CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 43 del 31/05/2017 – Procura Generale dello Sport CONI/Nicola Maggio/Federazione Italiana Atletica Leggera Nicola Maggio/Federazione Italiana Atletica Leggera
Decisione n. 43
Anno 2017
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composto da
Franco Frattini - Presidente
Mario Sanino - Relatore
Attilio Zimatore
Massimo Zaccheo
Dante D’Alessio – Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nei giudizi iscritti:
- al R.G. ricorsi n. 52/2017, presentato, in data 3 maggio 2017, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale dello Sport, Gen. Enrico Cataldi, e del Procuratore Nazionale dello Sport, Avv. Marco Giontella,
contro
il Sig. Nicola Maggio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Scrascia e Marzio Calacione, avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) del 7 aprile 2017, con la quale, in parziale riforma di quanto disposto in primo grado innanzi al Tribunale Federale FIDAL, è stata irrogata, a carico del Sig. Maggio, la squalifica di 10 mesi, per l’asserita violazione degli artt. 1, 6, comma 1, 7, comma 3, e 8 dello Statuto Federale, nonché degli artt. 1, commi 1, 10 e 13, e 2, commi 1, 2 e 3, del Regolamento di Giustizia Federale;
- al R.G. ricorsi n. 57/2017, presentato, in data 5 maggio 2017, dal Sig. Nicola Maggio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Scrascia e Marzio Calacione,
avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) del 7 aprile 2017, con la quale, in parziale riforma di quanto disposto in primo grado innanzi al Tribunale Federale FIDAL, è stata irrogata, a carico dell'incolpato, Sig. Maggio, la sanzione della squalifica pari a mesi 10, per l’asserita violazione degli artt. 1, 6, comma 1, 7, comma 3, e 8 dello Statuto Federale, nonché degli artt. 1, commi 1, 10 e 13, e 2, commi 1, 2 e 3, del Regolamento di Giustizia Federale;
entrambi vertenti sull’impugnazione della medesima decisione della Corte Federale d’Appello FIDAL, del 7 aprile 2017;
viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 31 maggio 2017, quanto ai ricorsi iscritti:
- al R.G. ricorsi n. 52/2017, il Procuratore Generale dello Sport, Gen. Enrico Cataldi, ed il Procuratore Nazionale dello Sport, Avv. Marco Giontella, per la ricorrente - Procura Generale dello Sport presso Il CONI -, nonché gli Avv.ti Massimo Scrascia e Marzio Calacione, per il Sig. Nicola Maggio;
- al R.G. ricorsi n. 57/2017, gli avv.ti Massimo Scrascia e Marzio Calacione, per il ricorrente – sig. Nicola Maggio -, nonché il Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, ed il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Prof. Avv. Mario Sanino.
Ritenuto in fatto
1 - Con atto di deferimento promosso in data 29.9.2016 dalla Procura Federale FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), veniva contestata al Sig. Nicola Maggio la violazione della normativa federale e del Regolamento di Giustizia con particolare riferimento al compimento di illeciti sportivi, le cui prove consistevano in alcuni passaggi di due telefonate, nonché nelle dichiarazioni rese dal Sig. Alessandro Donati. Il testo delle due telefonate, ad avviso della Procura Federale, era rivolto ad alterare il risultato di due gare alle quali avrebbe preso parte l’atleta Alex Schwazer. L’incolpato, in tali telefonate indirizzate all’allenatore del suddetto atleta, affermava, relativamente alla gara internazionale di Roma dell’8.5.2016: “Glielo dica ancora una volta, fino a prima della gara, lasci vincere Tallent, mi capisce? …” (telefonata del 7.5.2016), e, relativamente alla gara di La Coruna: “Gli dica di fare una gara bella tecnicamente, di non andare a cercare disgrazie con due cinesi che sono da un’ora e 17, perché non ha senso …” (telefonata del 23.5.2016).
2 - Il Tribunale Federale, anche sulla base delle prove testimoniali di Alessandro Donati, Luca Verrascina e Mara Baleani, ascoltati all’udienza del 29.11.2016, - con decisione n. 37 del 14.12.2017, depositata il 22.12.2016 - riteneva provato l’illecito sportivo riferito ad entrambi gli episodi sopra indicati. Quanto al primo, essendo dimostrato l’illecito consistente nel “condizionare la gara dell’8.5.2016 in favore dell’atleta Tallent e a discapito dello Schwazer”; quanto al secondo, ritenendo “sussistente l’alterazione dello svolgimento/risultato della gara e, quindi, l’illecito sportivo per le medesime considerazioni in diritto già svolte in relazione all’episodio precedente”. Per i suddetti fatti il Tribunale Federale sanzionava l’incolpato con una squalifica “nella misura di mesi 18”.
