CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta coni.it – atto non ufficiale – Decisione n.10 del 08/03/2018 –Procura Generale CONI/Federazione Italiana Rugby/Procura Federale FIR/Giovanni Amore/Fulvio Lorigiola/Roberto Zanovello/Marzio Innocenti Procura Federale FIR/Federazione Italiana Rugby/Giovanni Amore/Fulvio Lorigiola/Roberto Zanovello/Marzio Innocenti Roberto Zanovello/Federazione Italiana Rugby Giovanni Amore/Federazione Italiana Rugby Fulvio Lorigiola/Federazione Italiana Rugby

Decisione n. 10

 

Anno 2018

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

 

 

composta da

 

Dante DAlessio - Presidente

Stefano Bastianon - Relatore

Giovanni Iannini - Componente

Laura Santoro - Relatore estensore

Alfredo Storto - Relatore 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

 

DECISIONE

 

 

 

nei giudizi riuniti e iscritti:

 

 

 

al R.G. ric. n. 3/2018, presentato, in data 10 gennaio 2018, dalla Procura Generale dello Sport presso il Coni, in persona del Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, e del Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, contro la Federazione Italiana Rugby (FIR), nonché nei confronti della Procura Federale FIR e dei sigg. Giovanni Amore, Fulvio Lorigiola, Roberto Zanovello e Marzio Innocenti;

 

 al R.G. ric. n. 4/2018, presentato, in data 12 gennaio 2018, dalla Procura Federale della Federazione Italiana Rugby (FIR), a firma del Procuratore Federale, avv. Salvatore Bernardi;

 al R.G. ric. n. 5/2018, presentato, in data 12 gennaio 2018, dal sig. Roberto Zanovello, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Alessandro Diddi;

 

 al R.G. ric. n. 6/2018, presentato, in data 12 gennaio 2018, dal sig. Giovanni Amore, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Biasiolo;

 

 al R.G. ric. n. 7/2018, presentato, in data 12 gennaio 2018, dal sig. Fulvio Lorigiola, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Biasiolo;

 

 

tutti vertenti sull’impugnazione della decisione, n. 1 s.s. 2017/2018, emessa in data 5 dicembre 2017 e depositata il successivo 14 dicembre, con la quale la Corte Federale di Appello della FIR, in parziale accoglimento dell'appello proposto dai signori Amore, Innocenti, Lorigiola e Zanovello, ha riformato la decisione del Tribunale Federale FIR n. 3, s.s. 2017/2018, pubblicata il 18 ottobre 2017, e, per l'effetto, ha dichiarato inammissibile l’appello del sig. Innocenti ed ha rideterminato le sanzioni, a carico dei sigg. Amore, Lorigiola e Zanovello, nella misura di mesi quattro di interdizione ciascuno, in luogo dell'interdizione per mesi sei, a carico dei signori Amore e Lorigiola, e dell’interdizione per mesi diciotto a carico del sig. Zanovello, per la violazione dell'art. 20, comma 2, R.G. FIR e degli artt. 4, 5, 7 e 9 del Codice Etico della FIR;

 

 

disposta la trattazione congiunta dei ricorsi di cui in epigrafe per connessione soggettiva e oggettiva;

 

 

viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell'udienza del 12 febbraio 2018, per la Procura Generale dello Sport, il Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi ed il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani; per la Procura Federale della Federazione Italiana Rugby (FIR), l’avv. Salvatore Bernardi; per la Federazione Italiana Rugby, l’avv. prof. Guido Valori; per il sig. Zanovello, l’avv. Filippo Scoca, giusta delega all’uopo ricevuta dallavv. prof. Alessandro Diddi; per i sigg. Amore e Lorigiola, l’avv. Alessandro Biasiolo;

 

 

uditi, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, i relatori Prof.ssa Laura Santoro, Cons. Alfredo Storto, Prof. Stefano Bastianon.

Ritenuto in fatto

 

 

 

