CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 16 del 13/03/2018 –Aloise e altri/Federazione Italiana Danza Sportiva

Decisione n. 16

 

Anno 2018

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

 

 

composta da

 

Franco Frattini - Presidente

Dante DAlessio - Relatore

Gabriella Palmieri

Mario Sanino

Massimo Zaccheo - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 12/2018, presentato congiuntamente, in data 20 gennaio 2018, dai sigg. Aloise P., Altieri R., Arzuffi G., Bianchi L., Boccio D., Cadei M., Clemente G., Dalla Costa A., De Luca L., Di Gioia N., Donato L., Gargantini G., Gennari G., Genovese S., Lepore G., Liguori S., Lo Turco G., Maio F., Mancuso G., Marandola E., Mari G., Napoli M., Natale V., Nicosia A., Parente C., Pedrini D., Pepe M., Perni F., Petrosino G., Repetto E., Saventi D., Salinaro L., Scaffidi S.G., Scalia G.B., Silvestri C., Somma F., Sonnante L., Vitolo A., rappresentati e difesi dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari,

 

 

contro

 

 

 

la Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.), rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori e dall’avv. Giancarlo Guarino;

 


 

per l’annullamento

 

 

 

dell'art. 19 del Regolamento del Settore Arbitrale della FIDS, deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 17 dicembre 2017, con provvedimento n. 177, e ratificato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 18 dicembre 2017,  pubblicato  sul sito della FIDS  in data 21 dicembre 2017, nella parte in cui ha stabilito che "la CNA provvederà alla designazione dei giudici di gara delle competizioni impiegando, in base alle necessità, quali Giudici di Gara, anche i tecnici abilitati nella disciplina di gara (c.d. giudici straordinari) fino alla data del 31 agosto 2018 per le abilitazioni di danze standard e latino americane mentre fino alla data del 31 dicembre 2020 per le restanti abilitazioni" e che "il livello di abilitazione N sostituisce i previgenti livelli B e A" e "i giudici di gara federali in possesso di tali qualifiche sono ammessi alle attività di formazione ed esame del livello N per ottenere la conferma dell'inquadramento a tale livello".

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell'udienza del 16 marzo 2018, l’avv. Cesare Di Cintio, per i ricorrenti, sigg. Aloise P., Altieri R., Arzuffi G., Bianchi L., Boccio D., Cadei M., Clemente G., Dalla Costa A., De Luca L., Di Gioia N., Donato L., Gargantini G., Gennari G., Genovese S., Lepore G., Liguori S., Lo Turco G., Maio F., Mancuso G., Marandola E., Mari G., Napoli M., Natale V., Nicosia A., Parente C., Pedrini D., Pepe M., Perni F., Petrosino G., Repetto E., Saventi D., Salinaro L., Scaffidi S.G., Scalia G.B., Silvestri C., Somma F., Sonnante L., Vitolo A.; nonché l’avv. prof. Guido Valori e l’avv. Giancarlo Guarino, per la resistente FIDS;

 

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, Cons. Dante D’Alessio.

 

 

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

 

 

 

  1. I ricorrenti, giudici federali di livello A o di livello B nelle danze standard, latino americane e stile nazionale, hanno impugnato davanti al Collegio di Garanzia dello Sport l’art. 19 del Regolamento del Settore Arbitrale della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS), deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 17 dicembre 2017, con provvedimento n. 177, e ratificato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 18 dicembre 2017, pubblicato sul sito della FIDS in data 21 dicembre 2017, nella parte in cui ha stabilito che "la CNA provvederà alla designazione dei giudici di gara delle competizioni impiegando, in base alle necessità, quali Giudici di Gara, anche i tecnici abilitati nella disciplina di gara (c.d. giudici straordinari) fino alla data del 31 agosto 2018 per le abilitazioni di danze standard e latino americane mentre fino alla data del 31 dicembre 2020 per le restanti abilitazioni" e che "il livello di abilitazione N sostituisce i previgenti livelli B e A" e "i giudici di gara federali in possesso di tali qualifiche sono ammessi alle attività di formazione ed esame del livello N per ottenere la conferma dell'inquadramento a tale livello.

I ricorrenti hanno sostenuto l’illegittimità della disposizione impugnata, sotto diversi profili, ed hanno chiesto l’annullamento dellart.19 del Regolamento del Settore Arbitrale della Federazione e di conservare le categorie di giudici A e B quali ufficiali di gara, da equiparare per competenza ai giudici “N” di nuova formazione, o riconoscere ai giudici A e B lautomatico inquadramento nella neo categoria dei giudici di livello N” senza necessità di sostenere alcun esame.

 

 

  1. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) che ha chiesto il rigetto del ricorso perché inammissibile, sotto diversi profili, e comunque perché infondato nel merito.

 

 

  1. Il Collegio di Garanzia dello Sport:
  • rilevato che, in relazione ad una delle eccezioni preliminari sollevate dalla Federazione resistente, emerge una questione rilevante che riguarda la natura dell’atto con il quale la Giunta Nazionale del CONI ha approvato, ai fini sportivi, il Regolamento del Settore Arbitrale della Federazione Italiana Danza Sportiva, ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. I), dello Statuto del CONI;
  • ritenuto di dover consentire ai ricorrenti di notificare il ricorso in esame al CONI, potendosi ritenere comunque scusabile la mancata  notificazione in ragione della natura,  che occorre approfondire, del citato atto di approvazione ai fini sportivi del Regolamento del Settore Arbitrale della Federazione Italiana Danza Sportiva;
  • ritenuto che resta comunque impregiudicata ogni ulteriore valutazione anche sull’ammissibilità del ricorso in esame.

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite


  

Dispone l’integrazione del contradittorio.

 

 

 

Ordina la notifica del ricorso al CONI entro 30 giorni dal presente provvedimento.

 

 

 

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 16 marzo 2018.

 

 

 

Il Presidente                                                                                    Il Relatore

F.to Franco Frattini                                                                          F.to Dante D’Alessio

Depositato in Roma in data 23 marzo 2018

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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