CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 30 del 22/05/2018 – Antonio Mazzei/Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 30
Anno 2018
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composta da
Franco Frattini - Presidente
Dante D’Alessio
Mario Sanino
Attilio Zimatore - Componenti
Massimo Zaccheo - Relatore
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 100/2017, presentato, in data 25 settembre 2017, dal sig. Antonio Mazzei, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Michele Cozzone, Monica Fiorillo e Rosita Gervasio,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta,
nonché contro
la Procura Federale della FIGC, non costituitasi in giudizio, e la Procura Generale dello Sport,
avverso
la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata sul C.U. n. 033/CFA del 25 agosto 2017, con la quale, in parziale riforma della decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Calabria, è stata ridotta, a carico dell’odierno ricorrente, la sanzione dell'inibizione irrogata col precedente grado di giudizio ad anni tre, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, C.G.S. F.I.G.C.
viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 7 novembre 2017, gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, per il ricorrente, sig. Antonio Mazzei; l’avv. Stefano La Porta, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, all’uopo delegato dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi del’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. avv. Massimo Zaccheo.
Ritenuto in fatto
I) In data 1 agosto 2016, il Procuratore Federale della FIGC - in seguito all’acquisizione della documentazione relativa al procedimento penale n. 1110/2009 r.g.n.r. (indagine Dirty Soccer) pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro - D.D.A. - deferiva, tra gli altri, davanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale
Calabria, Antonio Mazzei, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società U.S. Palmese A.S.D., per rispondere:
- della violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, per avere, prima della gara PAOLANA - PALMESE del 29 marzo 2015, valevole per il Campionato di Eccellenza Calabria, in concorso (con i sigg. Riccardo Petrucci, Salvatore Maurizio Calidonna, Francesco Piemontese e Giuseppe Carbone) e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, affinché la stessa terminasse con il pareggio, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato.
Le parti resistenti si costituivano in giudizio contestando i fatti addebitati nel merito ed eccependo, in via preliminare e pregiudiziale, l’improcedibilità del deferimento per aver la Procura Federale esercitato l’azione disciplinare successivamente al termine di giorni trenta dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione di memorie, decorrente dalla comunicazione di conclusione delle indagini, in violazione dell’art. 32 ter, comma 4, CGS.
Il Tribunale Nazionale Territoriale, con delibera pubblicata sul C.U. n. 45 del 24/10/2016, riteneva che il deferimento fosse stato promosso tardivamente, violando il termine perentorio di cui al combinato disposto dell’art. 32 ter, comma 4, CGS FIGC e dall’art. 38, comma 6, CGS FIGC.
II) Avverso la decisione di primo grado, il Procuratore Federale proponeva reclamo alla Corte Federale d’Appello sulla base di due motivi:
1) censurando la valutazione del Giudice di prime cure sulla perentorietà dei termini imposti dall’art. 38, comma 6, CGS FIGC.
- contestando, altresì, l’individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine di trenta giorni per la proposizione del deferimento.
La Corte Federale d’Appello, con decisione pubblicata (limitatamente al dispositivo) sul C.U. n. 080/CFA del 14 dicembre 2016 e (completa di motivazione) sul C.U. n. 102/CFA del 7 febbraio 2017, accoglieva il reclamo della Procura Federale e, per l’effetto, annullava la decisione impugnata, rinviando la trattazione nel merito al Tribunale Nazionale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria.
III) La richiamata decisione veniva impugnata innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport da Antonio Mazzei e Francesco Piemontese, i quali, in data 9 marzo 2017, presentavano due ricorsi, con contestazioni di identico contenuto, chiedendo di accertare e dichiarare l’illegittimità della decisione impugnata, instando per l’annullamento e, conseguentemente, per la conferma della decisione di primo grado.
Questo Collegio, con la decisione del 21 aprile 2017, n. 28, respingeva entrambi i ricorsi, compensando le spese e confermando quanto stabilito dall’Organo Federale di secondo grado.
IV) Si teneva, quindi, il giudizio di rinvio innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria, a conclusione del quale veniva accolto parzialmente il deferimento proposto dal Procuratore Federale e, per l’effetto, in parziale ridefinizione delle richieste formulate, veniva irrogata nei confronti di Antonio Mazzei la sanzione di anni 4 di inibizione.
V) Avverso la pronuncia del Tribunale Federale Territoriale, il Mazzei adiva la Corte Federale d’Appello, contestando la sussistenza di prove certe che confermassero l’accusa mossa nei suoi confronti e avallata dal Giudice di primo grado.
La Corte Federale d’Appello, con decisione del 25 agosto 2017, ritenendo, invece, provata la sussistenza dell’illecito ascritto, ma riformando parzialmente la decisione impugnata con riguardo all’entità dell’inibizione a carico dell’istante, riduceva la sanzione a tre anni.
VI) Avverso quest’ultima decisione, il sig. Antonio Mazzei ha proposto ricorso davanti questo Collegio, ai sensi dell’art. 59 e dell’art. 54, comma 1, CGS CONI, adducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. A tal riguardo il ricorrente lamenta che, nel caso di specie, sia stato fatto uso distorto dell’istituto della presunzione, in quanto è “possibile risalire da un fatto noto ad uno ignoto, ma affinché ciò sia ammissibile al Giudice occorrono indizi gravi, precisi e concordanti” (ricorso Mazzei, pag. 9), invece mancanti.