  1. La Procura Federale della FIR ha deferito i signori Giovanni Amore, Fulvio Lorigiola, Roberto Zanovello e Marzio Innocenti per aver propalato atti ed informazioni relative ad un procedimento disciplinare in corso, di cui erano venuti a conoscenza, e per aver modificato, anche solo parzialmente, documenti specificamente loro richiesti dal Procuratore Federale, oltre che per non aver prestato adeguata collaborazione per la corretta applicazione della normativa vigente.
  2. All’esito del giudizio di 1° grado, il Tribunale Federale FIR, con decisione n. 3, s.s. 2017/2018, pubblicata il 18 ottobre 2017, ha condannato i signori Amore e Lorigiola alla sanzione di mesi sei di interdizione ed il sig. Zanovello alla sanzione di anni uno e mesi sei. Ha dichiarato, invece, di non doversi procedere nei confronti del sig. Innocenti, non risultando alcun elemento di responsabilità al momento della formulazione del capo di incolpazione.
  3. La decisione è stata impugnata dagli interessati davanti alla Corte dAppello Federale che, con la decisione n. 1 s.s. 2017/2018, emessa il 5 dicembre 2017 e depositata il 14 dicembre 2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Marzio Innocenti e, superate le eccezioni difensive relative al difetto di giurisdizione e all’estinzione del procedimento per la decorrenza dei termini, ha accolto parzialmente il reclamo dei signori Amore, Zanovello e Lorigiola, rideterminando le sanzioni irrogate nei loro confronti in mesi quattro di interdizione ciascuno.
  4. La decisione della Corte Federale di Appello della FIR è stata impugnata davanti al Collegio di Garanzia dello Sport con cinque distinti ricorsi, proposti rispettivamente dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, dalla Procura Federale della FIR e dai signori Amore, Zanovello e Lorigiola.
  5. La Procura Generale dello Sport ha, in particolare, sostenuto l’avvenuta estinzione del procedimento, per la decorrenza dei termini previsti dall’art. 76, commi 1 e 4, Reg. Giustizia FIR, in quanto il provvedimento del Tribunale Federale sarebbe intervenuto decorsi 90 giorni dall’esercizio dell’azione disciplinare (avvenuta in data 9 marzo 2017). La CFA della  FIR avrebbe quindi errato, secondo la Procura, nel considerare quale dies a quo il giorno di trasmissione del relativo atto di deferimento al Tribunale Federale (avvenuto in data 13 marzo 2017) e nel ritenere, pertanto, il provvedimento emesso entro i termini di cui all’art. 76, commi 1 e 4, del Reg. Giustizia FIR.

La Procura Generale dello Sport ha poi sostenuto anche l’erroneità della decisione per l’omessa e/o insufficiente motivazione sulla responsabilità degli incolpati. In particolare, perché il sig. Amore si sarebbe limitato ad esercitare il proprio diritto di difesa, il sig. Zanovello si sarebbe limitato  a  trasmettere  all’avv.  Lorigiola  la  documentazione  concernente  il  procedimento disciplinare ricevuta dal sig. Amore e per la palese contraddittorietà della decisione presa nei confronti del sig. Lorigiola.

6.1.   Si oppone al ricorso la FIR che ne ha sostenuto l’inammissibilità, in quanto anzitutto la legittimazione al ricorso spetterebbe alla Procura e non al Procuratore Generale e, in secondo luogo, in quanto la Procura Generale dello Sport presso il CONI potrebbe esclusivamente sostenere in giudizio le conclusioni svolte dalla Procura Federale nei giudizi endofederali e non, come nel caso di specie, formulare domande in contrasto con le conclusioni della Procura Federale e adesive alle istanze dei sanzionati.

7    La decisione della Corte Federale di Appello della FIR è stata poi impugnata dalla Procura Federale, che ha contestato le ragioni che hanno condotto alla rideterminazione delle sanzioni, sostenendo che la CFA ha errato nell’individuare i documenti ritenuti rilevanti per la condanna.

Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Rugby evidenziando il contrasto tra le richieste della Procura Federale e quelle avanzate nel suo ricorso dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI.

Si sono costituiti nel giudizio, per opporsi alle richieste della Procura Federale, i signori Amore e Lorigiola.

8   La decisione della Corte Federale di Appello della FIR è stata infine impugnata, con tre distinti ricorsi, dai sanzionati sigg. Zanovello, Amore e Lorigiola.

8.1.  Il signor Zanovello ha sostenuto l’estinzione del procedimento disciplinare, per la violazione dell’art. 76, n. 1, Reg. Giustizia FIR, l’errata interpretazione dell’art. 20 Reg. Giustizia FIR, che riguarderebbe solo il divieto di fornire informazioni a terzi estranei alla Federazione, non applicabile pertanto al caso di specie, l’omessa e/o insufficiente motivazione sulla responsabilità degli incolpati.

