F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 13/TFN del 14 Dicembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 15/TFN del 12 Gennaio 2017 RECLAMO N°. 55 DELLA SOCIETÀ US AVELLINO 1912 CONTRO LA SOCIETÀ USD URBETEVERE CALCIO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 194 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE DAVIDE BIRASCHI), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.
RECLAMO N°. 55 DELLA SOCIETÀ US AVELLINO 1912 CONTRO LA SOCIETÀ USD URBETEVERE CALCIO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 194 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE DAVIDE BIRASCHI), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.
Con reclamo n. 205 datato 8 giugno 2016, la US Avellino 1912 Srl, impugnava la delibera della Commissione Premi della F.I.G.C. del 4 aprile 2016 pubblicata sul C.U. n. 9/E del 5 maggio 2016, con la quale, veniva certificato il Premio alla Carriera ex art. 99/bis delle NOIF relativo al calciatore Davide Biraschi per un importo di € 18.000,00 in favore della ASD Urbetevere Calcio. Il giocatore Davide Biraschi, all’epoca tesserato con la ASD Urbetevere Calcio, aveva infatti disputato una partita con la Nazionale Italiana Under 21 nella partita del 10 Febbraio 2016, contro la rappresentativa under 21 di serie B. Deduceva la reclamante la “palese illegittimità e/od erroneità della impugnata certificazione stante la non riconducibilità della partita del 10 Febbraio 2016 tra la nazionale under 21 e la rappresentativa di serie B Italia entro le ipotesi tassativamente previste dall’art. 99 bis delle NOIF per il riconoscimento del premio alla carriera- in particolare, non assimibilità e/od equiparabilità del prefato incontro ad “una gara ufficiale”, trattandosi, piuttosto di un mero “allenamento”, disputato in occasione di un raduno congiunto e/o contestuale delle rispettive formazioni”. Conseguentemente riteneva legittimo dedursi come la partita de quo non potesse assurgere al rango sostanziale e giuridico statuito dall’art. 99/bis delle NOIF per l’attribuzione del diritto alla percezione da parte della ASD Urbetevere Calcio dell’importo connesso al Premio alla Carriera di € 18.000,00. Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN in data 8 luglio 2016, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche accoglieva il reclamo della US Avellino 1912 Srl annullando l’impugnata certificazione della Commissione Premi ed ordinava la restituzione della tassa di reclamo. Nelle more, con ricorso ricevuto il 17 giugno 2016 dalla Commissione Premi al n. prot. 50.16789, la ASD Urbetevere Calcio esponeva che il giocatore Davide Biraschi avesse altresì giocato come esordiente in una partita contro la Francia Under 21, la cui ufficialità non era dubitabile, presentando di fatto una nuova domanda del premio alla carriera ottenibile con riferimento alla sopra menzionata partita, di carattere incontrovertibilmente ufficiale. Con delibera del 27.7.2016 pubblicata nel C.U. n. 2 del 16.9.2016 la Commissione Premi così statuiva “Vista la richiesta n. 194 della Società ASD Urbetevere Calcio pervenuta il 17/6/2016 avverso la Società US Avellino 1912 Srl per la richiesta del premio alla carriera dovuto ai sensi dell’art. 99/bis delle NOIF del calciatore Biraschi Davide nato il 2/7/94 riferito alle Stagioni Sportive 2009/2010 - esaminata la documentazione pervenuta; accertata l’attendibilità della richiesta; stagioni sportive 2009/2010 delibera si certifica il “Premio alla Carriera” nell’importo di Euro 18.000,00 come di seguito determinato: - Compenso Stagioni Sportive 2009/2010 € 18.000,00 – Detrazioni per somme già ricevute € 0 Importo Premio € 18.000,00 Roma 27.7.2016 ..omissis..” Con reclamo, tempestivamente inviato a mezzo posta certificata il 2 novembre 2016 la US Avellino 1912 Srl adiva il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche per l’annullamento della delibera della Commissione Premi del 27.7.2016 pubblicata nel C.U. n. 2 del 16.9.2016 deducendone la “palese illegittimità e/od erroneità della impugnata certificazione, stante la proposizione della richiesta in data 17 giugno 2016, da parte della ASD Urbetevere Calcio, in costanza di medesimo giudizio pendente dinanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche promosso dalla US Avellino 1912 Srl in data 8 giugno 2016”. Deduce la reclamante, altresì, la palese violazione dell’art. 39 c.p.c. in quanto, trattandosi di identica azione esercitata simultaneamente avanti due diversi organi giudicanti federaliinsussistenza, in proposito, da parte del giudicante successivamente adito (Commissione premi), della dichiarazione di litispendenza, con conseguente reiezione della richiesta certificazione ex art. 99 bis delle NOIF relativa al calciatore Biraschi Davide- per l’effetto, inevitabile ed integrale annullamento della delibera per cui è causa. Con controdeduzioni trasmesse via PEC il 10 novembre 2016, resisteva la ASD Urbetevere Calcio, adducendo l’infondatezza del reclamo avversario e, l’insussistenza della litispendenza