F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 16/TFN-SVE del 31 Gennaio 2017 (dispositivo) RECLAMO N°. 52 DELLA SOCIETÀ TORINO FC SPA CONTRO LA SOCIETÀ ASDC ANSPI MONTEGROSSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 202 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TASSONE LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

RECLAMO N°. 52 DELLA SOCIETÀ TORINO FC SPA CONTRO LA SOCIETÀ ASDC ANSPI MONTEGROSSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 202 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TASSONE LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Con reclamo notificato in data 25.10.2016, la Società Torino Football Club Spa ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 2/E del 26.9.2016, e comunicata in data 11.10.2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della ASDC ANSPI Montegrosso, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione per il calciatore Lorenzo Tassone.

La Società Torino Football Club Spa, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito la non debenza del premio di preparazione, in quanto nella stagione precedente (2014/15) a quella del tesseramento con vincolo "giovane di serie" (2015/16), il calciatore Tassone era tesserato solo in data 27.5.2015 e che pertanto il tesseramento - intervenuto a stagione quasi conclusa - sarebbe avvenuto solamente in ottica "preliminare" rispetto al tesseramento per la stagione successiva. Pertanto, sostiene la Società appellante che la stagione sportiva 2014/15 non possa essere presa in considerazione ai fini del computo del premio di preparazione.

In via subordinata, la Società Torino Football Club Spa eccepiva a) che ai fini del computo del premio di preparazione non si dovrebbe considerare la stagione sportiva 2011/12 in quanto il calciatore risultava tesserato a stagione iniziata, in data 9.9.2011, e conseguentemente non verrebbe soddisfatto il presupposto di cui all'art. 96 comma 2 NOIF secondo il quale "il vincolo del calciatore per almeno una stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio" e b) che la ASDC ANSPI Montegrosso non può considerarsi quale unica titolare del vincolo annuale, in quanto il calciatore veniva tesserato dal Torino Football Club Spa in data 17.12.2013, a stagione sportiva 2012/13 in corso, contribuendo in tal modo quest'ultima Società alla sua preparazione.

La Società resistente inoltrava le controdeduzioni nelle quali, in via preliminare e pregiudiziale, eccepiva la tardività della proposizione dell'appello, notificato oltre il termine perentorio dei sette giorni dal ricevimento della comunicazione della sentenza impugnata, così come previsto dall'art. 30 comma 33 CGS.

In via subordinata, nel merito, confermava il proprio diritto al percepimento del premio di preparazione in questione, rilevando l'infondatezza delle doglianze poste dalla controparte a fondamento del gravame in questione.

La vertenza veniva decisa nella riunione del 31 gennaio 2017. L'appello è inammissibile in quanto proposto tardivamente.

Infatti, ai sensi dell'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, il gravame deve essere proposto entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata.

Per completezza, si precisa come, anche nel merito, in ogni caso, l'appello in esame non avrebbe meritato accoglimento. Infatti, le doglianze poste a supporto del gravame dalla Società Torino Football Club Spa risultano tutte irrilevanti e prive di fondamento, come anche rilevato dalla ASDC ANSPI Montegrosso nelle sue controdeduzioni.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società Torino FC Spa e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

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