8.2.   I signori Amore e Lorigiola hanno sostenuto anche loro l’estinzione del giudizio per la decorrenza dei termini di cui allart. 76 Reg. Giustizia FIR, evidenziando, peraltro, anche l’illegittimità della sospensione del procedimento disposta il 17 maggio 2017. In secondo luogo, hanno sostenuto la tardividell’atto di deferimento emesso dal Procuratore Federale e, infine, l’insussistenza dei presupposti nonché il difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’esimente prevista dall’art. 5 Reg. Giustizia FIR.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

  1. Tutti i ricorsi possono essere riuniti, in applicazione del principio del simultaneus processus, tenuto  conto  delle  evidenti  ragioni  di  connessione  soggettiva  e  oggettiva  che  legano  le impugnazioni rivolte avverso la medesima decisione della Corte Federale d'Appello della FIR del 5 dicembre 2017.
  1. Ciò posto, anche in ossequio al principio di governo dellordine delle questioni, incarnato dal brocardo della «ragione più liquida», la Sezione ritiene opportuno esaminare innanzitutto i ricorsi spiegati dai singoli tesserati, Zanovello, Amore e Lorigiola che hanno posto in prima battuta la questione dell’intervenuta estinzione del procedimento disciplinare avviato a loro carico, per essere spirati i termini previsti dall’art. 76, commi 1 e 4, Reg. Giustizia FIR.
  2. Il motivo di ricorso sollevato dai sigg. Zanovello, Amore e Lorigiola (ed anche dalla Procura Generale dello Sport), in ordine all’avvenuta estinzione del procedimento per decorrenza dei termini previsti dall’art. 76, Reg. Giustizia FIR, merita accoglimento per le seguenti ragioni.
    1. 1.  Come è noto, l’art. 38 CGS dispone, al 1° comma, che Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dellazione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dallart. 33, comma 2, e, al 4° comma, che se detto termine non è osservato il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche dufficio, se lincolpato non si oppone”.

Analoga disposizione è ripetuta all’art. 76, 1° e 4° comma, del Regolamento di Giustizia della FIR.

    1. 2.  Tre questioni assumono rilievo nellinterpretazione della norma de qua: quella relativa al significato da assegnare allespressione pronuncia della decisione”, quella relativa alla natura perentoria, ovvero ordinatoria, del termine di novanta giorni, e, infine, quella relativa all’identificazione in concreto delladata di esercizio dellazione disciplinare”, quale dies a quo di decorrenza di tale termine.
    2. 3.   Con riguardo alla prima questione va osservato che, secondo l’indirizzo ermeneutico espresso dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia (decisioni 22 marzo 2016, n. 13, 11 ottobre 2016, n. 46, 7 marzo 2017, n. 19, e, da ultimo, 1° giugno 2017, n. 42), al quale si intende dare continuità, ai fini della individuazione del termine per lesercizio e la conclusione dellazione disciplinare (…) il momento in cui la decisione dellorgano giudicante è pronunciata è quello in cui, allesito della camera di consiglio, la decisione è stata adottata e sottoscritta (anche solo nel dispositivo) dal Presidente e dal relatore del collegio giudicante. E di tale data fa fede, fino a querela di falso, la sottoscrizione degli organi giudicanti. Costituisce poi un necessario adempimento, immediatamente successivo, quello del deposito della decisione presso la Segreteria che provvede poi alla sua tempestiva pubblicazione”.
    3. 4.   Con riguardo alla seconda questione, questo Collegio osserva che non è condivisibile l’assunto secondo cui il termine di 90 giorni per la pronuncia del Tribunale Federale avrebbe natura ordinatoria, così come ha sostenuto la FIR ripetendo il testo della decisione della CFA, ma sostituendo l’aggettivo ordinario”, impiegato da questultima, con l’aggettivo ordinatorio. Secondo  l’indirizzo  ermeneutico  univocamente espresso  dal  Collegio di  Garanzia,  i  termini previsti dallart. 38, 1° e 2° comma, CGS hanno natura perentoria (in questo senso, si sono espresse la II Sezione, con la decisione 21 novembre 2016, n. 58, la I Sezione, con la decisione 6 luglio 2016, n. 27, questa stessa Sezione con la decisione 8 maggio 2017, n. 34 e, da ultimo, incidentalmente, le Sezioni Unite con la decisione 9 agosto 2017, n. 59). La perentorietà dei termini stabiliti dall’art. 38 CGS, come affermato nella richiamata decisione n. 27/2016, è in perfetta armonia con i principi generali della Giustizia Sportiva che prevedono, espressamente, la massima restrizione dei tempi per la risoluzione delle controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare allincalzare di qualificazioni, tornei, campionati, ecc..
    1. 5.  Con riguardo alla terza questione, relativa all’identificazione del dies a quo di decorrenza del termine di 90 giorni, non è condivisibile l’interpretazione offerta dalla FIR secondo cui la data di esercizio dellazione disciplinare consisterebbe nella data in cui latto di deferimento perviene al Tribunale Federale secondo le modalipreviste dal Regolamento”. A fondamento di questa interpretazione la FIR osserva che una diversa interpretazione (che tenga conto della data indicata in calce allatto di deferimento) sarebbe del tutto irragionevole, comprimendo i termini a disposizione del Giudice per il compimento dellattività senza che questultimo sia a conoscenza del proprio obbligo”; ed aggiunge, poi, che il termine di cui si tratta non è posto a salvaguardia della parte incolpata in quanto non è un termine a difesa, ma solo a salvaguardia dellautonomia del Giudice Sportivo (…) affinché si attui il principio di celerità”.

