CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 89 del 29/11/2017 – Civitanovese Calcio s.s.d a r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Marche FIGC-LND

Decisione n. 89

Anno 2017

IL COLLEGIO DI GARANZIA

PRIMA SEZIONE

composta da

Mario Sanino - Presidente

Vito Branca - Relatore

Vincenzo Ioffredi

Giuseppe Musacchio

Cesare San Mauro – Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. n. 88/2017, proposto, in data 29 agosto 2017, da parte della società Civitanovese Calcio s.s.d. a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone,

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), non costituitasi in giudizio,

e contro

la Lega Nazionale Dilettanti (LND), rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta,

per l’annullamento

della delibera del Consiglio Direttivo del C.R. Marche FIGC-L.N.D., pubblicata nel C.U. n. 9 dell'11 agosto 2017, con la quale è stata respinta la domanda, spiegata dalla società ricorrente, di riammissione, anche in sovrannumero, al Campionato di Eccellenza, per la stagione sportiva 2017/2018, ovvero, in subordine, a quello di Promozione, per la medesima stagione sportiva, con iscrizione d'ufficio, sempre in sovrannumero, della medesima ricorrente, al Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2017/2018, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti;

visti gli atti del ricorso, viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 8 settembre 2017, gli avv.ti Michele Cozzone e Monica Fiorillo, per la ricorrente, Civitanovese Calcio s.s.d. a r.l., nonché l’avv. Stefano La Porta, per la resistente LND;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Vito Branca.

Ritenuto in fatto

Con ricorso del 29 agosto 2017, la Civitanovese Calcio s.s.d. a r.l ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport per sentire dichiarare l’illegittimità della delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche della LND,  di cui al C.U. n.  9 dell’11 agosto 2017,  che ha respinto  la domanda della ricorrente di ammissione, anche in sovrannumero, al Campionato di Eccellenza 2017/2018 ovvero, in subordine, a quello di Promozione, per la medesima stagione sportiva. Ha chiesto, per l’effetto, che il Collegio ne disponga la ammissione al Campionato di Eccellenza 2017/2018.

La vicenda trae origine dal fallimento della U.S. Civitanovese SS Dilettantistica a.r.l. dichiarato dal Tribunale di Macerata con sentenza n. 32/2017 del 5 luglio 2017.

Il complesso dei beni della fallita società è stato oggetto di vendita dinanzi al Giudice Delegato in data 12 luglio 2017 ed aggiudicato in un unico lotto alla neo costituita Civitanovese Calcio s.s.d. a r.l., come iscritta al Registro delle Imprese in pari data, 12 luglio 2017.

Il descritto complesso aziendale è stato poi trasferito alla neo costituita Civitanovese Calcio s.s.d. a r.l. mediante scrittura privata autenticata intervenuta il 17 luglio 2017 tra quest’ultima e la Curatela del Fallimento della U.S. Civitanovese SS Dilettantistica a r.l..

Per ovviare alla circostanza per la quale la cessione non comprendesse “la  convenzione stipulata con il Comune di Civitanova Marche per l’utilizzo degli impianti sportivi”, la società acquirente, odierna ricorrente, in data 19 luglio 2017, ha provveduto a definire una nuova “Dichiarazione disponibilità campo di gioco” contenente il nulla osta per l’utilizzo del campo centrale del Polisportivo Comunale per le gare dei Campionati di pertinenza per la stagione 2017/2018.

In data 24 luglio, la società ricorrente ha quindi avanzato, per il tramite del Comitato Regionale Marche, la domanda di affiliazione alla FIGC nonché la domanda di ammissione al Campionato di Eccellenza 2017/2018, comprensiva di allegati e quota di iscrizione.

Nelle more, in data 27 luglio, la FIGC ha emanato il C.U. n. 26/A con il quale, prendendo atto della dichiarazione di fallimento della U.S. Civitanovese SSD, ha deliberato di revocarne l’affiliazione con conseguente svincolo del parco tesserati; coevemente, in data 28 luglio, la LND ha prorogato, con C.U. n. 6, al 4 agosto il termine per gli ulteriori adempimenti prescritti per le iscrizioni ai campionati di Eccellenza e Promozione 2017/2018.

