CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 92 del 05/12/2017 – Maurizio Magri/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 92

 

Anno 2017

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE

 

 

 

composta da

 

Attilio Zimatore - Presidente

Ferruccio Auletta

Oreste Michele Fasano 

Silvio Martuccelli - Componenti

Laura Marzano - Relatrice 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

 nel giudizio iscritto al R.G. n. 103/2017 sul ricorso  del 2 ottobre 2017,  proposto dal dott. Maurizio Magri, rappresentato e difeso, come da procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Gustavo Ghidorzi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, via Emilia all’Ospizio, n. 12;

 

 

contro

 

 

 la F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Allegri, n. 14, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa, come da procura a margine della memoria di costituzione, dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama, n. 58;

 

nonché nei confronti

 

 

 

della Procura Federale F.I.G.C., non costituita in giudizio,

 

 

 

per la riforma

 

 

 

della decisione della Corte Federale d'Appello F.I.G.C., Sezioni Unite, di cui al C.U. FIGC n. 036/CFA del 1 settembre 2017, con la quale, a seguito del giudizio di rinvio, ex art. 62, comma 2, C.G.S., disposto dal Collegio di Garanzia con decisione n. 42/2017, è stata irrogata, a carico del ricorrente, "la sanzione dell'inibizione allo svolgimento di ogni attiviin seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare società nell'ambito federale per mesi 6, nonché a pagare un'ammenda per € 10.000,00", per violazione dell'art. 1 bis del Codice della Giustizia Sportiva della F.I.G.C.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell’udienza del 27 novembre 2017, l’avv. Gustavo Ghidorzi per il ricorrente, dott. Maurizio Magri, e gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente F.I.G.C.;

 

 

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, Cons. Laura Marzano;

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

  1. Con ricorso presentato in data 2 ottobre 2017, il dott. Maurizio Magri ha impugnato, dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, la decisione della  Corte Federale di Appello della FIGC, Sezioni Unite, di cui al C.U. F.I.G.C. n. 036/CFA del 1 settembre 2017, con la quale, a seguito del giudizio di rinvio, ex art. 62, comma 2, C.G.S., disposto dal Collegio di Garanzia con decisione n. 42/2017, è stata irrogata, a carico del ricorrente, "la sanzione dell'inibizione allo svolgimento di ogni attiviin seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare società nell'ambito federale per mesi 6, nonché a pagare un'ammenda per € 10.000,00", per violazione dell'art. 1 bis del Codice della Giustizia Sportiva della F.I.G.C..

Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio  – F.I.G.C., con memori dell’11   ottobr 2017 eccepend linammissibilità   de ricorso    chiedendone, comunque, la reiezione per infondatezza.

All’udienza del 27 novembre 2017, sentiti a lungo il difensore del ricorrente e i difensori della F.I.G.C., la causa è stata decisa come da dispositivo prot. n. 910/17 in pari data.

  1. Il procedimento per cui è causa trae origine dall'atto di deferimento della Procura Federale del 30 giugno 2016 con il quale sono stati evocati in giudizio gli amministratori e i sindaci della società Parma F.C., tra i quali l’attuale ricorrente, in relazione al fallimento della società dichiarato, su istanza della locale Procura della Repubblica e di alcuni creditori, dal Tribunale di Parma con sentenza n. 31 del 19 marzo 2015.

Nell'atto di incolpazione, il requirente ha premesso una ricostruzione cronologica delle vicende relative alle modificazioni avvenute nella compagine sociale, rappresentata sino al 19 dicembre 2014 dal socio di maggioranza Eventi Sportivi S.p.a. (socio unico sino al 29 aprile 2014) e dalla società Energy T.I. Group, salvo altre quote minori e da quella data — per effetto della cessione delle azioni detenute dalla Eventi Sportivi S.p.a. - dalla Dastraso Holding Limited, con sede in Limassol, Cipro, nonché, successivamente, dal 9 febbraio 2015, dalla MAPI Group, con sede in Slovenia.

La stessa cronologica ricostruzione è stata effettuata in relazione agli organi dì amministrazione e di controllo.

La Procura ha, poi, effettuato una ricostruzione ed esposizione della situazione economico-patrimoniale dal 30 giugno 2011 fino al fallimento, procedendo ad un'analisi del conto economico, nelle voci dell'attivo e del passivo di bilancio, correlando le vicende ascrivibili a bilancio coi in rapporti finanziari in essere col socio unico Eventi Sportivi S.p.a. e dando conto dei risultati delle ispezioni della CO.VI.SOC, sino alla vigilia del fallimento stesso, nonché dei principali atti gestionali che avrebbero significativamente inciso sul definitivo dissesto societario.

