CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 85 del 14/11/2017 – Fernando Antonio Arbotti/Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 85
Anno 2017
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composta da
Franco Frattini - Presidente
Mario Sanino - Relatore Attilio Zimatore
Massimo Zaccheo
Dante D’Alessio - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 97/2017, presentato, in data 22 settembre 2017, dal sig. Fernando Antonio Arbotti, rappresentato e difeso dal prof. avv. Astolfo Di Amato e dall’avv. Nicolino Cristofaro,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
per l’annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, pubblicata, unitamente alle relative motivazioni, con C.U. FIGC del 25 agosto 2017, n. 033/CFA, con la quale, a seguito del giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, CGS, disposto dal Collegio di Garanzia con decisione n. 62/2016, sono state confermate dall'organo di secondo grado endofederale le sanzioni dell'inibizione di 5 anni, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, e dell'ammenda di € 50.000,00, precedentemente irrogate con decisione della CFA del 22 luglio 2016 (C.U. n. 010/CFA), per la violazione degli artt. 9, 7, commi 1, 2, e 6, del Codice della Giustizia Sportiva della FIGC;
viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 7 novembre 2017, il prof. avv. Astolfo Di Amato e l’avv. Nicolino Cristofaro, assistiti dall’avv. Giorgio Pierantoni, per il ricorrente, sig. Fernando Antonio Arbotti, nonché l’avv. Luigi Medugno, assistito dall’avv. Matteo Annunziata, per la resistente FIGC;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore prof. avv. Mario Sanino.
Ritenuto in fatto
Con atto di deferimento del 28 luglio 2015, il Procuratore Federale della FIGC deferiva Fernando Antonio Arbotti ed altri dinanzi al Tribunale Nazionale Federale - Sez. Disciplinare - per rispondere:
i) della violazione di cui all’art. 9 del Codice della Giustizia Sportiva della FIGC, perché si associava, con i sigg. Delli Carri, Impellizzeri, Pulvirenti, Cosentino, Di Luzio ed altri soggetti non tesserati, al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari fra i quali gli illeciti sportivi previsti e puniti dall’art. 7 CGS FIGC, con l’aggravante di cui all'art. 9, comma 2, CGS FIGC, in quanto promotore e organizzatore dell'associazione;
ii) di sei diversi illeciti sportivi, di cui all'art. 7 CGS FIGC, in relazione ad alcune gare disputate nel campionato di Serie B, ponendo in essere condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato delle predette gare di campionato di calcio di Serie B, nel quale era impegnata la Società CATANIA CALCIO S.p.A.; con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, CGS FIGC, per l'effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale delle gare in oggetto e per la pluralità degli illeciti posti in essere.
Il Tribunale Federale Nazionale della FIGC, con decisione del 17 marzo 2016, pubblicata in data 24 marzo 2016 con C.U. n. 65/TFN, condannava Fernando Antonio Arbotti all'inibizione per anni 5 (cinque) ed alla preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria della FIGC. Più precisamente, il Tribunale Federale Nazionale, derubricava gli illeciti di cui all'art. 7 CGS FIGC, contestati all'Arbotti, affermando: i) la responsabilità disciplinare di questo ultimo per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS FIGC "in ordine a cinque delle sei contestazioni relative alle partite disputate dal Catania, con esclusione della partita Catania- Avellino"; ii) nonché la responsabilità "per la violazione dell'art. 9 CGS, esclusa la circostanza aggravante di cui al comma 2 contestatagli in quanto promotore e organizzatore dell'associazione".
