CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 53/2018 del 5 settembre 2018 – Carlo Roscini/Federazione Ciclistica Italiana
Decisione n. 53
Anno 2018
IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Laura Santoro - Relatrice
Giovanni Iannini
Cristina Mazzamauro
Alfredo Storto - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 42/2018, presentato, in data 13 giugno 2018, dal sig. Carlo Roscini, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Maccarone;
contro
la Federazione Ciclistica Italiana (FCI), rappresentata e difesa dall’avv. Nuri Venturelli;
e nei confronti
della Procura Federale FCI;
avverso
la decisione della Corte Federale di Appello della FCI, pronunciata in data 1 giugno 2018 - con motivazione depositata il successivo 4 giugno nel comunicato n. 11/2018 - con la quale è stata ridotta a mesi 4 la sanzione della inibizione irrogata, a carico del ricorrente, per violazione degli artt. 1, commi 1 e 2, lett. d), e 51, commi 1 e 3, lett. a), b) e c), 4 e 5, del Regolamento di Giustizia Federale della FCI.
Si è costituita in giudizio la Federazione Ciclistica Italiana (FCI).
Sono comparsi, all'udienza del giorno 23 luglio 2018, l’avv. Vincenzo Maccarone, per il ricorrente sig. Carlo Roscini -; l’avv. Nuri Venturelli, per la resistente FCI, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
Il ricorrente deposita una memoria, alla quale si riporta, nella quale solleva l’eccezione di estinzione del procedimento disciplinare per decorso del termine di sessanta giorni previsto ex art. 38, comma 3, CGS per la pronuncia nel giudizio di rinvio.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti;
Udita, nella successiva camera di consiglio, la Relatrice, prof.ssa Laura Santoro.
Ritenuto in fatto
- Con sentenza del 23 ottobre 2017, il TFN condannava il sig. Roscini alla sanzione dell’inibizione per la durata complessiva di ventisette mesi, per avere compiuto, in relazione a due differenti episodi, attività che gli erano vietate perché svolte nel periodo in cui lo stesso risultava già inibito per effetto di altra precedente condanna.
A seguito di impugnazione innanzi alla CFA, questa, con decisione del 21 novembre 2017, confermava la condanna del sig. Roscini rispetto ad entrambi gli episodi oggetto di incolpazione, ma riduceva la sanzione dell’inibizione a quindici mesi.
- Il sig. Roscini proponeva, quindi, ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, che, con sentenza n. 15/2018, riconosceva, in riferimento all’episodio descritto al punto 1 dell’atto di deferimento, che la decisione impugnata era stata “assunta facendo un’erronea applicazione delle norme federali (…) in quanto si è basata su fatti che non possono avere rilevanza disciplinare”, mentre, in riferimento all’altro episodio (descritto al punto 4 dell’atto di deferimento), che “la motivazione addotta a fondamento del giudizio di responsabilità per tale episodio” era “conforme alle norme del Regolamento di Giustizia e (…) rispettosa dei canoni di ragionevolezza, logicità, coerenza e completezza”.
Il Collegio di Garanzia accoglieva, dunque, parzialmente il ricorso con rinvio alla CFA perché questa operasse una nuova commisurazione della sanzione “tenendo conto dell’affermata assenza di responsabilità dell’incolpato per il primo episodio contestato” e facendo, altresì, “applicazione di quanto affermato, con riferimento all’entità della sanzione, da questo Collegio di Garanzia con la (…) decisione n. 75 del 2017”.
- La CFA, con decisione del 1 giugno 2018, in aderenza al principio esplicitato dal Collegio di Garanzia, proscioglieva il sig. Roscini dal primo capo di incolpazione, mentre lo condannava per l’altro, riducendo al contempo la sanzione dell’inibizione a due mesi, più altri due mesi, a titolo di recidiva, successivamente modificati ad un mese con ordinanza di correzione di errore materiale in data 11 giugno 2018.
- Il sig. Roscini ha proposto ricorso innanzi a questo Collegio di Garanzia avverso la citata decisione per i seguenti motivi:
- “Violazione dell’art. 34 Regolamento Giustizia Federale F.C.I. ed art. 12 bis II e III comma dello Statuto CONI. Violazione del principio di diritto esplicitato dal Collegio di Garanzia con la pronuncia n. 14/2018 in relazione alla violazione degli artt. 31 e ss. Regolamento di Giustizia Federale F.C.I. e 37 Statuto Federale F.C.I. con riferimento specifico alla “diversa composizione del Giudice di rinvio”.
