F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 23/TFN-SVE del 05 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 22/TFN-SVE del 30 Marzo 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 124 DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SCHETTINO ALBERTO, PUBBLICATA NEL C.U. 195/CAE – LND DEL 10 GENNAIO 2017.
RECLAMO N°. 124 DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SCHETTINO ALBERTO, PUBBLICATA NEL C.U. 195/CAE - LND DEL 10 GENNAIO 2017.
Con ricorso del 5.9.16 l’atleta Alberto Schettino adiva la Commissione Accordi Economici per ivi sentirsi ottenere la condanna della Football Club Grosseto SSD Srl al pagamento della somma di € 8.752,72, quale saldo sul complessivo dovuto nell’accordo economico del 18.1.15 per complessivi € 25.822,00, convenuto per la stagione 2015/2016.
La Football Club Grosseto SSD Srl si costituiva con memoria del 30.9.16 contestando la domanda, richiedendo la sospensione del giudizio, posto che nei confronti di alcuni atleti, tra i quali anche lo Schettino, sarebbe stato prendente un procedimento disciplinare a seguito di denuncia della stessa Società resistente e avente ad oggetto asserite dichiarazioni alla stampa lesive nei confronti della Società resistente con le quali gli stessi avrebbero accusato la Società di non corrispondere quanto convenuto negli accordi economici.
Nel merito assumeva il pagamento della somma di € 21.505,46, con conseguente riduzione dell’importo ancora dovuto a € 2.028,63.
La difesa dell’atleta contestava con propria memoria del 6.10,16, ricordando che, ai sensi dell’art 25 RLND, i pagamenti devono essere provati con quietanza datata e firmata, e precisando che l’effettivo suo credito doveva intendersi riconfermato in € 8.752,72.
Alla udienza del 17.11.16 l’atleta riconosceva alcuni dei pagamenti eseguiti ed esibiti, confermando il residuo proprio credito, ed escludendo qualsiasi ulteriore corresponsione da parte della Società.
In data 30.11.16 la Società resistente depositava una serie di documenti bancari e contabili asseritamente attestanti i pagamenti avvenuti, e tali da dimostrare che la pretesa dell’atleta sarebbe stata di importo inferiore; tra di essi depositava contratto di locazione e accordo di accollo da parte della Società, relativamente a quota parte del canone locatizio, cui allegava anche documenti attestanti il pagamento.
Con propria memoria del 13.12.16 la difesa dell’atleta contestava la tardività, e quindi l’inammissibilità della produzione della Società resistente, in aperto spregio ai termini tassativi previsti, dall’art 25 bis comma 6 RLND, in gg 30 dalla comunicazione del ricorso introduttivo. Contestava altresì la irrilevanza della suddetta documentazione perché non conforme alle norme (art 25 bis comma 5 RLND) in materia di quietanze.
All’udienza del 10.1.17, la Commissione Accordi Economici con decisione N. prot. 33 /CAE 2016/2017 del 10.1.17 accertata la regolarità e legittimità della documentazione, la tardività delle produzioni effettuate dalla Football Club Grosseto SSD Srl, nonché l’irrilevanza ai fini del giudizio della lamentata pendenza del procedimento innanzi alla PF, limitato a soli profili disciplinari, riteneva come dovuta la somma di € 8.752,72, e per l’effetto condannava la Football Club Grosseto SSD Srl al pagamento della relativa somma.
In data 10.1.17 la decisione veniva comunicata via pec alla Football Club Grosseto SSD Srl, che la appellava con atto comunicato in data 11.1.17.
Richiedeva parte appellante la necessità di sospendere sia l’esecutorietà della sentenza, posto che essa sarebbe stata condannata al pagamento di una somma rilevante e superiore a € 26.000 a seguito del disposto di alcune sentenze che la vedevano soccombente rispetto a altrettante pretese economiche di propri tesserati. Ribadiva la necessità di sospendere il giudizio in attesa dell’esito del giudizio disciplinare da essa introdotto innanzi alla PF; nel merito ribadiva l’avvenuto pagamento di buona parte delle somme pretese dall’atleta Alberto Schettino.
Concludeva per la riforma della sentenza, ove non accolte le richieste preliminari avanzate nell’atto di appello.
Si costituiva l’atleta Alberto Schettino il quale precisava che ai sensi dell’art 94 comma 7 NOIF, la sentenza non era esecutiva, sicché la richiesta preliminare si manifestava inammissibile, Contestava la richiesta di sospensione del giudizio, e ribadiva la tardività delle produzioni documentali effettuate in I grado e riproposte in appello.
All’udienza del 30.3.17 la vertenza veniva decisa.
L’appello è manifestamente infondato e come tale va rigettato.
Il Tribunale Federale ha preventivamente verificato la regolarità dell’accordo economico invocato e in tal senso il dipartimento Regionale della LND rimetteva accordo economico tempestivamente e validamente depositato il 31.8.15 sottoscritto il 18.8.15.
Vanno analizzate poi le questioni preliminari avanzate dalla appellante, relative alla sospensione della esecutorietà della sentenza e alla sospensione del giudizio.
Relativamente alla prima, coglie nel segno la difesa dell’atleta laddove, richiamando l’art 94 comma 7 NOIF, ricordava che l’obbligo nasce soltanto con la pronuncia definitiva; quanto alla seconda riteneva assai corretta la riflessione dell’organo di prime cure, che sottolineava la stretta rilevanza disciplinare del procedimento aperto dalla PF, senza alcuna interferenza con quanto qui dedotto.
Superate tali richieste, in quanto inammissibili, nel merito l’appello è parimenti infondato. La documentazione prodotta da controparte con la memoria del 30.11.16 è tardiva; essa avrebbe dovuto integrare quanto prodotto e riconosciuto dall’atleta entro i termini di 30 gg dalla notifica del ricorso introduttivo, e comunque anteriori alla udienza del 17.11.16, per dimostrare le somme asseritamente da questi ricevute a vario titolo nel corso di rapporto.
La norma, relativa alla scansione degli incombenti per ciascuna parte è tassativa, e i documenti e gli atti depositati dopo la scadenza di ciascun termine sono inammissibili e tardivi; il deposito avvenuto soltanto il 30.11.16 e addirittura dopo l’udienza del 17.11.16 deve considerarsi tardivo, i documenti estranei al giudizio e come tali espunti; la CAE ha ben giudicato sul punto, sicché la decisione impugnata è assolutamente corretta e formata e fondata sul materiale probatorio tempestivamente depositato in atti.
Alla soccombenza seguono le spese.
Tutto quanto sopra premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società FC Grosseto SSD a rl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.
Liquida le spese di lite in favore del calciatore Schettino Alberto in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa.
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