2 - Avverso la decisione, il sig. Arbotti proponeva reclamo alla Corte Federale d'Appello FIGC, chiedendo di: "1. Dichiarare nulla l'impugnata decisione di cui al
C.U. n. 53/TFN (2015/2016) per violazione del combinato disposto di cui all'art. 28 CGS della FIGC in relazione all'art. 51 c.p.c. ed in relazione all'art. 2 comma 2 del CGS Coni, dell'art. 111 della Costituzione e del generale principio di imparzialità del giudice; per l'effetto dichiarare estinto il procedimento disciplinare a carico di ARBOTTI Fernando Antonio per decorso del termine massimo di durata del primo grado di giudizio. 2. In via gradata riformare l'impugnata decisione ed in accoglimento della eccezione preliminare esplicata sub 2) dichiarare comunque estinto il procedimento disciplinare per decorso del termine ex ad. 34 bis) comma 1 CGS FIGC;
3. Inammissibilità del deferimento per carenza di potere giurisdizionale della FIGC; 4. Incompetenza del tribunale federale nazionale; 5. In via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di deferimento per la sua indeterminatezza; 6. Nel merito, accolti i motivi di gravame proposti, riformare l'impugnata decisione mandando prosciolto ARBOTTI Fernando Antonio dagli addebiti disciplinari contestati o in subordine rideterminare in modo maggiormente favorevole la sanzione al medesimo irrogata con esclusione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC perché totalmente ingiustificata".
Inoltre, avverso la decisione in parola, proponeva reclamo anche la Procura Federale, chiedendo: "in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare -, pubblicata sul G.U. n. 65/TFN in data 24.03.2016, confermata la responsabilità del deferito, già accertata dal Giudice di primo grado per la partecipazione all'associazione e per le condotte commesse in occasione delle cinque gare analiticamente richiamate dalla decisione gravata, derubricate in art. 1 bis, comma 1 del CGS, Voglia: - accertare e dichiarare la responsabilità disciplinare dell'ARBOTTI, per le cinque gare richiamate, per violazione dell'art. 7, commi 1 e 5, del CGS, con l'aggravante di cui all'art.7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale delle gare in oggetto e della pluralità degli illeciti posti in essere; - accertare e dichiarare la sussistenza dell'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 9 CGS in capo al deferito, in quanto organizzatore dell'associazione, - e per l'effetto:
comminare all'ARBOTTI Fernando Antonio la sanzione di anni 5 di inibizione, oltre alla preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, più 3 anni ed Euro 60.000,00 di ammenda in continuazione, così determinata: per l'associazione: 5 anni + preclusione, e in continuazione, per i 5 illeciti aggravati in relazione ai quali vi è stato accertamento di responsabilità da parte del Tribunale Federale, 2 anni e 6 mesi di inibizione ed Euro 50,000,00 di ammenda, ovvero le sanzioni ritenute di giustizia da Codesta Onorevole Corte, ma comunque più elevate di quelle irrogate in primo grado".
La Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite, con dispositivo pubblicato il 22 aprile 2016 (C.U. n. 112/CFA) e con motivazioni rese note, con Comunicato Ufficiale del 22 luglio 2016, n. 010/CFA, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Procura Federale, affermava la responsabilità di Fernando Antonio Arbotti ai sensi degli artt. 9, 7, commi 1, 2 e 6 CGS, comminando a quest'ultimo la sanzione dell'inibizione per 5 anni, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., nonché l'ammenda di € 50.000,00.
3 - In data 8 agosto 2016, il sig. Arbotti impugnava la predetta decisione della Corte Federale di Appello Sezioni Unite davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, chiedendo l'annullamento di tale decisione.
L'Arbotti affermava l'illegittimità della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC per i seguenti motivi: "I) Violazione dei principi di cui all'art. 2, n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e dei principi del "giusto processo"; II) Violazione dell'art. 34 bis, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva - Estinzione del procedimento disciplinare per decorso del termine di 90 giorni;
III) Omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia quale quello della mancanza di una qualsiasi attività dell'ARBOTTI per influenzare l'esito delle partite, con conseguente estraneità di quest'ultimo anche all'illecito associativo; IV) Violazione dell'art. 33, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. per aver ritenuto valida l'impugnativa della Procura Federale relativamente alla mancata attribuzione dell'aggravante di cui all'articolo 7, comma 6 F.I.G.C.; V) Violazione dell'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. per aver ritenuto vincolanti gli accertamenti eseguiti in altro procedimento di cui l'ARBOTTI non era stato parte".