Il ricorrente lamenta che la composizione del collegio giudicante della CFA, che ha emesso la sentenza oggetto della presente impugnazione, viola la normativa statutaria, nonché quanto disposto dalla Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia con il parere n. 3/2018, in quanto le funzioni di Presidente sono state ricoperte da un giudice eletto quale componente supplente, e non già quale Presidente, della CFA.
Il ricorrente lamenta, altresì, che nel caso de quo la CFA ha errato nell’applicare per relationem le norme di fonte statale in materia di ordinamento giudiziario, giacché in seno all’ordinamento federale sussiste “la disciplina di dettaglio sulla composizione dei Collegi, sull’assegnazione dei procedimenti a sezioni, collegi, giudici”, e comunque il rinvio, ove ammesso, sarebbe comunque possibile soltanto alle norme del codice di procedura civile.
- “Violazione dell’art. 34 Regolamento Giustizia Federale FCI ed art. 12 bis II e III comma dello Statuto CONI. Violazione del principio di diritto esplicitato dal Collegio di Garanzia con la pronuncia n. 15/2018 in relazione alla precedente pronuncia n. 75/2017 con riferimento all’entità della sanzione inflitta”.
Il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione a fondamento della quantificazione della pena in diminuzione rispetto a quella irrogata dal TFN, stante che la CFA avrebbe fatto applicazione del criterio dosimetrico applicato nel giudizio definito con la sentenza della stessa CFA del 21 novembre 2017, a seguito del rinvio disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport con la decisione n. 75/2017, ma senza tenere nel debito conto il criterio della “gravità del fatto”.
Il ricorrente, in particolare, rileva che nel caso in specie la CFA “parla di non particolare gravità della sanzione utilizzando tale indice di commisurazione soltanto agli effetti dell’entità della recidiva e non, come avrebbe dovuto, della pena base, con la conseguenza che se il fatto era di modesta offensività avrebbe dovuto essere considerato tale anche nell’applicazione della sanzione base da quantificare, quindi, in misura inferiore ai mesi 2”.
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- Nella memoria depositata in udienza, il ricorrente ha contestato, con un ulteriore motivo di ricorso, che la sentenza della CFA è stata emessa oltre il termine perentorio di sessanta giorni stabilito dal CGS a pena di estinzione del giudizio disciplinare. Il ricorrente sostiene, in proposito, che tale termine, decorrente dalla data di trasmissione degli atti dopo il primo annullamento da parte del Collegio di Garanzia con la sentenza n. 75/2017, non può dirsi interrotto dalla decisione del 21 novembre 2017, giacchè quest’ultima decisione, in quanto dichiarata nulla, non è idonea a produrre alcun effetto giuridico, neanche quello di interruzione dei termini.
- Il ricorrente in conclusione chiede, in via principale, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché nulla per difetto di corretta composizione del Collegio giudicante, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio per il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 47 Reg. Giust. Federale FCI; in via subordinata, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla CFA in diversa composizione “enunciando lo specifico principio di diritto per tutte le questioni oggetto di accoglimento. Con vittoria delle spese di giudizio”.
- Con memoria depositata il 12 luglio 2018, si costituiva la FCI chiedendo “l’integrale rigetto dell’avverso ricorso, in quanto assolutamente erroneo nei suoi presupposti di diritto ed infondato nel merito”.
- La resistente, in ordine al primo motivo di ricorso, eccepisce che “la motivazione (n.d.r.: della CFA) è logica e coerente ed è fondata su concreti presupposti normativi”. La resistente rileva sul punto che “la notazione del ricorrente che il Giudice chiamato a presiedere il Collegio era un componente effettivo ma non eletto col ruolo di Presidente è (…) priva di pregio in quanto i componenti della Corte hanno tutti pari dignità e valenza. Parimenti la funzione di Presidente del collegio di un giudizio di rinvio non coincide con la funzione di indirizzo dell’attività della Sezione che indirettamente lo Statuto Federale della FCI ha attribuito alla carica dei Presidenti e che ha comportato l’elezione dei predetti con votazione separata”.
