CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 94 del 20/12/2017 – ASD Napoli Boxe/Federazione Pugilistica Italiana
Decisione n. 94
Anno 2017
IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE
composto da
Massimo Zaccheo - Presidente
Roberto Carleo – Relatore
Roberto Bocchini
Emanuela Loria
Valerio Pescatore - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. n. 68/2017, avviato con ricorso presentato, in data 26 giugno u.s., dalla ASD Napoli Boxe, in persona del legale rappresentante e Presidente p.t., sig.ra Stefania Esposito, rappresentata e difesa dall’avv. Antonino Pipino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso Garibaldi, n. 101, Portici (NA),
contro
la Federazione Pugilistica Italiana (FPI), in persona del Presidente Vittorio Lai, rappresentata e difesa dal prof. avv. Massimo Coccia e dall’avv. Mario Vigna, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Piazza Adriana, n. 15, Roma,
per l’impugnazione della decisione n. 4/2017 della Corte d'Appello Federale FPI, che ha respinto il reclamo promosso dalla società ricorrente avverso la validità delle operazioni elettorali di cui all’Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva FPI per il quadriennio 2017/2020, tenutasi in data 25 febbraio 2017, per avere la medesima ricorrente sollevato dinanzi al Giudice di secondo grado endofederale una questione del tutto nuova e, quindi, inammissibile rispetto a quella prospettata dinanzi all’Organo di primo grado (il quale ultimo aveva dichiarato inammissibile l’istanza).
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell'udienza del 15 settembre 2017, l'avv. Antonino Pipino, per la ricorrente ASD Napoli Boxe; gli avv.ti Massimo Coccia e Mario Vigna, per la resistente FPI, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, all’uopo delegato dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Roberto Carleo.
Ritenuto in fatto
- Con decisione n. 9/17, resa in data 18 aprile 2017, il Tribunale Federale FPI dichiarava “irricevibile” – in quanto mancante dei requisiti del “ricorso” previsti dall’art. 30.3 del Regolamento di Giustizia FPI, così come richiamato dal successivo art. 31 relativamente ai ricorsi per l’annullamento delle deliberazioni dell’Assemblea – la “istanza” presentata dalla ASD Napoli Boxe, su un foglio manoscritto consegnato al Presidente dell’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva tenutasi in data 25 febbraio 2017, richiedendo, all’esito delle votazioni e della proclamazione del nuovo Presidente Federale nella persona del sig. Vittorio Lai, il “controllo delle schede cartacee per l’elezione del Presidente federale per il quadriennio olimpico 2017/2020, unitamente alla verifica del sistema elettronico (se certificato o meno) e se al voto effettivo corrispondessero le deleghe conferite”.
- Detta istanza veniva qualificata dal Presidente dell’Assemblea come “ricorso” e quindi trasmessa agli organi federali competenti ed il Tribunale Federale FPI fissava l’udienza per il giorno 27 marzo 2017, alla quale partecipava per la ricorrente l’avv. Antonino Pipino, giusta procura depositata “con riferimento al procedimento inerente il reclamo proposto avverso le modalità di esercizio del voto sulle ultime elezioni per il Consiglio e la Presidenza Federale”, il quale verbalizzava quanto segue (introducendo talune contestazioni formali alla asseverazione di conformità della Mobile Solutions Europe – mezzi elettronici di voto): “si riporta al reclamo e aggiunge in relazione al documento “asseverazione di conformità” le seguenti contestazioni: 1) il documento appare incompleto in quanto sprovvisto della sottoscrizione del dichiarante 2) laddove venisse trovato un secondo foglio con la sottoscrizione il documento sarebbe comunque inattendibile in quanto sprovvisto della sigla a margine del primo foglio 3) la qualità del sig. Mastrorilli non è documentata 4) inoltre fa rilevare che il documento non reca la indicazione numerica del foglio e ciò induce a ritenere che si tratta di foglio unico”.
- Con decisione n. 4/2017, depositata in data 06 giugno 2017, la Corte d’Appello Federale FPI ha rigettato il reclamo con cui, in data 2 maggio 2017, la ASD Napoli Boxe aveva chiesto “la declaratoria di nullità delle operazioni elettorali di cui all’assemblea del 25/02/2017 ed in via subordinata di disporre tutte le verifiche del caso”.
- La Corte Federale ha ritenuto “la domanda principale formulata dal ricorrente, del tutto nuova e quindi inammissibile. Segnatamente, nuova perché, letto l’art. 37 comma 6 del Regolamento di Giustizia FPI, ricostruisce il giudizio di fronte alla Corte d’Appello Federale come chiaramente un’impugnazione informata al generale principio devolutivo del thema decidendum già introdotto nel giudizio di primo grado di fronte al Tribunale Federale. Ebbene, il primo grado, perché questo all’evidenza è un secondo grado di giudizio, non contiene la domanda formulata nel reclamo, né in sede di verbale di Assemblea del 25 febbraio 2017, dove si chiede espressamente il controllo delle schede cartacee, né nel verbale di udienza del Tribunale Federale del 27 marzo 2017. Ne discende, pertanto, l’inammissibilità della domanda di declaratoria di nullità in quanto per la prima volta formulata di fronte a questa Corte”.