3 - Avverso la suddetta sentenza, il Sig. Maggio presentava reclamo dinanzi la Corte d’Appello Federale, la quale, - con decisione del 7 aprile 2017 - riconoscendo l’illecito sportivo solo per il primo dei due episodi ed escludendolo per il secondo, riduceva la squalifica da mesi 18 a mesi 10.
4 - La decisione della Corte di Appello Federale veniva impugnata sia dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI (Ricorso R.G. 52/2017), sia dal Dott. Nicola Maggio (Ricorso R.G. 57/2017).
4.1. - La Procura ritiene, attraverso due motivi diffusamente articolati, che la decisione del Giudice di Appello non sia conforme agli artt. 5, 7, 9 e 10 del Regolamento di Giustizia della FIDAL, in quanto la sanzione, per i fatti accertati dal Giudice di merito, è specificatamente prevista dalle norme e non è dato al Giudice alterare la misura della sanzione.
In ogni caso, qualora in via denegata tale modifica fosse possibile, allora la determinazione del Giudice dovrebbe essere ampiamente ed esaurientemente motivata: ciò che invece la decisione non è.
In ogni caso - sostiene la Procura Generale - la Corte di Appello avrebbe dovuto irrogare una sanzione molto più consistente, valutando ed esaminando alcune aggravanti che non hanno trovato attenzione alcuna dalla Corte di Appello stessa.
4.2. - Il Dott. Maggio affida il suo appello a due motivi, con i quali, da un lato, censura per contraddittorietà la decisione impugnata che non sarebbe adeguatamente correlata ai fatti accertati, e, dall’altro, che non sarebbero state raggiunte nel giudizio di merito certezze sui fatti denunciati, in quanto non sufficientemente provati. Aggiunge, sotto questo ultimo profilo, che l’illecito (imputato al ricorrente) non fosse provato oltre ogni dubbio.
Nel corso della trattazione orale del giudizio, avvenuta all’udienza del 31 maggio 2017, le parti illustravano ulteriormente le loro richieste insistendo per le conclusioni formulate.
Considerato in diritto
In via preliminare, va osservato che i due procedimenti, afferendo alle stesse questioni, meritano senz’altro di essere riuniti.
Peraltro, le doglianze del Dott. Nicola Maggio, come già specificato in punto di fatto, non possono essere prese in considerazione, atteso che non afferiscono a questioni di legittimità, bensì richiedono al Collegio di Garanzia apprezzamenti di fatto non consentiti in questa sede.
Sia con il primo che con il secondo mezzo in particolare, il Dott. Maggio richiede al Collegio: da un lato, la nuova valutazione delle “frasi” esternate dal ricorrente nei suoi contatti con Donati e Schwazer; e, dall’altro, la revisione degli apprezzamenti della Corte di Appello Federale in merito alla configurazione nella specie di un illecito sportivo.
Trattasi, in definitiva, di doglianze che non possono essere considerate dal Collegio di Garanzia ai sensi dell’articolo 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e di conseguenza vanno dichiarate inammissibili.
Diversa sembra al Collegio la valutazione che deve effettuarsi in ordine alle censure articolate dalla Procura Generale. Ebbene, dette doglianze, le quali non v’è dubbio che anch’esse in parte sollecitano apprezzamenti di fatto, invero appaiono meritevoli di accoglimento allorquando si dolgono della decisione della Corte Federale sotto il profilo che il giudice di secondo grado non abbia valutato adeguatamente circostanze aggravanti, sulle quali la ricorrente si intrattiene puntualmente nel ricorso. In particolare, la Procura ha sottolineato che il comportamento del Dott. Maggio, in secondo grado, doveva essere apprezzato anche in relazione alla aggravante che fosse arbitro internazionale.
Ed invero, come sottolinea la Corte, le denunciate violazioni sono state “commesse da due categorie di tesserati i quali per la loro posizione, debbono essere colpiti con maggiore severità, rispetto a tutti gli altri tesserati che commettono la stessa violazione”.
In realtà, sotto tale profilo, non v’è una parola nella decisione impugnata. Il rilievo ora dedotto comporta l’accoglimento, sia pure parziale, del ricorso della Procura Generale dello Sport, con rimessione degli atti alla Corte di Appello della FIDAL per la valutazione della dedotta osservazione che ha sollecitato l’accoglimento del ricorso.
La complessità delle questioni trattate induce a compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite
Disposta la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe, per connessione oggettiva.
Accoglie il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 52/2017 e, per l’effetto, rinvia alla Corte Federale d’Appello per una nuova valutazione, nei sensi di cui in motivazione.
Respinge il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 57/2017. Spese compensate.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 31 maggio 2017.
IL PRESIDENTE IL RELATORE
F.to Franco Frattini F.to Mario Sanino
Depositato in Roma in data 12 giugno 2017.
IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face