CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 65 del 12/09/2017 – Lega Italiana Calcio Professionistico/Federazione Italiana Giuoco Calcio/A.C. Renate 1947/Archimede Pitrolo/Paolo Francia

Decisione n. 65

Anno 2017

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA

SEZIONI UNITE

composta da

Franco FrattiniPresidente

Massimo Zaccheo - Relatore

Mario Sanino

Attilio Zimatore

Dante D’Alessio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 55/2016, presentato, in data 20 settembre 2016, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Gabriele Gravina, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Guido Valori;

nei confronti

 

 

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Carlo Tavecchio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli;

 

nonché

 

dell’A.C. Renate 1947 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Luigi Spreafico, e dei sigg.ri Archimede G. Pitrolo e Paolo Francia, rappresentati e difesi dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari;

 

avverso e per l’annullamento

 

 

dei provvedimenti emessi dal Tribunale Nazionale FederaleSez. Disciplinare - della F.I.G.C. del 9 settembre 2016, di medesimo contenuto, comunicati in pari data alla Lega Pro, con note prot. 4020/54/TFN/PA e 4929/53/TFN/PA, dalla Segreteria del TFN – Sez. Disciplinare, a mezzo dei quali è stata accolta la domanda cautelare formulata con i ricorsi promossi rispettivamente dall’A.C. Renate 1847 s.r.l., dal Dr. Archimede G. Pitrolo e dal Dr. Paolo Francia, e, per l’effetto, sospesa l’efficacia della delibera del 22 agosto 2016 emessa dal Consiglio Direttivo di Lega Pro nella parte in cui convoca l’assemblea elettiva.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

uditi, nell’udienza del 3 ottobre 2016, l’avv. prof. Guido Valori, assistito dall’avv. Simone Illuminati, per la ricorrente Lega Pro; l’avv. Luigi Medugno con l’avv. Matteo Annunziata, quest’ultimo giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC; l’avv. Cesare Di Cintio, per i resistenti A.C. Renate 1947 s.r.l. e i sigg.ri Archimede G. Pitrolo e Paolo Francia, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Gianpaolo Sonaglia, all’uopo delegato dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. avv. Massimo Zaccheo.

Ritenuto in fatto

 

 

In data 22 agosto 2016, il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha deliberato la convocazione per il 12 settembre successivo dell’Assemblea elettiva.

Con ricorsi in data 8 settembre 2016, tale delibera è stata impugnata, ai sensi dell’art. 43 bis CGS, dinanzi al Tribunale Federale Nazionale da tre distinti soggetti: l’A.C. Renate, il dott. Paolo Francia ed il dott. Archimede G. Pitrolo.

In tutti e tre i gravami è stata formulata istanza di concessione di misure cautelari nel rilievo della imminenza dello svolgimento dell’assemblea, fissata per il 12 settembre.

Con separati provvedimenti, adottati in data 9 settembre 2016, il Presidente  del Tribunale Federale Nazionale, ritenuti ad una prima deliberazione i ricorsi non privi di fumus, ha accolto le domande cautelari e fissato l’udienza di merito per il giorno 4 ottobre 2016.

Con ricorso ex art. 54, in data 19 settembre, con istanza di abbreviazione dei termini, la Lega Pro ha impugnato tale provvedimento davanti al Collegio di Garanzia, formulando le seguenti conclusioni: “Affinchè voglia, contrariis reiectis, annullare dire nulli e comunque privi di effetto i provvedimenti impugnati; in considerazione del fatto che la discussione di merito dinanzi al Tribunale Federale è stata fissata per il giorno 04.10.2016 e che comunque è necessario procedere alla convocazione della assemblea elettiva si insta perché venga disposta l’abbreviazione di tutti i termini procedimentali relativi alla trattazione del presente ricorso.”

In data 22 settembre 2016 si è costituita la FIGC, formulando le seguenti conclusioni: ”si confida nella declaratoria di inammissibilità del ricorso avversario. Con ogni conseguente statuizione, anche in ordine al regolamento delle spese e degli onorari di lite”.

Sempre in data 22 settembre, si sono costituiti l’AC Renate, il dr. Archimede G. Pitrolo e il dr. Paolo Francia, chiedendo al Collegio “il rigetto del ricorso perché inammissibile ed infondato”.

La controversia è stata discussa all’udienza tenutasi il 3 ottobre 2016.

 

Considerato in diritto

 

 

Il ricorso proposto dalla Lega Pro è inammissibile.

La misura inibitoria, pronunciata dal Presidente del Tribunale Nazionale Federale, ha natura provvisoria dovendo essere confermata in sede collegiale.

A fronte della provvisorietà del provvedimento non è possibile impugnare il medesimo davanti ad un organo, quale il Collegio, di grado superiore.

Come è noto, a norma dell’art. art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, possono essere impugnati provvedimenti endofederali che abbiano il carattere della definitività.

Non essendo, invece, definitivo il provvedimento in questione, la ricorrente avrebbe dovuto domandare la sua revoca al medesimo Giudice che l’ha pronunciato (Presidente) ovvero, in sede di trattazione, davanti al Tribunale Federale Nazionale, tenuto, peraltro, alla conferma del provvedimento medesimo. Di qui l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è, altresì, improcedibile, in quando il decreto presidenziale si è limitato a differire ad altra data la celebrazione dell’assemblea; essendo la data ormai trascorsa al momento della proposizione del ricorso, la ricorrente non avrebbe potuto trarre vantaggio alcuno da un eventuale accoglimento del ricorso spiegato: anche per questo verso emerge l’improcedibilità del ricorso medesimo.

La rilevanza delle questioni giuridiche, nonché la mancanza di una previsione espressa di una norma attributiva del potere, in capo al Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di sospendere cautelativamente gli atti impugnati, giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite

 

Dichiara il ricorso inammissibile e in parte improcedibile.

 

Considerata la rilevanza in diritto della questione, compensa le spese del giudizio.

 

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 3 ottobre 2016.

Il Presidente                                                                                    Il Relatore

F.to Franco Frattini                                                                          F.to Massimo Zaccheo

Depositato in Roma in data 12 settembre 2017.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

 

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