A conclusione di tali analisi, la Procura ha ritenuto di poter ravvisare fattispecie di responsabiliin capo agli amministratori, esecutivi e non, al socio unico Eventi Sportivi S.p.a. meglio indicate nell'atto richiamato, ma sostanzialmente - e in sintesi — riconducibili alla violazione dell'art. 1 bis C.G.S. in relazione all'art. 21 N.O.I.F. e all'art. 19 dello Statuto Federale, mentre nei confronti dei sindaci è stata contestata la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS per aver negligentemente adempiuto alla loro funzione di controllo.

Il Tribunale Federale, nella riunione del 15 settembre 2016, per quanto qui ancora di interesse, ha prosciolto da ogni addebito alcuni soggetti, fra cui il ricorrente dott. Magri (Com. Uff. n. 17/TFN).

Avverso  tale  decisione,  ha  proposto  ricorso  alla  Corte  Federale  dAppello  della F.I.G.C., tra gli altri, la Procura Federale, chiedendo che, in accoglimento della tesi accusatoria, tutti gli incolpati fossero sanzionati come da originaria richiesta.

All'esito del dibattimento, tenutosi il 10 novembre 2016, la Corte, in parziale accoglimento del ricorso proposto, per quanto in questa sede di interesse, ha irrogato  al sindaco, dott. Magri, l'inibizione di mesi 6 ed € 15.000,00 di ammenda.

La decisione è stata impugnata dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni il quale, all'esito dell'udienza del 26 aprile 2017, ha rinviato gli atti alla Corte Federale dAppello, Sezioni Unite, per una nuova valutazione, per quanto riguarda il dott. Magri.

Con la citata decisione questo Collegio ha ritenuto che dalla pronuncia della Corte Federale "non si evince sotto quale specifico aspetto si possa, quindi, attribuire al dott. Magri il mancato adempimento dei suoi doveri di sindaco alla luce del parametro di riferimento normativamente previsto e costituito dalla professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico...".

All’esito dell'adunanza del 19 luglio 2017, la Corte Federale dAppello della F.I.G.C., Sezioni Unite, ha adottato la decisione di cui al C.U. F.I.G.C. n. 036/CFA del 1 settembre 2017, con la quale, sulla base delle motivazioni ivi esplicitate e modificando la precedente statuizione, al dott. Magri, nella spiegata qualità, è stata irrogata "la sanzione dell'inibizione allo svolgimento di ogni attiviin seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare società nell'ambito federale per mesi 6, nonché a pagare un'ammenda per € 10.000,00", per violazione dell'art. 1 bis del Codice della Giustizia Sportiva della F.I.G.C..

Avverso tale decisione è ulteriormente insorto il dott. Magri con il ricorso in epigrafe, ritenendola ingiusta oltre che emessa in asserita violazione del principio di diritto enunciato da questo Collegio con la decisione del 26 aprile 2017.

3.  Il ricorso è affidato al seguente motivo: Violazione del principio di diritto e delle statuizioni e prescrizioni enunciate dal Collegio di Garanzia nella decisione n. 42 del 26 aprile 2017. Con argomentazioni esposte in oltre 40 pagine di ricorso, il ricorrente in sintesi sviluppa le censure che possono schematizzarsi e numerarsi come segue.

3.1.    Lassunto motivazionale posto dalle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello a fondamento della decisione di rinvio sarebbe laconico, nonchè viziato  dalla non corretta applicazione del principio di diritto e delle statuizioni e prescrizioni contenute nella decisione n. 42 del 26 aprile 2017 di questo Collegio, il quale ha ravvisato il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità disciplinare del dott. Magri, in quanto membro del Collegio Sindacale.

Secondo il ricorrente le Sezioni Unite della Corte F.I.G.C. non avrebbero tenuto in alcuna considerazione i presupposti di fatto, le statuizioni e le prescrizioni poste alla base del ragionamento logico-giuridico che hanno condotto il Collegio di Garanzia alla formulazione dei principi di diritto ai quali uniformarsi in sede di rinvio, in particolare la circostanza che la continuità aziendale è venuta meno il 15 novembre 2014, ovvero in epoca successiva alle dimissioni del dott. Maurizio Magri.

Disattendendo l'esito della perizia versata in atti e violando il principio del vincolo di rinvio, la Corte Federale di Appello avrebbe malcelato non solo la volontà di condannare ad ogni costo il dott. Magri pur in assenza dei presupposti di legge, ma anche l'inesistenza e dei presupposti per affermare una diversa responsabilità dello stesso.

In altri termini, il principio di diritto e le ulteriori statuizioni espresse nella sentenza del Collegio di Garanzia, analogamente a quanto avviene per la Corte di Cassazione, vertendo sul merito della causa, avrebbero efficacia di giudicato sostanziale, che precluderebbe l'applicazione delle norme generali di diritto al caso sottoposto a giudizio di rinvio.