Con la decisione n. 62/2016 del 3 ottobre 2016, pubblicata, unitamente alle motivazioni, il 13 dicembre 2016, il Collegio di Garanzia dello Sport così disponeva: “il Collegio, riuniti i ricorsi in epigrafe, li dichiara in parte inammissibili e in parte infondati. Accoglie, per quanto di ragione, il quarto motivo del ricorso iscritto al R. G. ricorsi n. 49/2016, rimettendo alla Corte Federale d'Appello la questione, per l'integrazione e la rinnovazione della motivazione sulle aggravanti contestate tardivamente."
3.1 - In particolare, con riferimento al quarto motivo del ricorso dell'Arbotti, il Collegio di Garanzia dello Sport - nella precedente decisione - così motivava la propria decisione di accoglimento: "13 - Il signor Arbotti ha impugnato la decisione della Corte Federale anche per la circostanza che la Corte aveva accolto il ricorso della Procura Federale, relativamente all'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S. della F.I.G.C. che era stata, peraltro, richiesta solo nelle conclusioni, ma non era stata esplicata e illustrata nella parte motiva”. Proseguiva, la decisione, segnalando che “Il Collegio di Garanzia ritiene fondata la doglianza del ricorrente. Ed invero, l'art. 33 del Codice di Giustizia sportiva della F.I.G.C. stabilisce espressamente che i reclami redatti senza motivazioni e comunque in forma generica sono inammissibili. Del resto, la stessa Corte Federale di Appello ha riconosciuto che la richiesta di considerazione dell'aggravante in questione era priva di una trattazione specifica; ciò nonostante l'aggravante è stata riconosciuta con il mero riferimento ad una asserita "complessiva lettura del gravame". Ma si tratta di una statuizione che, per la sua genericità, non può ritenersi sufficiente a giustificare l’applicazione della richiesta aggravante. La decisione sul punto deve essere quindi riformata".
3.2 - Con p.e.c. del 26 maggio 2017, il Collegio di Garanzia dello Sport trasmetteva alla Corte Federale d'Appello il testo delle motivazioni della Decisione n. 62/2016 del 13.12.2016.
4 - A seguito di tale comunicazione da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, la Corte Federale d'Appello fissava l'udienza del 28 giugno 2017 ai fini della discussione del giudizio di rinvio, ex art. 62, comma 2, CGS CONI "in ordine all'integrazione e rinnovazione della motivazione sulle aggravanti contestate tardivamente al Sig. Fernando Antonio Arbotti, a seguito della decisione della Corte Federale di Appello - Sezioni Unite - Com. Uff. n. 010/CFA del 22.7.2016".
In tale giudizio di rinvio innanzi alla Corte Federale d’Appello, il sig. Arbotti depositava memoria difensiva nella quale rassegnava le seguenti conclusioni: "In via principale: 1) dichiarare estinto il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 34 bis del Codice Giustizia Sportiva FIGC, nonché dell'art. 38 del Codice Giustizia Sportiva CONI per decorso del termine di
60 giorni per la conclusione del giudizio di rinvio, con conseguente inefficacia dell'intera sanzione comminata nei confronti dell'ARBOTTI; in via subordinata: 2) dichiarare estinto il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 34 bis del Codice Giustizia Sportiva FIGC, nonché dell'art. 38 del Codice Giustizia Sportiva CONI per decorso del termine di 60 giorni per la conclusione del giudizio di rinvio con riferimento al capo della decisione relativo all'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, CGS FIGC, con conseguente rideterminazione della sanzione comminata nei confronti dell'ARBOTTI; in via ulteriormente subordinata: 3) dichiarare l'inammissibilità della richiesta di applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, CGS FIGC, con conseguente rideterminazione della sanzione comminata nei confronti dell'ARBOTTI, con sua congrua riduzione".
