F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 16/TFN-SVE del 31 Gennaio 2017 (dispositivo) RECLAMO N°. 58 DELLA SOCIETÀ ASD PRO PATRIA CONTRO LA SOCIETÀ ASD SPORTING CLUB LECCE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 122 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CURRI ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

RECLAMO N°. 58 DELLA SOCIETÀ ASD PRO PATRIA CONTRO LA SOCIETÀ ASD SPORTING CLUB LECCE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 122 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CURRI ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Con ricorso n. 122 del 14.06.2016 la Società ASD Sporting Club Lecce adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD Pro Patria al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF, per avere quest’ultima tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2014/2015, il calciatore Curri Alessio, nato il 09.12.1998.

Con decisione pubblicata nel C.U. 2/E del 26.09.2016 la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD Pro Patria al pagamento della somma di1.869,90, di cui1.626,00 in favore della Società ASD Sporting Club Lecce a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore ed243,90 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale decisione, con tempestivo atto del 09.11.2016, la Società ASD Pro Patria ha proposto una sintetica impugnazione, dinanzi a questo Tribunale, deducendo così testualmente: “(…) - la Società non ha ricevuto la raccomandata in epigrafe il 14/06/2016 e non ha ricevuto neanche la giacenza della stessa;

- il giocatore é stato tesserato il 17/12/2015 ed svincolato nel luglio 2016;

- il calciatore é stato tesserato dall’ottobre 2013 al giugno 2014 e dal settembre 2014 al giugno 2015 con la Società ASD Sporting Club Lecce.

Pertanto, la Società ASD Sporting Club Lecce non può più chiedere tale premio, in quanto il vincolo è di soli 8 mesi (…)”.

La Società ASD Sporting Club Lecce non ha depositato controdeduzioni poiché non ricevuto la notifica del ricorso.

Il ricorso, esaminato nella riunione del 31.01.2017, è infondato e va rigettato.

È noto che, in tema di atti processuali, il legislatore ha previsto che i reclami e i ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e i termini fissati dall’art. 38 CGS. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata contestualmente, all’eventuale controparte (art. 33, comma 5, CGS).

Nel caso di specie tali prescrizioni non risultano eseguite dall’ASD Pro Patria, poiché in atti non vi è prova della notifica del ricorso alla controparte (ASD Sporting Club Lecce).

Il ricorso pertanto, seppur tempestivamente proposto, deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Pro Patria e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

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