Nel caso di specie il Collegio di Garanzia, rilevata la carente motivazione conseguente anche alla mancata valutazione di una prova decisiva, avrebbe disposto che il giudizio di rinvio dovesse svolgersi tenendo presente la statuizione vincolante derivante dal risultato della c.t.u. del Prof. Santini, ossia il dato fattuale relativo all'esistenza di una continuità aziendale (going concern) fino al 15 novembre 2014, momento successivo alla cessazione della carica da pare del dott. Magri.

Al contrario, le Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello F.I.G.C. si sarebbero spinte a confutare la validità della c.t.u., così violando il vincolo di rinvio e sconfessandone i presupposti.

Addirittura, nelle motivazioni della impugnata decisione sarebbe espressa una forte critica alle valutazioni del C.T.U., sia in ordine al sostegno finanziario della controllante Eventi Sportivi, sia in ordine alla valenza delle support letters, essendosi spinta la Corte ad affermare di non condividere né l'individuazione del momento della perdita della continuità aziendale al novembre 2014, allorché si è preso atto che l'azionista non avrebbe più dato corso alle sue ripetute promesse di conferire liquidità, né che tale momento possa essere preso come unico motivo di discriminazione, per ravvisare in capo ad amministratori e controllanti le responsabilità che il codice civile prevede.

3.2.  Come emerso dalla c.t.u. del prof. Santini, non sussisterebbero i presupposti per una responsabilità civile (e anche sportiva) ascrivibile in capo al dott. Magri, anche applicando le norme che disciplinano l'attività dei sindaci delle società di capitali ai connessi doveri regolati dall'ambito sportivo.

In particolare l'art. 2407 c.c., nel delineare le regole generali di comportamento alle quali devono attenersi i sindaci delle società di capitali, al secondo comma stabilisce che "essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di, questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica".

Quindi, sarebbe invocabile la responsabilidel sindaco solo in presenza di un concreto ed effettivo danno patrimoniale sofferto dalla società.

L'applicazione delle norme di comportamento del C.G.S., ed in particolare dell'art. 1 bis C.G.S., ai sindaci delle società di calcio non potrebbe prescindere dal basilare presupposto indicato dalla norma civilistica.

In altri termini, non sarebbe ascrivibile al sindaco della società di calcio una generica omissione dei doveri di correttezza e probità posti a presidio dell'attività sportiva, ma è necessario che la violazione ipoteticamente contestata sia diretta conseguenza di inadempimenti propri della sua specifica mansione di vigilanza e controllo.

Il che significherebbe che può essere sanzionato in ambito sportivo - per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza -  solo il sindaco che con il  suo comportamento colposamente omissivo abbia contribuito a generare un nocumento patrimoniale a danno della società.

La copiosa ed inconfutabile documentazione versata negli atti dei precedenti gradi di giudizio avrebbe consentito inequivocabilmente di accertare che, alla data della cessazione della carica da parte dell'esponente, la società Parma Calcio possedesse i requisiti necessari per la continuazione dell'attività aziendale.

La Consulenza Tecnica d'Ufficio redatta dal Prof. Santini avrebbe, infatti, attestato:

 

  • che la perdita della continuità aziendale è "non retrodatabile né al 30 giugno 2013, né al 31 dicembre 2013, bensì ad una data successiva in cui viene a mancare il sostegno finanziario dell'azionista, sempre garantito per iscritto e nei fatti dalla controllante Eventi Sportivi";
  • che, alla data del 30 giugno 2013, il capitale di Parma F.C. non poteva essere considerato ragionevolmente perso;
  • che il momento della perdita della continuità "è coinciso con la data del 15 novembre 2014, ovvero la data in cui l'azionista Eventi Sportivi ha fatto venire meno il proprio impegno";
  • che le operazioni individuate dalla Curatela fallimentare come "potenzialmente dannose", "una volta spostata la data della perdita di capitale al 15 novembre 2014, appaiono scelte di natura gestionale in qualche modo legittime, fatta eccezione per qualche operazione di cessione avvenuta successivamente a tale data e sino alla data del fallimento";
  • che in merito alla cessione del marchio e del contratto GSport, "pur apparendo ragionevolmente sospettati la tempistica dell'operazione, non si può concludere che l'intera cessione del marchio possa essere considerata fittizia e posta in essere allo scopo esclusivo di ritardare l'emersione del dissesto".

Proprio sulla scorta di tali conclusioni, l'istanza cautelare proposta nei confronti di amministratori e sindaci è stata respinta dal competente Tribunale delle Imprese di Bologna.

Secondo il ricorrente, il Collegio di Garanzia, nella decisione n. 42/2017, avrebbe affermato che l'assunto sarebbe di fondamentale importanza iquanto consentirebbe inequivocabilmente di escludere che il contegno del Magri, peraltro dimessosi 4 mesi prima della perdita della continuità, possa avere creato o contribuito a creare danno patrimoniale alla società Parma Calcio.