2) Il ricorrente ritiene, inoltre, che la decisione gravata sia viziata da omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. In specie, lamenta che l’impianto accusatorio si fondi unicamente su logiche deduttive derivanti dalla forzata combinazione di una serie di intercettazioni telefoniche, intercorse tra i presunti concorrenti dell’ipotizzato reato, non essendovi, invece, riscontri nei confronti del Mazzei.
VII) Si è costituita in giudizio, in data 5 ottobre 2017, la FIGC, depositando memoria di costituzione con la quale ha osservato:
- sul primo motivo di ricorso avversario (relativo alla “violazione e falsa applicazione dell’istituto della responsabilità per illecito sportivo di cui all’art. 7 commi 1 e 2 del C.G.S…”), che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 54 CGS, perché: i) verrebbe richiesta al Collegio una nuova valutazione del materiale probatorio acquisito nel corso del procedimento endofederale; ii) l’ultima parte del secondo capoverso di pagina 7 del ricorso avversario - nella parte in cui il Mazzei deduce che “appare evidente il clamoroso error in iudicando nel quale la [Corte Federale d’Appello] è incorsa, allorquando ha inteso intravedere, nel comportamento del sig. Mazzei, gli estremi dell’illecito sportivo”- consisterebbe in una doglianza che esula dal perimetro di indagine che l’art. 54 CGS consente al Collegio;
- in via subordinata, poi, la FIGC ha osservato che la decisione impugnata sarebbe sorretta da idoneo e coerente supporto motivazionale.
All’udienza del 7 novembre 2017 anche la Procura Generale dello Sport ha esposto oralmente le proprie argomentazioni e ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
In via preliminare, si osserva che è preclusa a questo Collegio ogni valutazione sul merito delle domande oggetto del ricorso proposto dal sig. Mazzei.
Tali domande, infatti, richiederebbero una revisione dei fatti già sottoposti ad accertamento da parte dei Giudici federali, invece preclusa a norma dell’art. 54, comma 1, CGS.
Inoltre, in virtù del richiamo che l’art. 2, comma 6, CGS opera nei confronti delle norme generali del processo civile, questo Collegio non può non uniformarsi a quanto disposto dall’art. 360 c.p.c. che, nel disciplinare il ricorso ordinario dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione, predispone un mezzo di impugnazione a critica vincolata, in base alla quale i motivi del ricorso sono tassativamente elencati (cfr., ex multis, Collegio di Garanzia, S.S.U.U., decisione n. 61/2015).
Ne consegue che un riesame della questione nel merito violerebbe l’ordine dei gradi di giustizia e oltrepasserebbe i poteri decisori dello stesso Collegio, per come espressamente previsti dall’art. 54, comma 1, CGS CONI.
Venendo, più nel dettaglio, al caso di specie, ad avviso di questo Collegio, alla luce delle superiori considerazioni, non è condivisibile l’eccezione formulata da parte resistente circa l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 54 del CGS CONI, non essendo prefigurabile alcuna nuova valutazione del materiale probatorio acquisito nel corso del procedimento endofederale, né tantomeno un vero e proprio potenziale nuovo giudizio di merito.
È proprio procedendo ad un apprezzamento dell’iter logico-giuridico della motivazione addotta dalla Corte Federale d’Appello, a sostegno del provvedimento di condanna del sig. Mazzei, che il ricorso merita di essere rigettato.
In particolare, muovendo dalla richiesta della violazione e falsa applicazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, nonché dalla omessa motivazione su punto decisivo.
Osserva a tal proposito il Collegio che, al di là delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa della FIGC, l’impianto argomentativo posto a fondamento della decisione della Corte Federale di Appello risulta immune da qualsiasi censura, essendo sorretto da una robusta motivazione, fondata su fatti accertati in via documentale e su un ineccepibile ragionamento giuridico privo di alcun vizio logico.
Difatti, la Corte Federale d’Appello ricostruisce e individua in concreto la condotta illecita di parte ricorrente e la riconduce correttamente e condivisibilmente nel novero degli illeciti previsti dall’art. 7, commi 1 e 2, CGS FIGC.
Né tantomeno merita accoglimento la doglianza del ricorrente che lamenta uno scorretto uso dell’istituto della presunzione. In realtà, il Giudice d’Appello, muovendo da un preciso quadro indiziario, supportato in particolare da intercettazioni telefoniche, è giunto ad una univoca conclusione cui lo hanno sospinto elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Non v’è nel caso in questione un’argomentazione diversa cui giungere, risultando, invece, evidente che la forza della conclusione cui si è pervenuti dipende dal ragionamento stesso e quindi dalla presenza di elementi indiziari dotati di precise caratteristiche che lo sostengono.
Dagli elementi probatori emerge, infatti, in via indiziaria, ma univoca, un quadro fattuale dal quale risulta evidente che la condotta del ricorrente, in una prospettiva sistematica, sia il frutto di un chiaro disegno fraudolento.
Il rigetto del ricorso impone che le spese seguano la soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Respinge il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori d legge, in favore della resistente FIGC.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 7 novembre 2017.
Il Presidente Il Relatore
F.to Franco Frattini F.to Massimo Zaccheo
Depositato in Roma in data 22 maggio 2018.
Il Segretario
F.to Alvio La Face