tra le due cause, stante una diversa causa petendi, identificata, nella richiesta più recente, in una partita diversa, di carattere ufficiale, disputata dal Biraschi. Deduceva, altresì, la ASD Urbetevere Calcio, l’infondatezza delle conclusioni dell’avverso reclamo, ritenendo non poter sussistere litispendenza ex art 39 c.p.c., tra la fase di “certificazione” della richiesta innanzi alla Commissione Premi, avente natura meramente amministrativa, e, quella solo eventuale, introdotta con l’impugnazione del provvedimento della Commissione innanzi il Tribunale Federale. Deduceva la ASD Urbetevere Calcio, infine, che nel caso de quo, la sentenza (di rigetto) relativa alla richiesta di premio formulata con il primo ricorso, fosse comunque intervenuta alcuni giorni dopo (in data 8 luglio 2016), rispetto al deposito della seconda domanda pervenuta, in Commissione Premi il 17.07.2016, non dandosi dunque luogo, ad alcuna litispendenza, stante l’insussistenza, all’epoca, della relativa delibera, intervenuta solo in data successiva (27.07.2016). Il reclamo è stato trattato nella riunione del 16/12/2016. Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Ed invero nel primo ricorso alla Commissione Premi veniva dedotta la circostanza fondamentale dell’esordio del calciatore in una gara ufficiale con la Nazionale Italiana under 21. Nel secondo ricorso viene in considerazione un diverso evento, la partita di esordio contro la Nazionale Francese Under 21, quale evento ufficiale. al fine del riconoscimento del premio alla carriera ex art. 99 bis della NOIF L’ art. 99 bis. “Premio alla carriera” comma 1 prevede: “Alle Società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21.” La partita d’esordio giocata dal calciatore Biraschi Davide, nella Nazionale Under 21, contro la Francia Under 21 ben può farsi rientrare tra le ipotesi tassativamente previste dall’art. 99 bis delle NOIF al fine del riconoscimento del premio alla carriera, da corrispondersi alla Società titolare del tesseramento al momento della verificazione dell’evento. Pertanto, proprio in virtù del differente evento dedotto nel ricorso presentato dalla ASD Urbetevere Calcio ricevuto il 17 giugno 2016 dalla Commissione Premi al n. prot. 50.16789, non appaiono condivisibili le eccezioni e conclusioni formulate nel ricorso presentato dalla US Avellino 1912 Srl, avverso la delibera della Commissione Premi del 27.7.2016 pubblicata nel C.U. n. 2/E del 16.9.2016, laddove si desume una violazione dell’art. 39 c.p.c. per litispendenza di medesima causa proposta innanzi a due diversi Organi giudicanti Federali. Conseguentemente, non appare condivisibile la desunta “…perfetta assimilabilità e/o equiparabilità della richiesta di certificazione ex art. 99-bis..” formulata dalla ASD Urbetevere Calcio con atto del 17 Giugno 2016, rispetto al giudizio promosso dalla US Avellino 1912 Srl con ricorso dell’8 giugno 2016, celebrato in data 7 luglio 2016, ovvero l’asserita conseguente identità di soggetti, petitum e, causa petendi. L’art. 39 c.p.c. disciplina i casi di litispendenza, continenza e prevenzione, con il precipuo fine di prevenire e regolamentare il conflitto di giudicati per identità soggettiva, oggettiva e di causa petendi. Orbene, nel caso de quo, la causa petendi non è correttamente sovrapponibile rispetto alle due pendenze in essere tra le parti, richiamate dalla ricorrente: nella prima richiesta alla Commissione Premi, la circostanza di fatto fondamentale, per l’ottenimento del premio alla carriera, veniva dedotta nella partita d’esordio del calciatore Davide Biraschi, effettuata con la nazionale under 21 contro una rappresentativa della serie B, correttamente non ritenuta, successivamente, da codesto Tribunale, come riferibile ad esordio ufficiale. Laddove, nel ricorso ricevuto il 17 giugno 2016 dalla Commissione Premi al n. prot. 50.16789, cui è seguita la delibera di accoglimento, del 27.7.2016 pubblicata nel C.U. n. 2/E del 16.9.2016, oggetto dell’odierna impugnazione, pur rimanendo inalterate le parti ed il petitum, la causa petendi, da cui far valere la richiesta del premio alla carriera ex art. 99-bis, veniva identificata in una diversa partita, quella disputata dal calciatore Davide Biraschi come esordiente in una partita ufficiale della Nazionale Italiana Under 21 contro i pari età della Nazionale Francese nella partita disputata il 2 giugno 2016. Condivisibile, appare, altresì, l’eccezione formulata dalla ASD Urbetevere Calcio circa l’insussistenza della litispendenza avuto conto della temporalità di proposizione del reclamo, con riferimento alla richiesta innanzi la Commissione Premi pervenuta il 17.07.2016, nonché, in considerazione della natura amministrativa e non “giurisdizionale” della “certificazione” del premio rilasciata dalla Commissione. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il ricorso proposto dalla Società US Avellino 1912 e, per l’effetto, conferma l’impugnata certificazione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.
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