Viceversa, la Corte Federale F.I.G.C., sanzionando comunque il comportamento del Magri, avrebbe ravvisato un profilo di responsabilità professionale, non rinvenibile nelle prove versate in atti e perciò basato su un generico concetto di dovere di correttezza, totalmente disancorato da una concreta casistica. Con la conseguenza di fondare la decisione non già su una ipotetica, per quanto insussistente, omissione dei doveri propri del sindaco, bensì su una sorta di omessa vigilanza circa la conformità dell'operato degli amministratori ai doveri di lealtà sportiva, che, viceversa, nessuna norma della F.I.G.C. imporrebbe al sindaco.

In altri termini, la Corte avrebbe svolto un ragionamento critico sulle condotte dei soggetti deferiti e sulle conclusioni del C.T.U. prof. Santini, basandosi su fatti sopravvenuti, ossia l'intervenuto fallimento del Parma Calcio, alla luce del quale, col senno di poi, alcune operazioni apparirebbero emblematiche di una decozione che allora, quandanche esistente, non sarebbe stata conoscibile dal Collego sindacale e da tutto il mondo del calcio.

3.3.  Si attribuirebbero, inoltre, al dott. Magri generiche responsabilità sulla redazione dei bilanci, omettendo di rilevare che la veridicità degli stessi, che non è fra i compiti del Collegio sindacale, non è mai stata messa in discussione né dalle società di revisione incaricate, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c., né da Co.Vi.So.C., né in sede di consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio cautelare civile avanti il Tribunale di Bologna.

Ma soprattutto, la Corte Federale d'Appello F.I.G.C., per affermare una responsabilità dei sindaci, avrebbe utilizzato un'argomentazione già disattesa dal Tribunale Federale in primo grado, ovvero quella secondo la quale il sindaco dott. Magri avrebbe dovuto conoscere il contenuto di verbali Co.Vi.So.C., laddove gli stessi, in realtà, mai sono stati trasmessi, comunicati o illustrati, neppure in via informale, al Collegio sindacale.

Già nel precedente arresto, cassato con la decisione n. 42/2017, le Sezioni Unite della C.F.A. F.I.G.C. si sarebbero volute “smarcare” dal granitico risultato della C.T.U. del Prof. Santini, versata in atti, che ha escluso ogni forma di responsabilità in capo al Magri.

3.4.  Inoltre, le Sezioni Unite della Corte Federale avrebbero trascurato l'esistenza di alcuni elementi probatori sulla scorta dei quali il Tribunale Federale Nazionale - con motivazione implicita - aveva suffragato l'assoluzione anche dell'esponente.

Sul punto, invece, le Sezioni Unite, anche nell'arresto oggetto di impugnazione, non farebbero alcun cenno ed anzi, al contrario, riterrebbero genericamente sussistente l'elemento soggettivo sulla scorta della conoscenza (indimostrata) della crescente tensione finanziaria documentata da non meglio precisati passaggi delle ispezioni Co.Vi.So.C. e delle informazioni rese note nei verbali del C.d.A. e del Comitato Esecutivo.

3.5.   In relazione ai motivi addotti a suffragio della ritenuta responsabilità del dott. Magri, le Sezioni Unite della Corte Federale si sarebbero limitate ad un generico richiamo a "Determinazioni, o anche solo motivati dissensi, che non vi sono state, così da rendere solidalmente corresponsabili amministratori non delegati e sindaci (con una particolare connotazione negativa per questi ultimi alla luce della loro preparazione professionale e dei loro autonomi poteri".

Mentre il Collegio di Garanzia a Sezioni Unite avrebbe statuito la necessità di ancorare i profili di responsabilità ad un piano squisitamente sportivo, la Corte Federale d'Appello F.I.G.C. non avrebbe né richiamato né analizzato i profili della specifica normativa di settore, onde dar conto di un processo logico-giuridico in grado di verificare e valutare l'esistenza di quell'elemento psicologico dell'addebito sotto il profilo prettamente sportivo.

  1. La FIGC si è difesa deducendo l’infondatezza delle avverse  censure  ed ha, comunque, eccepito l’inammissibilità dei motivi con i quali il ricorrente pretenderebbe, da una parte, di ritornare sulla portata degli elementi fattuali sui quali la C.F.A. ha fondato il proprio convincimento e, dall’altra, di censurarne le valutazioni di merito.

La Federazione ha obiettato che, nel caso di specie, trattandosi di rinvio esclusivamente per vizio di motivazione, il Collegio di Garanzia dello Sport, lungi dal vincolare i giudici di merito alle risultanze della consulenza tecnica invocata dal ricorrente, ha restituito gli atti al giudice di merito affinché integrasse la decisione, specificando quali fossero gli elementi fattuali a supporto dell'affermazione di responsabilità dell'incolpato.