- Avverso la decisione n. 4/2017 della Corte d’Appello Federale, la ASD Napoli Boxe, in data 26 giugno 2017, propone ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, deducendo i seguenti vizi:
- la domanda volta a richiedere tutte le verifiche del caso non era una domanda nuova in quanto già correttamente richiesta in primo grado nella istanza presentata in sede assembleare;
- la Corte Federale avrebbe, altresì, errato nell’aver qualificato anche la domanda principale contenuta nell’appello come “nuova”, giacché, invero, detta domanda principale si sostanziava nell’accoglimento del reclamo, da cui discende come naturale conseguenza quella di declaratoria di nullità delle operazioni elettorali.
- Con memoria difensiva del 17 luglio 2017, la F.P.I. – Federazione Pugilistica Italiana ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo:
- in via preliminare, la inammissibilità del ricorso, per violazione del termine previsto dall’art. 59, co.1, CGS CONI, poiché alla e-mail inviata dalla ricorrente in data 26 giugno 2017 non sarebbe stato allegato il file contenente il ricorso, poi ricevuto dalla resistente solo dalla Segreteria del Collegio in data 7 luglio 2017;
- sempre in via preliminare, la tempestività della difesa della resistente, sia per doversi fare decorrere il termine di dieci giorni dalla data di ricezione del ricorso avversario (7.7.2017), sia comunque in ragione dell’art. 60, co.4, del CGS CONI (per cui “nel termine di dieci giorni prima dell’udienza, le parti hanno facoltà di presentare memorie, contenenti in ogni caso le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all’organo di giustizia che l’ha emessa, domandano l’accoglimento”);
- sui motivi di impugnazione, ne contestava la fondatezza e deduceva la inesistenza di alcuna censura in punto di legittimità, tanto nella decisione impugnata della Corte d’Appello, quanto in quella precedente del Tribunale Federale;
- rilevava, altresì, che le richieste di verifica svolte dalla Ricorrente fossero immotivate; nonché, in particolare, che la Ricorrente avesse omesso di verificare come l’asseverazione di conformità
– di cui l’Avvocato della ricorrente innanzi al Tribunale Federale nel corso della udienza del 27 marzo 2017 aveva contestato il difetto di sottoscrizione e della precisa indicazione dei poteri del soggetto firmatario (sig. Mastrorilli) – fosse invece debitamente firmata (e ciò non sarebbe apparso inizialmente solo per una mera fotocopiatura fronteretro non correttamente effettuata).
Considerato in diritto
- Occorre, innanzitutto, esaminare l’eccezione preliminare sollevata dalla resistente, ai sensi dell’art. 59, co.1, CGS CONI, che il Collegio ritiene superata in ragione della corretta e tempestiva ricezione della e-mail da parte della propria Segreteria, da cui discende, peraltro, la tempestività della difesa delle resistente medesima ai sensi del successivo art. 60, così come dalla stessa dedotto.
- Il Collegio ritiene, comunque, che il ricorso sia inammissibile, poiché inammissibile o “irricevibile” – come dichiarato dal Tribunale Federale FPI – era il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto mancante dei requisiti del “ricorso” previsti dall’art. 30.3 del Regolamento di Giustizia FPI, così come richiamato dal successivo art. 31 relativamente ai ricorsi per l’annullamento delle deliberazioni dell’Assemblea.
- Inoltre, la “istanza” presentata dalla ASD Napoli Boxe, su un foglio manoscritto consegnato al Presidente dell’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, tenutasi in data 25 febbraio 2017 ed erroneamente qualificata dal Presidente medesimo come “ricorso” e quindi trasmessa agli organi federali competenti – oltre ad essere priva dei suddetti requisiti necessari elencati nei riferimenti normativi appena sopra richiamati –, non conteneva alcuna specificazione delle presunte irregolarità, né alcuna indicazione della necessaria prova di resistenza, al fine di verificare se la illegittimità denunciata avesse concretamente influito sui risultati elettorali (cfr., tra le molte, Cons. Stato, V Sez., 16 marzo 2016, n. 1067; ID., 11 febbraio 2016, n. 610; TAR Piemonte, 17 luglio 2015, n. 1224).
- Di talché una mera istanza esplorativa non può costituire un rituale ricorso elettorale, né i requisiti mancanti del ricorso introduttivo possono ritenersi sufficientemente integrati dalle sole contestazioni formali, peraltro controverse, relative alla asseverazione di conformità, come sollevate dalla ricorrente alla udienza del 27 marzo 2017.
- Il Collegio ritiene, pertanto, che la inammissibilità del ricorso non derivi tanto dalla novità della domanda di nullità delle operazioni elettorali, che secondo la Corte Federale d’Appello sarebbe stata presentata per la prima volta solo in secondo grado, quanto piuttosto dalla assenza di alcun rituale ricorso introduttivo, che costituisce vizio originario non suscettibile di successiva sanatoria.
- La peculiarità della questione e la sopra proposta correzione della motivazione della decisione della Corte Federale gravata dal presente ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport giustificano l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanza dello Sport Terza Sezione
Respinge il ricorso, procedendo alla correzione della decisione n. 4/2017 della Corte d’Appello Federale FPI, come in motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 settembre 2017.
Il Presidente Il Relatore
F.to Massimo Zaccheo F.to Roberto Carleo
Depositato in Roma, in data 20 dicembre 2017.
Il Segretario
F.to Alvio La Face