CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni I Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 66 del 12/09/2017 – Procura Generale CONI/Procura Federale Federazione Italiana Tennis/Camila Giorgi
Decisione n. 66
Anno 2017
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composto da
Franco Frattini - Presidente
Massimo Zaccheo - Relatore
Dante D’Alessio
Mario Sanino
Attilio Zimatore - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 53/2017, presentato, in data 3 maggio 2017, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, e congiuntamente dalla Procura Federale della Federazione Italiana Tennis, in persona del Procuratore Federale Aggiunto, avv. Guido Cipriani, e del Sostituto Procuratore Federale, avv. Francesco Polimei;
avverso e per l'annullamento
della decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Tennis (FIT) del 31 marzo 2017, comunicata agli stessi ricorrenti il 5 aprile u.s., con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla sig.ra Camila Giorgi, è stata annullata la sentenza di primo grado del Tribunale Federale Nazionale FIT n.8/2017 del 27 gennaio 2017.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 31 maggio 2017, il Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, il Procuratore Federale Aggiunto della Federazione Italiana Tennis, avv. Guido Cipriani, e il Sostituto Procuratore Federale, avv. Francesco Polimei, per le ricorrenti Procura Generale dello Sport presso il CONI e Procura Federale FIT; l’avv. prof. Massimo Proto, per la FIT, nonché l’avv. Fabio Azzolini, per la resistente, sig.ra Camila Giorgi;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. prof. Massimo Zaccheo.
Ritenuto in fatto
- Con decisione del 31 marzo 2017, la Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) ha accolto il reclamo proposto da Camila Giorgi, ritenendo la sussistenza del difetto di giurisdizione e, per l’effetto, annullando la sentenza n. 8/2017 del Tribunale Federale (F.I.T.) che dichiarava la Giorgi “responsabile della violazione dell’art. 1, commi 1, 2 e 4 e dell’art. 19, comma
1 del Regolamento di Giustizia e per l’effetto” la condannava al pagamento della sanzione pecuniaria di € 30.000,00 ed alla inibizione per mesi nove.
- Con ricorso presentato in data 3 maggio 2017, la Procura Generale dello Sport presso il CONI e, congiuntamente, la Procura Federale della Federazione Italiana Tennis hanno rivolto al Collegio di Garanzia (di seguito più brevemente: Collegio) la richiesta di: “previa riforma della decisione impugnata della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Tennis n.7/2017, pubblicata il 5/4/2017, confermare in ogni sua parte la decisione del Tribunale Federale della medesima Federazione n. 8/2017 del 27/1/2017, condannando Camila Giorgi alla pena della sospensione da ogni attività per mesi nove, confermando la sanzione pecuniaria irrogata di € 30.000,00”.
- Con memoria di costituzione e risposta in data 12 maggio 2017, Camila Giorgi ha rivolto al Collegio la richiesta di: “integrale conferma della decisione di Appello gravata dalle ricorrenti, per la declaratoria di intervenuta estinzione dell’azione per i motivi tutti sopra dedotti e comunque per il pieno proscioglimento della reclamante nel merito”.
- Con memoria di intervento, presentata in data 18 maggio 2017, la FIT ha rivolto al Collegio la richiesta di: “1) in via principale, riformare la decisione impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, confermare la decisione n. 8/2017 resa dal Tribunale Federale il 27 gennaio 2017 e pubblicata in pari data; 2) in linea subordinata, riformare la decisione impugnata e rinviare la causa alla Corte federale di Appello della FIT perché decida nel merito, enunciando il principio di diritto cui il giudice di rinvio dovrà uniformarsi”.
Considerato in diritto
1. La Procura Generale dello Sport presso il CONI e la Procura Federale FIT domandano l’annullamento della decisione n. 7/2016 della Corte Federale d’Appello FIT per la violazione dell’art. 54, comma 1, CGS, nonché per la violazione degli artt. 1, commi 1, 2 e 4, e dell’art. 19, comma 1, del Regolamento di Giustizia della FIT.
Con diverse argomentazioni le richiamate Procure lamentano che la Corte Federale d’Appello FIT abbia affermato l’assenza del vincolo di tesseramento tra Camila Giorgi e la FIT e che l’assenza di tesseramento sia ostativa al sorgere di qualsiasi rapporto tra la Federazione e l’atleta, pure con riguardo all’assoggettabilità della medesima alla giurisdizione degli Organi di giustizia federali. Anche in considerazione delle difese della Giorgi, che su questo aspetto convergono con quelle dei ricorrenti, il punto centrale della controversia verte sull’assenza o meno del vincolo di tesseramento della Giorgi stessa con la FIT.
2. Per la difesa della Giorgi, del tutto in linea con la decisione della Corte Federale d’Appello, l’atleta non sarebbe tesserata con la FIT e, dunque, non assoggettabile alla giurisdizione degli Organi di giustizia endofederali. Per le Procure e per la stessa FIT, intervenuta in giudizio, la Giorgi risulterebbe invece tesserata per la “Mario Berardinelli” (società affiliata) e, perciò stesso, sarebbe assoggettabile alla giurisdizione degli Organi di giustizia endofederali.