Privo di pregio sarebbe anche l'assunto secondo cui potrebbe rispondere della  violazione dell'art. 1 bis C.G.S. F.I.G.C., in relazione all'art. 2407 c.c., soltanto chi con il proprio comportamento colposamente omissivo abbia contribuito a generare nocumento patrimoniale alla società. Infatti, il Magri non sarebbe stato sanzionato per avere contribuito, con il proprio comportamento omissivo, alla causazione dello stato di insolvenza culminato nella dichiarazione di fallimento, bensì per aver serbato un atteggiamento di colpevole passività e condiscendenza al cospetto di anomalie gestionali, che avrebbero dovuto indurlo - quanto meno - a richiedere informazioni e a sollecitare l'adozione di opportune iniziative.

Quanto alle ulteriori censure, la Federazione ne ha eccepito l’inammissibiligiacché il ricorrente, anziché dedurre la violazione del principio di diritto affermato dal Collegio, prospetterebbe questioni attinenti esclusivamente al merito della controversia, proponendo una rivisitazione delle risultanze istruttorie e, più in generale, una rinnovata valutazione di elementi già vagliati dai giudici federali, ossia questioni il cui esame sarebbe precluso in questa sede.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

  1. Torna all'esame di questo Collegio una vicenda che trae origine e si inserisce nel quadro della più ampia vicenda del fallimento di Parma Calcio F.C. S.p.a.,  dichiarato con sentenza del Tribunale di Parma del 19 marzo 2015, n. 31, società all'interno della quale il dott. Maurizio Magri rivestiva la carica di componente del Collegio sindacale.

Nel giudizio definito con la decisione annullata dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, la C.F.A. aveva ritenuto responsabile il dott. Magri, rilevando come,  nonostante segnali e notizie dell'andamento critico della gestione fossero pervenuti ai Sindaci tramite le risultanze delle ispezioni fatte dalla Co.Vi.So.C. e tramite le informazioni rese note nei verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo di Parma FC, egli fosse rimasto inerte, omettendo di intraprendere iniziative volte a vigilare sulla situazione economico- finanziaria della società.

Il Collegio di Garanzia, a Sezioni Unite, ha giudicato detta motivazione insufficiente. In particolare, nella decisione n. 42/2017, le Sezioni Unite hanno osservato:

  • "dagli atti di causa, in particolare dalla richiamata c.t.u., sembra potersi far risalire, con sufficiente grado di certezza, il momento della perdita della continuiaziendale alla data del 15 novembre 2014, successiva, quindi, a quella delle dimissioni volontarie dalla carica di Sindaco da parte del Dott. Magri, ancorandola a un preciso evento societario identificato nel venire meno dell'impegno da parte dell'azionista Eventi Sportivi";
  • "dalla motivazione della decisione della Corte dAppello Federale non si evince sotto quale specifico aspetto si possa, quindi, attribuire al Dott. Magri il mancato adempimento dei suoi doveri di sindaco alla luce del parametro di riferimento normativamente previsto e costituito dalla professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, di cui all'art. 2407, comma Ic.c.";

 

  • "il ricorso, pertanto, merita accoglimento con il rinvio alla Corte Federale d'Appello della F.I.G.C., affinché valuti quali siano i criteri in base ai quali l'omissione dell'attività di vigilanza di un Sindaco di una società sportiva possa integrare, motivando sui fatti che ne costituiscono la base, il principio di cui all'art. I del C.G.S. F.I.G.C. citato, in combinato disposto con gli artt. 2403, 2403-bis 2407 cod. civ." (cfr. decisione richiamata, pag. 9-10).

Il Collegio ha, dunque, rinviato la questione alla C.F.A. affinché motivasse in modo esaustivo in ordine alla specifica responsabilità del dott. Magri ex art. 1 bis C.G.S. F.I.G.C. (in relazione alla professionalità ed alla diligenza richieste dalla natura del suo incarico, ai sensi degli artt.. 2403, 2403 bis e 2407 c.c. e alla esportabilità di detta responsabilità nellordinamento sportivo), indicando gli elementi fattuali posti a fondamento della decisione.

  1. Il riportato decisum delle Sezioni Unite di questo Collegio di Garanzia rappresenta il perimetro entro il quale deve essere contenuta la cognizione della Sezione nel presente segmento processuale, cognizione da circoscriversi allo scrutinio della completezza e della correttezza del rinnovato percorso motivazionale delle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello della F.I.G.C., pur sempre nel solco, delineato dall’art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del Coni, secondo cui il giudizio innanzi al Collegio di garanzia dello Sport è un giudizio di legittimità.

