F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 16/TFN-SVE del 31 Gennaio 2017 (dispositivo) RECLAMO N°. 90 DELLA SOCIETÀ SS Ischia Isola Verde SRL CONTRO LA SOCIETÀ Sporting Casoria AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 219 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE Belmonte Carmine), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

RECLAMO N°. 90 DELLA SOCIETÀ SS Ischia Isola Verde SRL CONTRO LA SOCIETÀ Sporting Casoria AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 219 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE Belmonte Carmine), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Con ricorso n. 219 del 30.06.2016, pervenuto il 1 luglio 2016, la Società Sporting Casoria 1988 adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società SS Ischia Isolaverde a r.l. al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato il calciatore Belmonte Carmine, nato il 5.12.1998, con vincolo “giovane dilettante” in data 18.9.2015 e con riferimento alla stagione sportiva 2012/2013 in cui il calciatore venne per l’ultima volta tesserato da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con delibera in C.U. 3/E del 27.10.2016 la Commissione Premi, accertata l’attendibilità della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società SS Ischia Isolaverde a r.l. al pagamento della somma di6.585,30, di cui4.878,00 alla Società Sporting Casoria 1988 a titolo di premio di preparazione quale penultima titolare del vincolo annuale, ed1.707,30 alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 22.11.2016, la Società SS Ischia Isolaverde a r.l. proponeva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale.

Nel ricorso l’appellante deduceva l’infondatezza della pretesa in quanto a suo dire il riconoscimento del premio di preparazione sarebbe avvenuto sulla base del tesseramento che la Sporting Casoria 1988 avrebbe effettuato per la stagione sportiva 2011/2012 e quindi oltre le tre stagioni antecedenti al tesseramento come giovane dilettante avvenuto il 18.9.2015.

La ASD SC Sporting Casoria (già Sporting Casoria 1988) controdeduceva evidenziando di avere avanzato la pretesa come penultima titolare del vincolo annuale per la stagione 2012/13 il cui cartellino di tesseramento è stato trasmesso alla Commissione Premi nel corso del procedimento.

Il reclamo è stato quindi esaminato nella riunione del 31 gennaio 2017 e deve essere rigettato perché infondato.

Invero, ancorché la Commissione Premi abbia erroneamente fatto riferimento al tesseramento del calciatore Belmonte ad opera della Sporting Casoria 1988 per la stagione sportiva 2011/2012, in realtà la pretesa avanzata da quest’ultima si riferisce al tesseramento con vincolo annuale fatto sempre dalla medesima Società anche per la successiva stagione 2012/13. Ciò lo si desume dalla chiara specificazione contenuta nel ricorso introduttivo del 30.6.2016 e dal fatto che con raccomandata 30.4.2016 la Società ricorrente ha trasmesso, a richiesta della Commissione Premi, anche il cartellino n. 412061 relativo alla stagione sportiva 2012/2013.

Muovendo da tale premessa, se si considera che il primo tesseramento pluriennale è avvenuto nel corso della stagione sportiva 2015/16, da che a tenore dell’art. 96 NOIF sono da prendere in considerazione, agli effetti del “premio di preparazione”, le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco delle precedenti ultime tre stagioni, vale a dire nel caso di specie le stagioni sportive 2014/15, 2013/14 e 2012/13.

Orbene, dall’esame dello Storico del calciatore Carmine Belmonte emerge che lo stesso è stato tesserato con vincolo annuale per ultimo dalla Società Puteolana nelle stagioni 2014/15 e 2013/14, ed in precedenza dallo Sporting Casoria per la stagione 2012/13. Quest’ultima Società ha quindi diritto a pretendere il premio di preparazione come penultima titolare del vincolo annuale, come del resto rettamente riconosciuto dalla Commissione Premi.

Il reclamo và, pertanto, rigettato e confermata la delibera della Commissione Premi che và, però, corretta nella parte in cui fa riferimento al cartellino n. 022931 riferito alla stagione sportiva 2011/12, in luogo del cartellino n. 412061 relativo alla stagione sportiva 2012/13.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società SS Ischia Isola Verde Srl e, per l’effetto, conferma, con la precisazione indicata in motivazione, l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

 

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