Entro tale ultimo termine, il 3 agosto, la società ricorrente ha inviato, a mezzo PEC alla FIGC e alla LND, comunicazione avente ad oggetto “Domanda di iscrizione della Civitanovese Calcio SSD arl al Campionato di Eccellenza 2017/2018. Integrazione alla precedente istanza con la domanda, in via subordinata, di ammissione al Campionato di Promozione 2017/2018”.

A sostegno della domanda della neocostituita Civitanovese Calcio SSD a r.l. il Sindaco di Civitanova Marche ha indirizzato alla FIGC una lettera con la quale ha perorato la posizione dell’odierna ricorrente, cui ha fatto seguito la risposta del Segretario Federale della FIGC, segnalando che, “al fine di avere la possibilità di partecipare al campionato di Eccellenza, le disposizioni federali di cui all’art. 52, comma 3 NOIF prevedono che la nuova società che abbia fatto istanza di attribuzione del titolo sportivo della fallita, deve dimostrare, nel termine perentorio di due giorni prima della data di presentazione della domanda di iscrizione, di essersi accollata e di aver assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l’affiliazione (ovvero averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta). I richiamati adempimenti non sono stati assolti, nè risulta pervenuta alla FIGC formale istanza di attribuzione del titolo ex art. 52, comma 3 NOIF”.

Alla citata “Domanda di iscrizione della Civitanovese Calcio SSD arl al Campionato di Eccellenza 2017/2018. Integrazione alla precedente istanza con la domanda, in via subordinata, di ammissione al Campionato di Promozione 2017/2018”, la LND, con C.U. n. 9 dell’11 agosto 2017, del cui contenuto se ne contesta la legittimità nell’odierna sede, ha replicato, denegandone l’accoglimento, che “a seguito della domanda di ammissione al campionato di Eccellenza ed, in via subordinata, al campionato di Promozione per la stagione sportiva 2017/2018, della soc. Civitanovese Calcio dilettantistica SSD ARL, nella riunione del 7.8.2017, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche ha deliberato di non ammettere la soc. CIVITANOVESE CALCIO SSD ARL al campionato di Eccellenza, né a quello di Promozione, di ammetterla, in soprannumero, al campionato regionale di Prima Categoria, stagione sportiva 2017/2018.

La Civitanovese Calcio s.s.d. a r.l., con l’odierno ricorso, ha eccepito preliminarmente la illegittimità e la erroneità - per l’assoluta carenza di motivazione ed eccesso di potere - della delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche della LND, di cui al C.U. n. 9 dell’11 agosto 2017, affermando che la procedura di vendita del ramo d’azienda, intervenuta da potere degli Organi del Fallimento, avrebbe ad oggetto anche l’acquisizione del titolo sportivo per la partecipazione al campionato di Eccellenza 2017/18, causa della retrocessione dalla Serie D della US Civitanovese Calcio, poi fallita. A sostegno viene fatto riferimento alla Ordinanza di Vendita di Azienda emessa dal Giudice Delegato nella quale si evidenzia la necessità di “procedere con urgenza alla vendita del ramo d’azienda contenente il titolo sportivo, tenuto conto dell’imminente scadenza del termine per l’iscrizione al prossimo campionato calcistico”.

Sulla scorta della affermata (e non provata) cessione ed acquisizione del titolo sportivo, resa evidente, ad avviso della istante, dal contenuto del Verbale di Gara nonché nella Scrittura privata di cessione di azienda (all.ti 6 e 8), l’odierna ricorrente avrebbe correttamente avviato le procedure di affiliazione e di iscrizione al campionato di Eccellenza, onorando i relativi adempimenti amministrativi ed economici.

Nel ricorso viene, altresì, contestata la legittimità della suddetta nota del Segretario Federale in risposta al Sindaco di Civitanova Marche, nella parte in cui si fa riferimento agli adempimenti previsti all’articolo 52, comma 3, delle NOIF.

La ricorrente ha rilevato come il caso de quo sfuggirebbe all’ambito di applicazione della citata disposizione, giacchè: la procedura di fallimento è afferente ad un club dilettantistico e non professionistico; la sentenza di fallimento è antecedente all’inizio della Stagione Sportiva e non è intervenuta in corso di svolgimento della medesima; la neo costituita società non necessitava di alcuna attribuzione del titolo sportivo avendolo rilevato dal fallimento; la revoca dell’affiliazione della società fallita è intervenuta successivamente all’espletamento del ramo d’azienda alla domanda di iscrizione al Campionato di Eccellenza.