Pertanto, sono senzaltro inammissibili i motivi con i quali il ricorrente ripropone tutte le argomentazioni già prospettate nei precedenti gradi di giudizio, ivi compreso quello di legittimigià svoltosi dinanzi alla Sezioni Unite, utilizzando, come mero simulacro nominale, la formula della violazione del principio di diritto enunciato.

Invero, nella citata decisione, le Sezioni Unite rilevavano che il ricorso del dott. Magri “è imperniato sul vizio di omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, declinato e con riferimento agli articoli 1-bis e 5 citati in relazione all'art. 2407 c.c. e alle risultanze della c.t.u. disposta nel giudizio cautelare promosso innanzi al Tribunale di Bologna dalla società fallita, avuto riguardo alla datazione della perdita della continuità aziendale; e con riferimento a profili di contraddittorietà e illogicità e di omessa valutazione di prove decisive rappresentate dalle relazioni della società di revisione e della Co.Vi.So.C..

Di questi due profili di impugnazione, le Sezioni Unite hanno giudicato fondato solo il primo, avendo ritenuto sussistere il vizio di difetto di motivazione nella sentenza della Corte Federale d'Appello impugnata che, a pag. 20 della decisione, si è limitata a richiamare il ruolo rivestito dai Componenti del Collegio sindacale, fra i quali va annoverato, quale sindaco effettivo, dal 24.12.2012 al 21.7.2014 (data delle dimissioni), il Dott. Magri, e la specifica competenzintrinsecamente connessa al ruolo rivestito, per dedurne la sussistenza della responsabilità disciplinare in base all'art. 1 del C.G.S. F.I.G.C. citato.

Ne discende che il secondo crinale impugnatorio, ossia quello afferente a profili di contraddittorietà e illogicità e di omessa valutazione di prove decisive rappresentate dalle relazioni della società di revisione e della Co.Vi.So.C., non può essere nuovamente esaminato in questa sede, essendo coperto dal giudicato sostanziale.

  1. Così delimitato l’ambito di indagine, il Collegio innanzitutto rileva linfondatezza della tesi del ricorrente, secondo cui il giudice di rinvio sarebbe stato vincolato al principio di diritto indicato dal Collegio di Garanzia, il quale, sempre a suo dire, avrebbe affermato una sorta di inconfutabilità della c.t.u. del Prof. Santini.

Secondo il ricorrente, il giudice di rinvio illegittimamente si sarebbe spinto a sconfessare la bontà delle tesi del C.T.U., affermando di non condividere né l'individuazione del momento della perdita della continuiaziendale al novembre 2014, allorché si è preso atto che l'azionista non avrebbe più dato corso alle sue ripetute promesse di conferire liquidità, né che tale dato temporale possa essere preso come unico fattore discriminante le responsabilità dei sindaci.

Nella decisione n. 42/2017, secondo il ricorrente, il Collegio di Garanzia avrebbe affermato che la perdita della continuità aziendale al novembre 2014 inequivocabilmente escluderebbe ogni responsabilità del Magri, dimessosi 4 mesi prima, sicchè, ravvisata la mancata valutazione di un tale fatto come prova decisiva, avrebbe disposto che il giudizio di rinvio dovesse svolgersi tenendo presente la statuizione vincolante derivante dal risultato della

c.t.u. del Prof. Santini, ossia il dato fattuale relativo all'esistenza di una continuità aziendale (going concern) fino al 15 novembre 2014, momento successivo alla cessazione della carica da parte del dott. Magri.

Questo Collegio è del parere che - in disparte la considerazione che l’annullamento di cui si discute è stato disposto per difetto di motivazione su un punto specifico e non certo per mancata valutazione di una prova decisiva - con particolare riferimento al  più volte citato discrimine temporale, il Collegio di Garanzia a S.U. lo abbia volutamente indicato come punto nodale, al fine di perimetrare l’ambito fattuale intorno al quale far ruotare la motivazione mancante e, al contempo, al fine di sollecitare l’esplicitazione proprio delle ragioni per le quali, sebbene il C.T.U. avesse fissato la perdita della continuità aziendale del Parma Calcio al novembre 2014, il Collegio sindacale potesse comunque essere ritenuto responsabile, a prescindere da tale data, al cospetto sia dell’ordinamento generale, sia dell’ordinamento sportivo di settore.

Così chiarito il contenuto rescindente della pronuncia, non coglie nel segno la tesi del ricorrente secondo cui il Collegio di Garanzia avrebbe giudicato il discrimine temporale in parola alla stregua di una sorta di prova regina della non ascrivibilità di responsabiliin capo al componente del Collegio Sindacale, poiché dimessosi quattro mesi prima.

Se tale fosse stato il convincimento delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, la decisione n. 42/2017, sul punto, avrebbe cassato senza rinvio la pronuncia della C.F.A., mandando il ricorrente definitivamente esente da ogni addebito.

