminare svolta dall'appellante è fondata. Dall'analisi del fascicolo del primo grado di giudizio, è emerso che il ricorso introduttivo era stato inoltrato alla ASD Santa Giusta Calcio in via Pauli Tabentis, Santa Giusta (OR), laddove - dalle carte federali - risulta quale unico indirizzo riconducibile alla Società quello di via Padre Pio n. 64, c/o Alessandra Figus. Peraltro, non risulta in atti alcuna dimostrazione (avviso di ricevimento di raccomandata) circa l'avvenuto recapito del plico in favore della ASD Santa Giusta Calcio. Per tali motivi, rilevata la mancata costituzione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 36 bis comma 4 CGS il giudizio dovrà essere rimesso dinanzi la Commissione Premi, previo annullamento della decisione impugnata. Per questi motivi. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, visto l’art. 36 bis, comma 4 CGS; rilevata la violazione delle norme sul contraddittorio; annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi; rimette il giudizio alla Commissione Premi per l’esame del merito. Ordina restituirsi la tassa.
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