Inoltre, le Procure ritengono che, anche ove la Giorgi non risultasse tesserata, sarebbe comunque destinataria dei principi generali dell’ordinamento sportivo, con la conseguenza che la mancata risposta alla convocazione in Nazionale configurerebbe una violazione dell’art. 31, comma 2, dello Statuto CONI.
3. Ad avviso del Collegio, il tema va posto diversamente da come rappresentato dalle parti ed ha ad oggetto la diversità, logica e giuridica, che intercorre tra il ‘rapporto di tesseramento’ e la ‘tessera’; tesseramento e tessera cui sono dedicati il titolo del capo primo del libro terzo del Regolamento Organico della FIT e le norme da 73 a 83 dello stesso libro terzo.
L’art. 73 del richiamato Regolamento Organico dispone testualmente: ”l’esistenza del tesseramento, cioè del rapporto giuridico-sportivo che lega una persona alla F.I.T., è documentata dalla tessera federale di riconoscimento”. Se ne trae che il tesseramento è il rapporto tra l’atleta e la Federazione, la tessera il documento rappresentativo del richiamato rapporto.
Il comma 2 dell’art. 73, con riguardo alle tessere, dispone il loro rilascio direttamente dalla Federazione o tramite un affiliato di appartenenza.
In virtù delle norme del Regolamento Organico, dunque, i soggetti legittimati a documentare un rapporto giuridico sportivo, che lega una persona alla FIT, sono esclusivamente la Federazione e gli affiliati alla medesima.
Da quanto precede emerge che il tesseramento, inteso quale rapporto giuridico-sportivo, è altro rispetto alla sua documentazione. In questa prospettiva, il rapporto giuridico-sportivo non si costituisce con il rilascio della tessera, ma preesiste logicamente alla medesima, che è allora il documento che assume valore probatorio per i fini previsti dal Regolamento medesimo.
La costituzione di un rapporto giuridico-sportivo tra atleta e FIT non è, dunque, dovuta al rilascio della tessera, ma alla sussistenza di una relazione tra una persona e la FIT, sia di contenuto organizzativo, sia relativa allo svolgimento di una attività sportiva (nella specie il tennis), secondo quanto previsto dall’art. 84 del Regolamento Organico (“settori di età”). E non è un caso che l’art. 73, nel definire il rapporto di tesseramento, non si limiti alla relazione sportiva tra atleta e FIT, ma estenda il rapporto a qualunque relazione tra una ‘persona’ (dunque anche diversa dall’atleta) e la FIT. Del resto, l’art. 74 R.O., rubricato ‘Tipi di tessera’, distingue tra ‘tessera di riconoscimento’ e ‘tessera di riconoscimento e di abilitazione alle gare’, destinate, le prime, a soci e, le seconde, ad atleti.
Se, dunque, il rilascio della tessera non rappresenta il momento costitutivo dello status di tesserato, occorre tuttavia interrogarsi sulla sua funzione e sulla rilevanza del possesso della medesima.
La risposta è offerta dall’art. 81 del Regolamento, per il quale è indispensabile il possesso del documento rappresentativo ai fini della partecipazione ad un’attività sportiva.
In questo procedere, dunque, piuttosto che domandarsi se un atleta privo della tessera possa essere convocato o meno in Nazionale, è opportuno interrogarsi se questi possa partecipare all’attività sportiva, a norma dell’art. 81 R.O.
Se ne trae che il rilascio di una tessera non è indispensabile per la costituzione di un rapporto giuridico-sportivo (dunque anche per una attività diversa da quella sportiva), ma lo è ai soli fini della partecipazione ad una manifestazione. Il riferimento alla manifestazione, che restringe la portata dell’attività sportiva, è dovuto al fatto che l’art. 81 richiede che “per partecipare a una attività sportiva l’interessato deve possedere ed esibire all’Ufficiale di gara preposto la tessera atleta o la tessera atleta non agonista del settore cui appartiene la manifestazione.”
4. Assume la difesa della Giorgi che quest’ultima pacificamente era priva della tessera rilasciata dalla FIT o da un affiliato. Se così fosse (ma la circostanza in fatto è irrilevante in questo giudizio e comunque preclusa al Collegio di Garanzia, non essendo una questione di legittimità), l’atleta non solo non avrebbe potuto essere convocata in Nazionale, ma non avrebbe potuto partecipare ad alcun evento sportivo, in quanto priva del documento rappresentativo indispensabile per la partecipazione alle competizioni, a norma dell’art. 81 R.O.
Deve allora presumersi che la partecipazione della Giorgi a numerosi eventi sportivi sia dovuta al possesso del documento rappresentativo, necessario titolo di legittimazione alla partecipazione alla competizione.
In ogni caso, per quel che è d’interesse per la decisione della presente questione, essendo comunque la Giorgi, al di là del possesso della tessera, parte del rapporto giuridico-sportivo con la FIT, cioè del rapporto di tesseramento, è già per questo assoggettabile alla giurisdizione degli Organi di giustizia endofederali.
Ne deriva che la decisione della Corte di Appello Federale va annullata e confermata la sanzione disciplinare irrogata nel giudizio di primo grado.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e conferma la sanzione disciplinare irrogata in primo grado.
Spese compensate.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 31 maggio 2017.
Il Presidente Il Relatore
F.to Franco Frattini F.to Massimo Zaccheo
Depositato in Roma in data 12 settembre 2017
Il Segretario
F.to Alvio La Face