Viceversa, la richiamata decisione ha annullato con rinvio, sollecitando la C.F.A. a fornire una precisa motivazione su un punto specifico.

  1. Ciò posto, deve rammentarsi che, secondo le regole del processo civile - esportabili in linea di principio e in quanto compatibili anche ai giudizi innanzi agli organi di giustizia sportiva, pur se privi di una connotazione formalmente giurisdizionale - i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero pevizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi (Cass., Sez. II, 3 maggio 2017, n. 10736; id., Sez. lav., 6 aprile 2004, n. 6707; id. Sez. I, 7 agosto 2014, n. 17790).

 

Nella specie, la Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite, in sede di rinvio, senza incorrere nuovamente nel vizio già rilevato, ha proceduto ad un nuovo esame delle risultanze di causa, come era nei suoi compiti e nei suoi poteri, ed ha spiegato, con articolata argomentazione (che si andrà ad analizzare), per quale ragione la condotta del dott. Magri, in qualità di componente del Collegio sindacale del Parma Calcio F.C. S.p.a., si caratterizzi come illecita alla stregua delle norme richiamate e sia accompagnata dall'elemento soggettivo, quantomeno, della colpa grave.

  1. E, dunque, secondo le coordinate ermeneutiche indicate dalla decisione n. 42/2017 e tenendo conto del descritto potere/dovere di cui è dotato il giudice di rinvio in caso di annullamento per difetto di motivazione, che va riguardata la nuova motivazione, resa nella decisione oggetto del gravame in esame, onde verificarne la completezza e la congruità.

Le  argomentazioni  del  C.T.U.  sono  state  ritenute  dalla  C.F.A.  non  del  tutto convincenti, sia in linea generale sia, nello specifico, in rapporto alla posizione del dott. Magri, il quale è stato componente dell'organo di controllo dal 23 novembre 2012 fino al 21 luglio 2014.

Il giudice di rinvio espone diffusamente le ragioni del proprio convincimento soffermandosi innanzitutto sul concetto di continuità aziendale (o going concern) e sui principi di economia aziendale e di redazione del bilancio (art. 2423 bis, comma 1, c.c.) in cui affonda le sue radici e precisando che si tratta di una condizione che va verificata sistematicamente durante l'anno e, in via preliminare, al passaggio della contabilità annuale al bilancio, di talchè non ne risulti una mera prospettazione contabile, ma riguardi la reale sussistenza dei presupposti di esistenza dell'impresa in un prossimo futuro.

Per questa ragione, secondo la C.F.A., la verifica del going concern coinvolge tutti gli organi della società e, in particolare, il Collegio sindacale, che deve monitorare "l'attrazione da parte degli amministratori di iniziative idonee a garantire la continuiaziendale" (come specificato nelle note di comportamento del collegio sindacale emesse dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili), poicin assenza di continuiaziendale si verifica una causa di scioglimento ex art. 2484, comma 1, n. 2, c.c.; cosicché è opportuno che nella valutazione in merito alla sussistenza della continuità aziendale sia rispettato il principio di prudenza di cui all'art. 2423 c.c..

Secondo la C.F.A. detto principio di prudenza presiede la verifica delle probabilità che l'impresa possa continuare ad operare, verifica che, alla stregua dei parametri ivi indicati, porta a ritenere, come più consapevolmente affermato dalla curatela fallimentare, che il momento in cui si è compromessa la continuità aziendale coinciderebbe con il 31 dicembre 2013 (data del bilancio).

Il giudice di rinvio, dunque, confuta le conclusioni del C.T.U., che ha spostato al 15 giugno 2014 la compromissione della continuità aziendale, osservando che costui ha preso in esame, al fine di formulare un giudizio prognostico sul momento in parola, la situazione finanziaria e di bilancio al 2013, non attribuendo invece rilievo alle situazioni di grave crisi economica già evidenziatesi negli anni precedenti; pur dovendo prendere atto "che la gestione del Parma F.C. fosse caratterizzata da forte discontinuità e da una forte tensione finanziaria", iC.T.U. ne ha svalutato la portata limitandosi a considerare che tale situazione era comune a molte altre società.

Secondo la C.F.A. sarebbe questo lo snodo essenziale del ragionamento a causa del quale, assumendo un dato economico alterato, il C.T.U. ha finito col pervenire ad una valutazione deviata tanto da non considerare sufficiente, per formulare il dato prognostico della continuità aziendale, la voce "Crediti verso controllante", così come figura nei bilanci dell'ultimo triennio, e le lettere di patronage o support letters, preferendo affidarsi alla previsione che la grave situazione oggettivamente rilevata potesse essere, nel concreto, agevolmente superata.

