CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 20 del 20/04/2018 – A.C. Crevalcore ASD/Federazione Italiana Giuoco Calcio/C.R. Emilia Romagna FIGC-LND/ASD Guastalla

Decisione n. 20

Anno 2018

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Mario Sanino - Presidente

Guido Cecinelli - Relatore

Angelo Maietta

Giuseppe Musacchio

Cesare San Mauro - Componenti

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 9/2018, presentato, in data 12 gennaio 2018, dalla Società A.C. Crevalcore ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., sig. Roberto

Girotti, rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani;

contro

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., con sede in Roma, alla Via Gregorio Allegri, n. 14, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano La Porta;

il Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC-LND,

nonché contro la società ASD Guastalla,

avverso

il C.U. n. 23 del 13 dicembre 2017 con il quale la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale FIGC – LND Emilia Romagna ha rigettato il reclamo della A.C. Crevalcore ASD avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia Romagna contenuta nel C.U. n. 21 del 29 novembre 2017.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 28 marzo 2018, l’avv. Mattia Grassani, per la ricorrente A.C. Crevalcore

ASD, nonché l’avv. Stefano La Porta, per la resistente FIGC;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. Guido Cecinelli.

 

Ritenuto in fatto

La vicenda trae origine dall’incontro di calcio disputato il 1 novembre 2017 a S. Prospero (Mo) tra la Vis S. Prospero e A.C. Crevalcore ASD, valida per il Campionato Regionale di Prima

Categoria, Girone “C”.

Il giocatore Pietro Terranova, tesserato per la società ricorrente, veniva ammonito durante il corso della gara e, poi, alla fine dell’incontro, lo stesso veniva nuovamente ammonito dall’arbitro che lo espelleva per doppia ammonizione.

La ricorrente interpretava l’espulsione come avvenuta nel corso della gara e, in considerazione dell’automaticità del provvedimento disciplinare ex art. 45, c. 2, C.G.S., non impiegava il calciatore nella gara immediatamente successiva del 5 novembre 2017, ma la squalifica dello stesso veniva irrogata solo con C.U. n. 18 dell’8 novembre 2017 a seguito dell’espulsione dello stesso per somma di ammonizioni.

La ricorrente, considerando già scontata la giornata di squalifica il 5 novembre 2017, impiegava il calciatore nella gara del 12 novembre 2017, nell’incontro Crevalcore/Guastalla.

Con C.U. n. 19 bis del 17 novembre 2017, il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva adottata in accoglimento del reclamo della Società Guastalla nell’incontro del 12 novembre 2017, infliggeva all’odierna ricorrente la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, oltre alla squalifica per una ulteriore gara al calciatore Pietro Terranova e all’inibizione per il dirigente firmatario della distinta di gara.

La A.C. Crevalcore ASD proponeva reclamo presso la Corte Sportiva di Appello Territoriale che, come da C.U. n. 23 del 13 dicembre 2017, rigettava il gravame.

Poiché il calciatore Terranova Pietro veniva impiegato anche nella gara del 19 novembre 2017 tra Crevalcore e la Quarantolese, a seguito del reclamo depositato da quest’ultima, veniva inflitta la sanzione della perdita di quest’ultima gara per 0-3, oltre alla squalifica per una ulteriore giornata al calciatore Terranova ed all’inibizione per il dirigente firmatario della distinta di gara (C.U. n. 22 del 6 novembre 2017). La ricorrente eccepiva la violazione del giusto processo, per la violazione del diritto di difesa ex artt. 2 C.G.S. – CONI e 34 C.G.S. – FIGC e del contraddittorio, per omessa convocazione della stessa alla riunione di trattazione dell’11 novembre 2017 a fronte dell’espressa richiesta di essere sentita, e di elezione di domicilio, poiché la Corte Sportiva di Appello Territoriale non aveva inviato l’avviso di convocazione della riunione presso il domicilio eletto presso lo studio legale del difensore nominato, ai fini del giudizio endofederale di Seconde Cure.

La Corte Sportiva d’Appello rilevava che la ricorrente, pur avendo richiesto di essere sentita, non era presente all’udienza.