4.1 - La Corte Federale d'Appello, con la decisione adottata a Sezioni Unite nella riunione del 28.6.2017 e pubblicata, unitamente alle relative motivazioni, con Comunicato Ufficiale FIGC del 25.8.2017, n. 033/CFA, rigettava le eccezioni sopra riportate formulate dall'Arbotti, confermando la sanzione dell’inibizione di anni 5 e l’ammenda di € 50.000,00 inflitta al sig. Arbotti dalla precedente decisione della CFA FIGC del 22.7.2016, di cui al C.U. n. 010/FCA.
Considerato in diritto
Il sig. Ferdinando Antonio Arbotti formula avverso la decisione della Corte Federale di Appello due motivi di ricorso.
a) Con il primo mezzo, lamenta la violazione degli artt. 34bis, commi 3 e 4, CGS FIGC, e 38, comma 3, CGS CONI, sostenendo che il giudizio di rinvio si sarebbe concluso ben oltre il termine di 60 giorni a decorrere dalla avvenuta pubblicazione della decisione dell’organo remittente.
b) Con il secondo mezzo, il ricorrente sostiene che, in ordine alla aggravante ex art. 7, comma 6, CGS FIGC riconosciuta in capo al sig. Arbotti, la Corte Federale di Appello non si sarebbe uniformata al principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia.
In particolare, assume l’istante che non avrebbe rispettato il Giudice di rinvio il principio statuito dal remittente in ordine alla necessità di motivazione sulla aggravante.
Ritiene il Collegio di Garanzia dello Sport che entrambi i motivi non siano meritevoli di accoglimento.
2 - Per quanto concerne la prima censura, si osserva che l’art. 38, comma 3, del CGS CONI (al pari dell'art. 34 bis CGS FIGC) è puntuale nel prevedere che "se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport".
Nonostante il tentativo di offrire una lettura alternativa della disposizione regolamentare in esame, la formulazione della norma esclude che il termine di 60 giorni per la conclusione del giudizio di rinvio possa farsi decorrere dalla pubblicazione della decisione e non già - come espressamente stabilito dal legislatore - a far corso soltanto dalla formale restituzione degli atti da parte dell'organo remittente. D’altro canto, è noto che nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge o regolamentare sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mediante l'esame complessivo del testo, della “mens legis”, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma, sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore o dalle parti.
Anche la ratio della norma è comunque palese.
Il termine nella specie indicato è da intendersi come spazio temporale sul quale il Giudice deve adottare la decisione; e questo spazio temporale del quale può giovarsi il Giudice di rinvio non può essere influenzato (quindi compresso) dal comportamento di un terzo (rectius: Giudice remittente) che con la sua inerzia potrebbe vanificare quel termine.
Sicché si tratta di verificare soltanto se fra la restituzione degli atti alla CFA e la pronuncia della decisione qui gravata siano trascorsi oltre sessanta giorni.
E siccome è pacifico che l'invio a cura del Collegio di Garanzia risale al 26.5.2017 e che la CFA ha emesso il dispositivo il successivo 28.6.2017 (cfr. C.U. 147/CFA), il procedimento risulta definito "con ampio anticipo rispetto al ricordato termine di sessanta giorni fissato dalle norme innanzi richiamate" (cfr. decisione gravata, pag. 11).
A fronte dell'inequivoco dato letterale, risultano vani i tentativi avversari di ancorare la decorrenza del termine in parola alla pubblicazione della decisione: mentre, infatti, gli artt. 11, comma 4, e 58, comma 3, CGS CONI, citati da controparte, si limitano a prevedere che il “procedimento [dinanzi al Collegio di Garanzia] si intende definito con la pubblicazione del dispositivo", gli arti. 38, comma 3, CGS CONI e 34 bis CGS FIGC disciplinano specificamente il giudizio di rinvio e sanciscono la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento, a partire dalla restituzione degli atti alla Corte Federale d'Appello.