In proposito, la Corte Federale di Appello fa leva su alcuni dati fattuali emergenti dalla documentazione versata in atti, per dimostrare che, al contrario di quanto opinato dal consulente, si era in presenza di una situazione di decozione e di progressivo sfaldamento dei cespiti, che aveva origine in anni pregressi, in cui si è assistito, anche da parte del Collegio sindacale, al costante atto di fede nelle parole del presidente del sodalizio, senza sollecitare la produzione e allegazione di documenti atti a comprovare l'effettivo introito di risorse utili a superare lo stato di crisi.

Il giudice di rinvio individua la prova indiretta di quanto grande fosse questa fiducia (e al tempo stesso di quanto consapevoli dello stato di crisi fossero gli amministratori e i sindaci) in quanto affermato dal C.T.U. del Tribunale allorché assume che "Stante la situazione di fatto in cui si trovava la società (alla fine del 2013, inizio del 2014 n.d.r.) e le prospettive future, sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista gestionale...ci si chiede con quale stato d'animo un Consigliere d'amministrazione privo di deleghe e/o un membro del Collegio Sindacale, avrebbe dovuto (e potuto) prendersi la responsabilità di  fronte ad una citintera — con le ovvie conseguenze in termini reputazionali e di sicurezza personale —  di rilevare  una causa di scioglimento della società, di richiedere l'accesso a procedure concorsuali o, nei casi  più drastici, di attivare — quanto ai sindaci — la procedura prevista dall'art. 2409 c.c. ...senza considerare poi le conseguenze che tale azione avrebbe potuto avere in termini di responsabilità risarcitoria..." (pag. 94 e ss. della relazione).

Nell’osservare che, comunque, il Collegio sindacale (del quale il Magri non faceva più parte), alcuni mesi dopo, queste coraggiose iniziative le ha intraprese, la C.F.A. ricava, dalle riportate affermazioni del C.T.U., il convincimento che vi fosse da parte degli organi interni una ragionevole consapevolezza dello stato di crisi, ma che sia stato, tuttavia, obliterato, omettendo le attività di vigilanza dovute, in ragione della paura di mortificare aspettative sportive, con conseguenti temute reazioni da parte della tifoseria.

  1. Così riassuntivamente tratteggiato il tessuto motivazionale dell’impugnata decisione, il Collegio non solo ne apprezza la consequenzialilogico-giuridica e la congruità argomentativa, ma ne condivide in toto il contenuto.

La conclusione per cui il Collegio sindacale (e, quindi, il dott. Magri) sia venuto meno ai doveri/poteri ad esso riservati per legge, secondo l'ordinamento statale, alla stregua dell'art. 2407, commi 1 e 2, c.c., in armonia con quanto previsto dagli art. 2403 e 2430 bis c.c., deve ritenersi condivisibile nei delineati termini di omessa adozione di determinazioni, o anche solo motivati dissensi, conseguenti alla consapevolezza del rapido precipitare della situazione di crisi finanziaria.

Il Collegio ritiene congrua ed esaustiva la motivazione resa dalla C.F.A. anche in ordine alla configurabilità della responsabilità del ricorrente alla luce dell'ordinamento settoriale, in particolar modo dell'art. 1 bis del C.G.S. F.I.G.C..

Il principio fondante da cui trarre lincipit è che il tesserato, atleta o dirigente nonché i soggetti "cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale", debbano tenere una condotta che non importi lesioni all'ordinamento sportivo.

Come correttamente argomentato dalla C.F.A., se nell'ordinamento generale dev'essere tutelato l'affidamento dei rapporti commerciali attraverso il presidio di condizioni di trasparenza e sana gestione, nell’ambito sportivo associativo va assicurata la stessa par condicio tra i concorrenti.

Ne discende che ogni attore, ivi compresi coloro cui è demandato il controllo sulla solidità aziendale, deve tenere condotte e atteggiamenti non distorsivi dei presidi a tutela delle condizioni di mercato e, al contempo, del regolare svolgimento dei campionati o, in linea generale, delle contese sportive.

Dunque, dal soggetto titolare di funzioni dirigenziali o di controllo societario, è esigibile una condotta leale e ragionevolmente avveduta, tale da evitare di compromettere i rapporti commerciali, ledendo la fiducia dei terzi, ma anche, nel più ristretto perimetro dell’ordinamento sportivo di competenza, il regolare andamento delle competizioni cui partecipa.

Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

 

  1. Le  spese  del  giudizio  seguono  la  soccombenza  e  si   liquidano  come  in dispositivo.

 

 

PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

 

 

definitivamente pronunziando sulla controversia in epigrafe, respinge il ricorso.

 

 

 

Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre oneri di legge, in favore della resistente F.I.G.C..

 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 27 novembre 2017.

 

 

 

 

Il Presidente                                                                                      La Relatrice

F.to Attilio Zimatore                                                                          F.to Laura Marzano 

 

 

 

Depositato in Roma, in data 5 dicembre 2017.

Per il Segretario

F.to Gabriele Murabito

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