CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 17 del 05/04/2018 – Delfino Pescara 1936 S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/U.S.D. Canaletto Sepor

Decisione n. 17

Anno 2018

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Mario Sanino - Presidente

Pier Giorgio Maffezzoli - Relatore

Giuseppe Andreotta

Guido Cecinelli

Angelo Maietta - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 95/2017, promosso, in data 11 settembre 2017, dalla società S.p.A. Delfino Pescara 1936, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Rigo e Massimo Diana;

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli;

nonché contro

la U.S.D. Canaletto Sepor, rappresentata e difesa dall’avv. Massimiliano Leccese;

avverso

le decisioni n. 12, in data 8 marzo 2017 (di cui al C.U. n. 20 TFN – FIGC in pari data), e n. 1 in data 30 maggio 2017 (di cui al C.U. n. 136 CFA – FIGC in pari data, con motivazioni di cui al

C.U.    n. 027/CFA dell’11 agosto 2017), aventi ad oggetto il Reclamo, prima, ed il Ricorso, poi, della S.p.A. Delfino Pescara 1936 (d’ora in poi Pescara Calcio), con le quali i due Organi della Giustizia endo-federale di I e II grado della F.I.G.C. hanno confermato la correttezza, efficacia e validità della Delibera adottata il 28 novembre 2016 dalla “Commissione Premi” (cfr. C.U. n° 4/E), che aveva riconosciuto, a favore della “USD Canaletto Sepor” (d’ora in poi Soc. Canaletto) ed in danno della Soc. Pescara, il “Premio alla Carriera” di € 18.000,00, ex art. 99 bis NOIF, in relazione al calciatore albanese Memushaj Ledian per la stagione sportiva 2000/2001.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 2 ottobre 2017, l’avv. Massimo Diana, per la ricorrente Delfino Pescara 1936 S.p.A.; gli avv.ti Luigi Medugno e Matteo Annunziata, per la resistente FIGC, nonché l’avv. Massimiliano Leccese, per la resistente U.S.D Canaletto Sepor, i quali peraltro si sono riportati sostanzialmente a quanto già dedotto in atti;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. Pier Giorgio Maffezzoli.

Ritenuto in fatto

Con il ricorso che qui ci occupa, la Delfino Pescara 1936, società nelle cui fila il calciatore albanese Ledian Memushaj aveva fatto il suo esordio nel Campionato di calcio di Serie A il 21 agosto 2016 (gara: Pescara – Napoli), ha impugnato le decisioni degli Organi di Giustizia FIGC e, prima ancora, la delibera della Commissione Premi, sopra riportate, sostanzialmente per il motivo assorbente della “Errata interpretazione ed applicazione dell’art. 99 bis NOIF ”, da cui, a cascata, deriverebbero il “Difetto di legittimazione passiva della ricorrente stessa” e, quindi, la “Prescrizione del diritto al premio” in capo alla Soc. Canaletto.

Come risulta per tabulas, Ledian Memushaj, nato in Albania il 7 dicembre 1986, una volta immigrato in Italia insieme alla famiglia (con regolare permesso di soggiorno), ha cominciato a giocare a calcio a livello dilettantistico nel 2000/2001 con la Soc. Canaletto, per poi, di anno in anno, scalare le varie categorie del calcio dilettantistico ed approdare, infine, a quello professionistico (Chievo Verona nel 2010/2011).

In quel periodo ha esordito nella Nazionale di appartenenza (gara: Albania – Macedonia: 17 novembre 2010) e, da ultimo, nel Campionato di Serie A (come sopra detto): da qui la richiesta di certificazione del premio alla carriera, da parte dell’U.S.D. Canaletto nei confronti del Pescara Calcio; sempre da qui, una volta riconosciuto quello, i vari reclami e/o ricorsi di quest’ultima società dinanzi ai diversi organi di giustizia endo-federali della FIGC e, infine, avanti l’ultima istanza dello scrivente Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI.