Senza contare che il Collegio ha rinviato la questione alla CFA FIGC per la sola rivalutazione della questione dell'applicabilità della aggravante (art. 7, comma 6, CGS FIGC), mentre non è mai stato messo in discussione l'accertamento dei cinque illeciti, ex art. 7, comma 1, CGS FIGC perpetrati dal signor Arbotti: di talché - considerato che la pena edittalmente prevista per un solo illecito sportivo consiste nella inibizione per un periodo minimo di quattro anni e l'ammenda di € 50.000,00 - la restituzione degli atti dal Collegio di Garanzia alla CFA FIGC cinque mesi dopo il deposito della decisione non ha prodotto alcuna lesione delle prerogative difensive del ricorrente, né ha potuto ingenerare incertezze circa la sua posizione all'interno dell'ordinamento sportivo.
3 - Relativamente al secondo mezzo, è sufficiente osservare che, nel giudizio definito con la decisione annullata in parte qua dal Collegio di Garanzia, la CFA (in contrario avviso rispetto al Tribunale Federale Nazionale, che aveva sanzionato il ricorrente per violazione dell'art. 1 bis CGS FIGC) si era accertata della commissione di cinque illeciti sportivi ex art. 7 CGS FIGC, con l'aggravante specifica di cui all'art. 7, comma 6, CGS FIGC della pluralità degli illeciti e della effettiva alterazione delle gare.
I Giudici d'Appello, in particolare, avevano affermato che "la Procura federale, nelle conclusioni dell'atto di impugnazione, [aveva] espressamente richiesto il riconoscimento, in capo ad Arbotti, della violazione dell'art. 7, commi 1 e 5, CGS con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale delle gare in oggetto e della pluralità degli illeciti posti in essere" e che "dalla complessiva lettura del gravame [era] dato, comunque, ricavare una evidente critica mossa alla parte della decisione impugnata che ha operato la derubricazione di cui trattasi, rispetto al capo di incolpazione di cui al deferimento che prevedeva, appunto, la richiesta di affermazione di responsabilità (anche) per l'illecito di cui all’art. 7, comma 1, con le aggravanti di cui al comma 6".
Poiché le aggravanti di cui trattasi (pluralità di illeciti e buon esito delle combine) non necessitano - per il loro riconoscimento - di una autonoma valutazione in fatto (che comunque risultava inequivocabile) ed in diritto, la CFA - affermata la responsabilità dell'Arbotti per cinque illeciti consumati - ha doverosamente applicato il precetto di cui all'art. 7, comma 6, CGS FIGC, indipendentemente da una specifica richiesta della Procura.
Quest'ultima, peraltro, ne aveva espressamente chiesto l'applicazione, seppur nelle sole conclusioni del suo reclamo: del resto, sarebbe stato "assai difficile immaginare quale motivazione la Procura avrebbe dovuto specificatamente articolare al riguardo, atteso che nel suo ricorso, con il l° motivo, aveva ampiamente illustrato le ragioni per cui l'illecito doveva essere inquadrato nella fattispecie dell'art. 7 CGS [e non in quella dell'art. 1 bis, come originariamente affermato dal TFN] " (cfr. Ibidem).
Il reclamo alla CFA "poteva riguardare solo il punto 1 dell'art 7 CGS, e non già il successivo punto 6 (per il quale non vi era l'obbligo di motivazioni, ex art. 33, punto 6 CGS), atteso che destinatario di questo punto era e poteva essere la sola Corte, cui il Legislatore sportivo imponeva l'adozione di una più afflittiva sanzione, in merito alla quale non vi era spazio, per la difesa dell'Arbotti, di discettare sull'obbligatorietà di un simile vincolo e conseguire una sua ipotetica disapplicazione” (cfr-. Ibidem).
Non può, quindi, sostenersi che la CFA - in sede di rinvio - abbia disatteso il principio di diritto affermato da codesto Collegio, né che, limitandosi a precisare la natura officiosa dell'applicabilità delle aggravanti, abbia esorbitato dai limiti imposti dalla natura del giudizio.
Anche tale secondo mezzo va, quindi, respinto.
4 - Le spese seguono la soccombenza e di qui la condanna del ricorrente al pagamento di € 2.000,00 in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Respinge il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 7 novembre 2017.
Il Presidente Il Relatore
F.to Franco Frattini F.to Mario Sanino
Depositato in Roma in data 14 novembre 2017.
Il Segretario
F.to Alvio La Face