F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 24/TFN-SVE del 04 Maggio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 135 DELLA SOCIETÀ ASD AGSM VERONA CF AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE KUR LARSEN CAMILLA, PUBBLICATA NEL C.U. 228/CAE – LND DEL 10 FEBBRAIO 2017.

RECLAMO N°. 135 DELLA SOCIETÀ ASD AGSM VERONA CF AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE KUR LARSEN CAMILLA, PUBBLICATA NEL C.U. 228/CAE - LND DEL 10 FEBBRAIO 2017.

Con ricorso del 28.9.16 l’atleta Camilla Kur Larsen adiva la Commissione Accordi Economici per ivi sentirsi ottenere la condanna della ASD AGS Verona al pagamento della somma di € 6.500,00 quale saldo sul complessivo dovuto nell’accordo economico dal 15.9.15 al 30.6.16 per complessivi15.000,00, convenuto per la stagione 2015/2016. Assumeva di aver percepito la sola somma di3.000,00.

La ASD AGS Verona si costituiva tardivamente con memoria del 29.12.16 contestando la domanda, contestando la pretesa, rilevando di aver intimato all’atleta di partecipare alle attività sin dal 19.12.15, posto che la stessa aveva abbandonato le attività presso la stessa Società che lo aveva tesserato, per trasferirsi all’estero, da dove aveva postato immagini con divisa sociale di altra squadra.

Precisava di aver ricevuto comunque la richiesta ITC il 18.2 dall’atleta di aver ricevuto la comunicazione dalla Figc il successivo 25.2.16. Depositava le comunicazioni della FIGC e dell’atleta.

All’udienza del 10.1.17, la Commissione Accordi Economici con decisione n. 66/CAE 2016/2017 del 10.2.17 (Delibera della Commissione Accordi Economici n. prot. 228 /CAE 2016/2017 del 10.2.17) accertata la regolarità e legittimità della documentazione, la tardività delle difese e produzioni effettuate dalla ASD AGS Verona e per l’effetto condannava la ASD AGS Verona SSD s.r.l. al pagamento della somma di € 6.500,00.

In data 10.2.17 la decisione veniva comunicata via pec alla ASD AGS Verona, che la appellava con atto comunicato in data 14.2.17.

Richiedeva parte appellante la riforma della decisione impugnata, con riduzione dell’importo a proprio debito per3.000,00; richiamando le deduzioni svolte in I grado, ovvero la sostanziale cessazione di ogni rapporto dal 19.12.15 a seguito del suo trasferimento all’estero presso altro club in Danimarca.

Si costituiva l’atleta Camilla Kur Larsen la quale precisava di aver stipulato accordo economico per 15.000,00 relativamente alla stagione 15/16, da corrispondersi in 10 mensilità; precisava di aver richiesto il trasferimento il 25.2.16 e di aver quindi diritto alle mensilità sino al Febbraio del 2016 per un importo non saldato di6.500,00.

Contestava altresì la tardività delle memorie depositati dalla Società in I grado, oltre i 30 gg previsti dall’art 25 RLND, nelle quali la stessa assumeva la precedente interruzione del rapporto il 19.12.15 e la conseguente debenza della sola somma di3.000,00, maturata sino a quella data.

La difesa dell’atleta precisava altresì di aver contestato la comunicazione della Società del 29.12.15 e di ritenere valida, ai fini della cessazione del rapporto, la sola comunicazione di trasferimento mediante CTI con conseguente svincolo.

Concludeva per la declaratoria di tardività delle difesa dalla Società in primo grado e per il conseguente rigetto del gravame.

All’udienza del 4.5.17 la vertenza veniva decisa.

L’appello è manifestamente infondato e come tale va rigettato.

Il Tribunale Federale ha preventivamente verificato la regolarità dell’accordo economico invocato e in tal senso il dipartimento Regionale della LND rimetteva accordo economico tempestivamente e validamente depositato il 31.8.15 sottoscritto il 18.8.15.

Nel merito l’appello è infondato. Le deduzioni e la documentazione prodotta dalla Società ASD Verona AGS con la memoria del 29.12.16 sono tardive; la Società avrebbe dovuto contestare quanto  dedotto  dall’atleta  con  il  ricorso  introduttivo,  formulare  le  asserite  eccezioni  di inadempimento e documentarle, entro il termine perentorio di 30 gg dalla notifica del ricorso introduttivo, termine non rispettato.

La norma, relativa alla scansione degli incombenti per ciascuna parte è tassativa, e i documenti e gli atti depositati dopo la scadenza di ciascun termine sono inammissibili e tardivi; il deposito avvenuto soltanto il 29.12.16 deve considerarsi tardivo, i documenti vanno ritenuti estranei al giudizio e come tali espunti; la CAE ha ben giudicato sul punto, sicché la decisione impugnata è assolutamente corretta, e formata e fondata sul materiale probatorio tempestivamente depositato in atti.

Alla soccombenza seguono le spese.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD AGSM Verona CF e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE-LND. Ordina incamerarsi la tassa.

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