In proposito questo Collegio osserva che il principio di celerità, cui la norma de qua è ispirata, è posto certamente a salvaguardia del sistema ordinamentale sportivo e, correlativamente, i tempi della giustizia sportiva si devono armonizzare allincalzare di qualificazioni, tornei, campionati” (così la decisione n. 27/2016 già richiamata).

Questo enunciato, tuttavia, conduce a conclusioni opposte a quelle formulate dalla FIR, dipendenti da unerrata prospettiva di osservazione che pone la Procura Federale ed il Tribunale su due piani diversi e non già su uno stesso piano di continuità dell’azione disciplinare.

Al riguardo, va, altresì, osservato che le disposizioni contenute all’art. 38 CGS (come affermato nella decisione 21 novembre 2016, n. 58, sopra richiamata), “nel prevedere che tra lesercizio dellazione disciplinare e la decisione debba intercorrere un termine non superiore a novanta giorni, sono evidentemente poste a tutela della posizione dellincolpato. La ratio immanente a tale previsione deve essere infatti individuata nel diritto dellincolpato a non restare in una situazione di incertezza e a vedere definita la propria posizione entro un termine determinato e ragionevole, termine al quale deve riconoscersi natura perentoria proprio in quanto previsto a tutela e garanzia dellaccusato che, al contrario, resterebbe soggetto indeterminatamente o, comunque, per un tempo eccessivamente lungo allaccusa e alla possibilità di essere sottoposto a sanzione. Vengono in rilievo le fondamentali esigenze di certezza e ragionevole durata dei tempi di definizione dei procedimenti disciplinari, espressamente riconosciute nel CGS (art. 2, co. 3), le quali sarebbero inevitabilmente disattese da uninterpretazione della disciplina di riferimento che consentisse, allopposto, di lasciare il soggetto accusato in attesa, “sine die, della decisione”.

    1. 6.   Sulla base delle superiori considerazioni, in conclusione, tenuto conto che la Procura Federale ha proceduto al deferimento degli incolpati il 9 marzo 2017 e che la decisione è stata pronunciata il 10 ottobre 2017, pur calcolando i giorni di sospensione intercorsi, risulta superato il termine perentorio di 90 giorni, di cui agli artt. 38, 1° comma, CGS e 76, 1° comma, Reg. Giust. FIR, e, conseguentemente, il procedimento disciplinare per cui è causa va dichiarato estinto.

Va osservato, per completezza, che la dichiarazione di estinzione del procedimento disciplinare travolge tutto il giudizio nella sua interezza, a far data dall’avvio dell’azione disciplinare, comprendente, quindi, sia il primo che il secondo grado, non determinandosi alcuna reviviscenza degli effetti delle sentenza di primo grado.

  1. Laccoglimento dei ricorsi proposti dai tesserati Zanovello, Amore e Lorigliola, con la conseguente dichiarazione di estinzione del procedimento disciplinare avviato a loro carico, comporta l’improcedibilità delle impugnative pure interposte dalla Procura Generale dello Sport e dalla Procura Federale della FIR, in quanto la radicale e definitiva chiusura di quel procedimento determina il venir meno dellinteresse di queste ulteriori ricorrenti all’esame di ogni diverso specifico motivo di impugnazione da esse formulato.

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

 

disposta la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe per connessione soggettiva e oggettiva;

Accoglie i ricorsi iscritti al R.G. ricorsi n. 5/2018 (Zanovello/FIR), n. 6/2018 (Amore/FIR) e n. 7/2018 (Lorigiola/FIR) e, per l’effetto, dichiara estinto il procedimento disciplinare a carico dei ricorrenti.

 

 

Dichiara improcedibili i ricorsi iscritti al R.G. ricorsi n. 3/2018 (Procura Generale dello Sport/FIR e altri) e n. 4/2018 (Procura Federale FIR/FIR e altri).

 

 

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 12 febbraio 2018.

 

 

Il Presidente                                                                                    Il Relatore Estensore

F.to Dante D’Alessio                                                                       F.to Laura Santoro

 

 

 

Depositato in Roma in data 8 marzo 2018

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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