In via subordinata, viene contestato il provvedimento impugnato in relazione al mancato accoglimento della richiesta  di partecipazione al Campionato  Regionale di Promozione per assoluta assenza di motivazione e per implicita illegittimità, essendo escluse le Competizioni di Promozione dalle procedure delineate dall’art. 52, comma 3, NOIF, attesa la Competenza esclusiva del Comitato Regionale Marche nel dettare i criteri selettivi e i relativi motivi ostativi.

Si è costituita in giudizio la Lega Nazionale Dilettanti, con memoria di costituzione del 4 settembre 2017, concludendo per la inammissibilità del ricorso ovvero per il rigetto nel merito sotto il profilo dell’assoluto divieto di poter trasferire il titolo sportivo di una società calcistica e, comunque, per la inesistenza di alcun atto di cessione di detto titolo come emergente dall’atto di trasferimento e per la accertata sussistenza di numerose insolute posizioni creditorie, da parte di numerosi tesserati dalla fallita U.S. Civitanovese (Allegato 2 memoria LND).

Considerato in diritto

 

Il Collegio osserva che il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.

Deve preliminarmente rammentarsi quanto stabilito dall’art. 52 delle Norme Organizzative Interne Federali della FIGC, disciplinante il “Titolo Sportivo”, le quali trovano piena applicazione erga omnes nell’ambito delle società sportive affiliate alla FIGC:

«1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.

2.         In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.

3.         Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l’affiliazione ai sensi dell’art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:

1)         di avere acquisito l’intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;

2)         di avere ottenuto l’affiliazione alla F.I.G.C.;

3)         di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l’affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta;

4)         di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;

5)         di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l’impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti […]».

A tale stregua, il Collegio osserva immediatamente che, in forza della citata disposizione, risulta vietata qualsiasi ipotesi di trasferimento del titolo sportivo di una società calcistica, anche ove inserito nell’ambito di una procedura fallimentare.

L’impossibilità di considerare il titolo sportivo come un asset patrimoniale dell’azienda liberamente trasferibile a titolo oneroso, anche nel contesto di una procedura concorsuale, discende quindi dalla peculiarità dello stesso e dalla valenza al medesimo attribuita dall’ordinamento sportivo nell’ambito della propria autonomia.

Il dettato normativo per cui “in nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione” deve essere inteso nel senso di considerare il valore intrinseco del titolo sportivo non già come assoluto, bensì come relativo, ovvero come partecipativo, che trova il proprio riconoscimento nel contesto normativo, quello sportivo, in cui viene a maturare e ad esprimersi. Da tale incontestabile presupposto discende, quale ovvio corollario, la impossibilità di rivendicare la libera disponibilità del citato titolo alla stregua di un qualsivoglia diritto assoluto e, coerentemente, l’impossibilità di considerare il titolo sportivo come un asset patrimoniale del quale la Curatela di una società fallita possa disporre in favore di terzi. A mente delle regole sportive, e segnatamente del citato art. 52 NOIF della FIGC, allorquando una società risulta incorrere nella perdita del titolo sportivo, non viene meno una propria componente aziendale, bensì viene meno, in maniera definitiva, un proprio profilo soggettivo, di natura relativa, intrinseco alla qualità di associata che le consenta di partecipare, in conformità con quanto prescrive l’art. 24, comma 1, c.c., alle attività federali.

“Il titolo sportivo è, dunque, una qualità, il complesso delle condizioni di natura tecnico-sportiva, uno status che la società sportiva titolare dello stesso riveste nei confronti dell’organizzazione calcistica della FIGC e, più in generale, dell’ordinamento sportivo. In altri termini, il titolo sportivo

«inerisce al soggetto affiliato in sé, perché non solo ne descrive il merito e le capacità sportive, ma soprattutto la sua partecipazione all’organizzazione e, quindi, è una delle qualità del rapporto associativo dell’affiliato con la FIGC» (TAR Lazio n. 9668/2004). In breve, si tratta dell’insieme delle condizioni tecnico-sportive che si concretizza in una sorta di diritto/bene immateriale appartenente, in modo personale ed esclusivo, alla società che acquisisce lo stesso in forza dei risultati sportivi” (M. Sferrazza – Società di Calcio e divieto di cessione del titolo sportivo – in Giustizia Sportiva.it – Padova 2012)

