F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 24/TFN-SVE del 04 Maggio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 141 DELLA SOCIETÀ ASD SANTHIÀ CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ USD CITTÀ DI COSSATO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 584 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE POLLICINO RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 16 FEBBRAIO 2017.

RECLAMO N°. 141 DELLA SOCIETÀ ASD SANTHIÀ CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ USD CITTÀ DI COSSATO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 584 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE POLLICINO RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 16 FEBBRAIO 2017.

Con ricorso n. 584 del 28.12.2016 la Società USD Città di Cossano adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD Santhià Calcio per il mancato pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF per avere quest’ultima tesserato per la stagione sportiva 2015/2016 il calciatore Pollicino Riccardo, proprio tesserato nella stagione sportiva 2012/2013.

Con delibera in C.U. 7/E del 16.02.2017 la Commissione Premi, accertata l’attendibilità della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD Santhià Calcio al pagamento della somma di1.355,00, di cui1.084,00 in favore della Società USD Città di Cossano a titolo di premio di preparazione quale penultima titolare del vincolo annuale del calciatore e € 271,00 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 03/03/2017, la Società ASD Santhià Calcio ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, deducendo che la Società Cossatese non risultava essere la penultima Società titolare del cartellino in quanto il giocatore Pollicino Riccardo era stato tesserato nel settore Giovanile nel 2013-2014 per la Società ASD La Biellese (penultima Società) e nella stagione 2014-2015 per la ASD Santhià Calcio (ultima Società). Pertanto, a dire della reclamante, la Società Cossatese richiedente il premio risulterebbe la Terzultima Società di appartenenza.

A sostegno allegava lettera dalla quale risultava l’avvenuto pagamento del premio di preparazione relativo al giocatore Pollicino Riccardo alla ASD La Biellese quale penultima Società nonché  copia  della lettera A.R. inviata il 4/01/2017 alla Commissione Premi di Preparazione con la quale era stata evidenziata l'errata richiesta da parte della Società Cossatese.

La Società USD Città di Cossano, seppur regolarmente notiziata, non ha depositato controdeduzioni.

Il reclamo, esaminato nella riunione del 4 maggio 2017, è infondato e va, quindi, rigettato. Dall’esame degli atti di causa risulta, invero, che per il calciatore Pollicino Riccardo il primo tesseramento pluriennale è avvenuto nel corso della stagione sportiva 2015/16, per cui va da sé che, a tenore dell’art. 96 NOIF, sono da prendere in considerazione, agli effetti del “premio di preparazione”, le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco delle precedenti ultime tre stagioni, vale a dire nel caso di specie le stagioni sportive 2014/15, 2013/14 e 2012/13.

Orbene, dall’esame dello storico del calciatore emerge che lo stesso è stato tesserato con vincolo annuale per ultimo dalla stessa Società reclamante nella stagione 2014/15, dalla ASD La Biellese nella stagione 2013/14 ed in precedenza dalla USD Città di Cossano per la stagione 2012/13.

Quest’ultima Società ha, quindi, diritto a pretendere il premio di preparazione come penultima titolare del vincolo annuale, come del resto correttamente riconosciuto dalla Commissione Premi in ragione del fatto che, avendo la appellante tesserato successivamente alla ASD La Biellese ed alla USD Città di Cossano, per la stagione 2014/2015, il calciatore ma con vincolo annuale e per il periodo sino al tesseramento pluriennale avvenuto per la stagione 2015/2016, la USD Città di Cossano è comunque correttamente stata indicata come penultima Società avente diritto al premio

Il reclamo deve essere, pertanto, rigettato e confermata la delibera della Commissione Premi.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Santhià Calcio e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

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