F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 24/TFN-SVE del 04 Maggio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 133 DELLA SOCIETÀ ASD LESNA GOLD CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD POZZOMAINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. NN. 518 e 524 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER I CALCIATORI PONTREMOLI LORENZO e SCIARRETTA FILIPPO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 26 GENNAIO 2017.
RECLAMO N°. 133 DELLA SOCIETÀ ASD LESNA GOLD CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD POZZOMAINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. NN. 518 e 524 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER I CALCIATORI PONTREMOLI LORENZO e SCIARRETTA FILIPPO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 26 GENNAIO 2017.
In data 13.02.2017, la ASD Lesna Gold Calcio proponeva reclamo cumulativo avverso la delibera della Commissione Premi di cui al C.U. n. 6/E del 26.01.2017, in relazione ai calciatori Pontremoli Lorenzo (N. 518) e Sciarretta Filippo (N. 524), con cui venivano accolti i ricorsi della ASD Pozzomaina.
Sosteneva la Società ricorrente che:
1) Quanto al calciatore Pontremoli Lorenzo, egli era stato tesserato per un solo anno per la Società richiedente e precisamente per la stagione calcistica 2014/2015, mentre nella stagione 2015/2016 era stato tesserato con la ASD Lesna Gold Calcio, per cui la ASD Pozzomaina avrebbe dovuto essere considerata come penultima Società avente diritto;
2) Quanto al calciatore Sciarretta Filippo, egli era stato tesserato per un solo anno per la Società richiedente e precisamente per la stagione calcistica 2013/2014, mentre nelle stagioni 2014/2015 e 2015/2016 era stato tesserato con la ASD Lesna Gold Calcio, per cui la ASD Pozzomaina avrebbe dovuto essere considerata come penultima Società avente diritto;
La ASD Pozzomaina non si costituiva innanzi a questo Tribunale. Il reclamo veniva deciso all’udienza del 4 maggio 2017.
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per l’avvenuta impugnazione di due decisioni diverse della Commissione Premi con un unico reclamo.
Invero, si rileva che la ASD Lesna Gold Calcio ha impugnato con un solo ed unico reclamo le due diverse ed autonome decisioni della Commissione Premi di cui al Ric. n. 518(Calciatore: Pontremoli Lorenzo) ed al ric. n. 524 (Calciatore: Sciarretta Filippo), per i quali la Società reclamante avrebbe dovuto – al contrario – procedere con il deposito di due autonomi e distinti reclami: uno avente per oggetto la decisione della Commissione Premi relativa al calciatore Pontremoli Lorenzo, ed uno avente per oggetto la decisione della Commissione Premi relativa al calciatore Sciarretta Filippo, corrispondendo per ciascuno un’autonoma tassa reclamo.
Tutto quanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Lesna Gold Calcio e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.
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