Considerato in diritto

Il quadro normativo di riferimento è dato: da una parte, dalla L. 91/1981, che ha abolito il c.d. “vincolo sportivo”; dall’altra, dalla sentenza n. 415/1995 della Corte di Giustizia Europea (meglio conosciuta come “sentenza Bosman”) ed infine dalla L. 568/1996 (conversione in legge del c.d. “Decreto Veltroni”), che ha sostituito l’”indennità di preparazione e/o promozione” con il “premio di addestramento e formazione tecnica”, da cui poi le varie forme d’indennizzo previste dalle attuali NOIF – FIGC.

In questo quadro si inserisce la diatriba che ci impegna.

Il contrasto delle opposte tesi delle parti nasce da una differente formulazione delle norme di riferimento (art. 99 bis NOIF, da un lato, e Circ. n. 7 - § 5 LND del 4 settembre 2007, dall’altro), apparentemente insignificante, ma, a ben guardare, foriera invece di conseguenze alquanto diverse ed ugualmente importanti.

Il citato art. 99 bis delle NOIF, infatti, così recita: “1) Alle Società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario di € 18.000,00 per ogni anno di formazione impartita ad un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi:

a) Quando  il  calciatore  disputa,  partecipandovi  effettivamente,  la  sua  prima  gara  nel <Campionato di Serie A>; ovvero

b) Quando      un        calciatore        disputa,           partecipandovi            effettivamente con      lo status di professionista, la sua prima gara nella <Nazionale A> o nella <Under 21>…...”

La parte ricorrente (Delfino Pescara Calcio) proprio all’espressione letterale della norma in questione si rifà, sostenendo, a torto o a ragione, ma comunque con argomentazioni tutt’altro che peregrine e degne anzi di miglior considerazione, che la dicitura “Nazionale A” (e anche “Under 21”) non può affatto ritenersi univoca, nel senso di Nazionale Italiana Maggiore, ma va riferita a tutte le Rappresentative Nazionali Maggiori che fanno parte dell’UEFA e/o della FIFA: ergo, avendo il Memushaj debuttato nella Nazionale di appartenenza (Albanese) nel novembre 2010, mentre era tesserato per il Chievo Verona (partecipante al Campionato di Serie A), alla società di Verona avrebbe semmai dovuto rivolgersi la Canaletto Sepor per ottenere il premio alla carriera de quo, sempre prima, però, che maturasse la prescrizione prevista ed eccepita (dalla Delfino Pescara) nei vari gradi della Giustizia Sportiva, endo-federale, prima, e dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, poi.

A contrario, il § 5 della Circolare LND n. 7/2007, avente ad oggetto “Modalità procedurali per la richiesta di certificazione del premio alla carriera”, dice testualmente: “...in cui il calciatore interessato ha esordito nel Campionato italiano di Serie A, oppure ha giocato per la prima volta nella Nazionale Italiana Maggiore…”

A questo punto, delle due l’una: o la citata disposizione costituisce interpretazione autentica della norma generale (art. 99 bis delle NOIF) ed allora avrebbe ragione la USD Canaletto a pretendere che il premio alla carriera per il calciatore Ledian Memushaj sia posto a carico della Delfino Pescara; oppure ci troviamo di fronte al rischio di violazione del principio normativo generale della “gerarchia delle fonti”, anche a non volere considerare un altro principio elaborato da dottrina e giurisprudenza come quello “Ubi lex voluit dixit, ubi noluit, tacuit”.

Come è dato comprendere, siamo in presenza della più  classica delle questioni di interpretazione ed applicazione di norme federali non omogenee, con argomentazioni contrapposte, tutte di sicuro rilievo e pari dignità.

Ecco perché, rebus sic stantibus, si ritiene necessario ed opportuno che a pronunciarsi in subjecta materia siano le Sezioni Unite di questo Collegio, al fine di dirimere i dubbi residui, di non poco momento.

Riassunta così per sommi capi, in fatto ed in diritto, la  vicenda che c’impegna,

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Atteso che la norma che troverebbe applicazione al caso di specie risente della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della abolizione del vincolo sportivo di cui alla L. n. 91/1981,  considerata  la  delicatezza  e  rilevanza  della  questione,  rimette  la  decisione  della presente controversia alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport. Nulla per le spese.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 2 ottobre 2017.

Il Presidente   Il Relatore

F.to Mario Sanino      F.to Pier Giorgio Maffezzoli

Depositato in Roma, in data 5 aprile 2018.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

 

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