F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 24/TFN-SVE del 04 Maggio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 125 DELLA SOCIETÀ ASD FBC FINALE CONTRO LA SOCIETÀ CARPI FC 1909 SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 208 PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE JAWO LAMIN), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.
RECLAMO N°. 125 DELLA SOCIETÀ ASD FBC FINALE CONTRO LA SOCIETÀ CARPI FC 1909 SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 208 PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE JAWO LAMIN), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.
Con atto 19 gennaio 2017, la ASD FBC Finale ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Premi, emessa in data 15.12.2016, con la quale è stata rigettata la richiesta del premio di addestramento e formazione tecnica ex art. 99 NOIF da essa reclamante richiesto alla Carpi FC 1909 Srl, in seguito al tesseramento da parte di quest’ultima del calciatore Lamin Jawo, nato in Gambia il 15.3.1995.
Assume la reclamante Società che la Commissione Premi avrebbe errato nell’applicare pedissequamente il comma 1 bis, dell’art. 99 NOIF, limitandosi a denegare la certificazione del premio in quanto il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non era più tesserato per la Società dilettantistica richiedente.
Andrebbe invece considerato che l’art. 40 quater, cpv 1.2, terzo paragrafo NOIF, prevede che in ipotesi di calciatore extracomunitario, come in questa caso, il tesseramento può durare un solo anno, cessando la validità del vincolo al termine della stagione sportiva.
Ne deriverebbe che in presenza di calciatori extracomunitari, le Società dilettantistiche non potrebbero mai accedere al premio di addestramento e formazione tecnica ex art. 99 bis NOIF. Invoca, quindi, la ASD FBC Finale la disapplicazione dell’art. 99 NOIF, comma 1 bis, al fine di evitare evidente situazioni di disparità di trattamento in danno delle Società dilettantistiche.
Chiede, quindi, la reclamante Società, l’annullamento della impugnata decisione e il riconoscimento del premio di addestramento e formazione tecnica per il calciatore Lamin Jawo. La Società Carpi FC 1909 Srl, ritualmente notiziata del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo la tardività del reclamo, per essere stato lo stesso proposto oltre il termine di sette giorni previsto dall’art. 99 NOIF nonchè la infondatezza dei motivi di doglianza. Deduce la resistente Società, la insussistenza del diritto al premio di addestramento e formazione tecnica, attesa la chiara disposizione contenuta nell’art. 99, comma 1 bis, NOIF, addirittura oggetto di una novella dal legislatore federale, proprio al fine di evitare facili riconoscimenti di premio non collegati alla esistenza di una effettiva attività di formazione dei calciatori.
Alla riunione del 31 marzo 2017, veniva disposta l’acquisizione della evidenza documentale della data di ricezione da parte della ASD FBC Finale del diniego di certificazione del premio.
Acquisita agli atti la suddetta attestazione, in data 4 maggio 2017 il reclamo è stato quindi discusso e deciso.
Il reclamo, ritualmente indirizzato anche al calciatore, deve essere rigettato.
In via preliminare, accertato che il diniego di certificazione è stato ricevuto dalla ASD FBC Finale in data 29.12.2016 e che il gravame è stato dalla stessa inviato in data 19 gennaio 2017, l’eccezione di tardività del ricorso va disattesa.
Trova infatti applicazione, in questo caso, l’art. 30, comma 32 del Codice di Giustizia Sportiva, da considerarsi lex specialis rispetto all’art. 99, comma 1 NOIF, che fissa per tali tipo di controversie il termine di giorni 30 per la presentazione del ricorso.
Nel merito, questo Tribunale non può che prendere atto della circostanza che al momento della introduzione del comma 1 bis dell’art. 99 NOIF sarebbe stata auspicabile una armonizzazione con l’art. 40 quater, comma 1.2. NOIF al fine di evitare la evidente disparità di trattamento, in ordine al premio di addestramento e formazione tecnica, tra Società dilettantistiche che tesserano calciatori extracomunitari e quelle che invece hanno come tesserati calciatori comunitari.
Nel contempo, tuttavia, pur auspicando una intervento del legislatore federale, è inevitabile, quanto opportuno, fare applicazione del dato normativo e ciò soprattutto in ossequio al principio della tutela dell’affidamento del terzo in buona fede.
Non è infatti revocabile in dubbio che la Società Carpi FC 1909 Srl, come peraltro dalla stessa dedotto, ha tesserato il calciatore Lamin anche in considerazione di non essere esposta alla richiesta di pagamento di premi da parte di altre Società, facendo legittimo affidamento sul dato normativo di cui all’art. 99, comma 1 bis NOIF.
Detta tutela, anche per la certezza dei rapporti economici scaturenti dalla vicende dei vincoli dei calciatori, deve prevalere sulle altre considerazioni argomentate dalla ASD FBC Finale.
Nulla in ordine alle spese del procedimento attesa la peculiarità della vicenda di carattere interpretativo.
Tanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD FBC Finale e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.
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