Ma tale divieto - da intendersi alla stregua di una norma di sbarramento - non costituisce una peculiarità dell’ordinamento della FIGC e trova generale collocazione nell’ordinamento sportivo, come, ad esempio, fatto proprio dalla Federazione Italiana Pallacanestro, che, all’art. 140, 2° comma, del proprio Regolamento Organico, prevede espressamente che “il titolo sportivo non può essere in nessun caso oggetto di cessione o di valutazione economica”, ovvero dalla Federazione Italiana Rugby, che, all’art. 4, 5° comma, lett. a), del Regolamento Organico, riserva al Consiglio Federale l’autorizzazione alla cessione del titolo sportivo a condizione, fra l’altro, “che la cessione sia a titolo totalmente gratuito”.

Dalla oggettiva applicazione del riferito principio - al quale si collega il netto contenuto dell’art. 16, 4° comma, lett. a), delle NOIF, “Costituiscono gravi infrazioni all’ordinamento sportivo, a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi a ledere il divieto di cessione del titolo sportivo” - il Collegio ritiene, pertanto, escluso che la Civitanovese abbia maturato la legittimazione a far valere, nei confronti della LND – Comitato Regionale Marche, il titolo sportivo di Eccellenza che asserisce di aver acquistato dalla curatela della società fallita, attesa l’intrasferibilità dello stesso, poiché venuto meno con il fallimento e la conseguente acclarata perdita della affiliazione della fallita U.S. Civitanovese SS Dilettantistica a.r.l.

Rileva, altresì, il Collegio che l’atto di cessione (all. 6 del ricorso) non contiene alcun esplicito riferimento al titolo sportivo, il cui richiamo è stato infatti eliminato, contrariamente alle premesse della precedente ordinanza di vendita del Giudice delegato, sicché nessuno specifico atto di trasferimento, sebbene illegittimo per i dedotti motivi, è stato posto in essere fra le parti contraenti.

Deve, pertanto, affermarsi che l’odierna ricorrente, in data 24 luglio 2017, all’epoca dell’istanza, era in possesso solo del titolo sportivo per la Terza Categoria e deve, ancora, segnalarsi che il Consiglio Direttivo del Comitato Marche, tenendo conto della tradizione sportiva della città di Civitanova ed al fine di agevolarne la posizione, ne ha comunque disposto l’ammissione direttamente al Campionato di Prima Categoria.

Solo per completezza di trattazione, ritenuta la oggettiva assorbenza della negativa soluzione attribuita dal Collegio alla questione relativa al profilo della asserita trasmissibilità del titolo sportivo, osserva, infine, il Decidente, sulla scorta della piena applicabilità dell’art. 52, comma 3, delle NOIF, che la richiesta di iscrizione non è stata presentata nei due giorni antecedenti alla scadenza del termine (il 4 agosto era solo un termine per l’integrazione della documentazione per le società aventi diritto) e che sussistono anche numerose posizioni debitorie nei confronti di tesserati della società fallita. Dette posizioni sono emerse nel corso del giudizio a seguito della produzione documentale offerta dalla LND e delle quali l’odierna ricorrente - che pure ha taciuto detta circostanza - non risulta essersi fatta carico, rendendo ininfluente la dichiarazione del Dipartimento Interregionale del 12 luglio 2017 – versata in atti all’all. 7 del ricorso – giacchè afferente alle vertenze deliberate alla data del 30 giugno, nonché rendendo ulteriormente palese la violazione del requisito di cui al numero 3 del comma 3 dell’art. 52 NOIF.

Quanto, infine, alla censura avanzata in merito alla carenza di motivazione, il Collegio ritiene che il contenuto del C.U. n. 9 dell’11 agosto 2017 deve essere considerato in stretta correlazione con l’istanza presentata dalla Civitanovese che, di fatto,  risultava priva di  ogni  riferimento normativo e si limitava a formalizzare una richiesta quanto meno irrituale. A fronte di una istanza di carattere assolutamente autoreferenziale quanto improprio, e non sostenuta da alcun riferimento normativo, il Comitato Regionale non poteva far altro che disattenderla senza obbligo di fornire particolari, e superflue, motivazioni.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente LND.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 8 settembre 2017.

Il Presidente               Il Relatore

F.to Mario Sanino      F.to Vito Branca

Depositato in Roma in data 29 novembre 2017.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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