La A.C. Crevalcore ASD eccepiva, inoltre, la violazione e/o erronea applicazione dell’art. 45 C.G.S. da parte del C.R.E.R e la violazione e/o erronea applicazione delle regole n. 5 e n. 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio, poiché il calciatore Terranova Pietro veniva considerato espulso a fine partita, dopo il triplice fischio finale, e, dunque, non nel corso della gara: in questo caso, la ricorrente considerava il calciatore squalificato automaticamente per una gara e non lo faceva giocare la prima partita utile del 5 novembre 2017. Invece, la Corte d’Appello Territoriale considerava applicabile l’art. 22, c. 2, del C.G.S. e, pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto attendere il giorno della pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Si costituiva in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio con memoria depositata il 22 novembre 2018, chiedendo il rigetto del ricorso e ribadendo che il calciatore Terranova Pietro era stato considerato espulso a fine partita, dopo il triplice fischio finale, e non nel corso della gara e, quindi, non essendo stato espulso dal campo, avrebbe dovuto scontare la squalifica non in forza dell’automatismo previsto dall’art. 45, c. 2, C.G.S., ma in forza dell’articolo 22, c. 2, C.G.S. e, dunque, a far data dal giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Le parti non producevano la copia del referto arbitrale, né le attestazioni di avvenuta ricezione della convocazione per l’udienza avanti la Corte d’Appello Territoriale.

Considerato in diritto

Il Collegio, preliminarmente, osserva che la comunicazione della fissazione dell’udienza di discussione avanti la Corte Sportiva d’Appello Territoriale veniva notificata direttamente alla

Società Crevalcore in dispregio dell’elezione di domicilio presso l’avv. Mattia Grassani, così come risultante dalla procura versata agli atti del Giudice di Seconde Cure e dei motivi integrativi depositati avanti quest’ultimo.

La Società non presenziava all’udienza avanti la Corte sopra detta. L’irregolarità della notifica dell’avviso di trattazione dell’udienza è chiara e provata. La Suprema Corte ha statuito più volte che “la notificazione…. (omissis) deve essere completa in tutti i suoi elementi, onde se la parte ha nominato il procuratore indicando il domicilio dello stesso, deve ritenersi nulla la notificazione eseguita in detto luogo, ma effettuata a soggetto diverso dal procuratore costituito. E comunque, senza il nome del predetto legale, giacché in tal modo non può aversi giuridica certezza che l’atto sia stato conosciuto da chi aveva il compito di valutare la linea difensiva da adottare” (Cass. 5148/2000; Cass. 9362/2002).

Dagli atti di causa, non risulta nemmeno essere stata depositata prova dell’avvenuta consegna della suddetta comunicazione alla Società.

L’art. 38, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva – FIGC prevede la possibilità di eleggere domicilio presso il difensore, così come ha fatto la ricorrente; non avere rispettato la suddetta norma, non inviando l’avviso al medesimo, ha leso il diritto di difesa della Società, con la conseguente impossibilità di partecipare all’udienza di discussione, rimasta deserta.

Ritiene il Collegio che la Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha violato le regole elementari immanenti all’ordinamento, tese a garantire il contraddittorio in qualsiasi stato e grado dei giudizi.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto, restando assorbita ogni doglianza e gli atti devono essere rinviati alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale FIGC – LND Emilia Romagna, la quale dovrà convocare la Società, e per essa il suo difensore costituito, all’udienza di discussione del ricorso.

L’accoglimento del primo motivo, preclude al Collegio l’esame del secondo motivo, poiché la doglianza nel merito, vista l’accertata erroneità in rito della decisione impugnata, sarebbe, comunque, inammissibile in questo grado di giudizio.

Nulla per le spese.

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport  Prima Sezione

Il Collegio di Garanzia dello Sport – Prima Sezione definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, annulla il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. FIGC-LND Emilia Romagna nei sensi di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 28 marzo 2018.

        Il Presidente                                                                                  Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                          F.to Guido Cecinelli

Depositato in Roma, in data 20 aprile 2018.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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