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- In ordine al secondo motivo di ricorso (erroneamente indicato dalla resistente come terzo), la stessa resistente eccepisce che “Il Collegio nella propria precedente sentenza ha riconosciuto la piena sussistenza della responsabilità dell’incolpato” e una pena base di due mesi di inibizione, elevata a tre mesi per la recidiva, “non può certamente essere ritenuta troppo gravosa o vessatoria”.
- In ordine al motivo di ricorso aggiunto, concernente l’asserita estinzione del procedimento disciplinare per decorso del termine di sessanta giorni per l’emanazione della decisione nel giudizio innanzi alla CFA, la resistente eccepisce che “Il vizio inerente la composizione del collegio che ha portato all’annullamento della sentenza della Corte Federale non ha determinato (come ex adverso sostenuto) la giuridica inesistenza del provvedimento ma solo la sua impugnabilità, come di fatto è avvenuto”. La stessa richiama, inoltre, l’art. 46, n. 5, lett. e, del
R.G. della FCI secondo cui “Il corso dei termini è sospeso… e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante per il tempo strettamente necessario alla sostituzione”.
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- In conclusione, la resistente chiede che il ricorso sia dichiarato infondato, “con conseguente conferma della decisione n. 11/2018. Con vittoria dei compensi e spese di giudizio”.
Considerato in diritto
- In ordine al primo motivo di ricorso, il Collegio rileva che non merita accoglimento la doglianza del ricorrente secondo cui la CFA non avrebbe potuto fare applicazione, per la composizione del collegio giudicante, delle norme di fonte statale che disciplinano l’ordinamento giudiziario in ragione sia del “mancato richiamo” nel CGS “a Leggi dello Stato diverse da quelle del codice di procedura civile e sia, in sostanza, perché disciplinano altre situazioni”.
- Va osservato, al riguardo, che l’art. 2, comma 6, CGS, statuisce che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. L’ordinamento sportivo, quindi, ai sensi della citata disposizione, opera il rinvio non soltanto al codice di procedura civile, bensì, più in generale, alle norme del processo civile tra le quali sono certamente da ricomprendere anche quelle che disciplinano l’ordinamento giudiziario contenute nel R.D. n. 12/1941.
- In assenza nelle disposizioni federali di una specifica disciplina in merito alla composizione dei collegi giudicanti, che poteva giovare a risolvere la situazione di impasse venutasi a creare a seguito delle procedure di ricusazione e di astensione di due componenti del collegio giudicante, correttamente, pertanto, la CFA ha ritenuto di applicare alla fattispecie de qua la disciplina di cui al citato R.D. n. 12/1941 e, quindi, ritenere legittima la nomina di un componente del TFN secondo le indicazioni operate dalla Commissione Federale di Garanzia, e l’assegnazione delle funzioni di Presidente ad uno dei componenti del collegio.
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- Il Collegio ritiene, inoltre, di non condividere l’assunto del ricorrente secondo cui dalla normativa federale, che disciplina le modalità di nomina a Presidente ovvero a componente della CFA tramite separate procedure elettorali, si ricaverebbe una rigida differenziazione tra i due ruoli, con conseguente attribuzione di “una vera e propria competenza specifica al Presidente diversa da quella degli altri componenti poiché diversamente non vi sarebbe ragione di effettuare tale differenziazione di ruoli sin dalle candidature”.
Dall’esame della normativa federale (art. 31 R.G.), nonché della modulistica per le candidature alle cariche di Presidente e di componente della CFA, si evince, infatti, che del tutto analoghi sono i requisiti previsti per entrambe le cariche, così come la “specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo”.
Or dunque v’è da ritenere che la separata procedura elettorale alla carica di Presidente, in attuazione di quanto prescritto dall’art. 31, comma 1, R.G., là dove è detto che “I componenti degli Organi di Giustizia federale sono eletti dall’Assemblea (…) con indicazione di colui che svolge le funzioni di presidente”, assolva alla finalità di attribuzione non già di una diversa competenza a giudicare, bensì di una specifica funzione di indirizzo dell’attività della Sezione, così come correttamente rilevato dalla resistente.
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- Non è condivisibile, peraltro, l’assunto del ricorrente secondo cui la Commissione Federale di Garanzia non aveva “ai sensi dell’art. 8 Reg. Giust. Fed. e 43 Statuto Federale alcun potere” di indicare il nuovo Presidente, in sostituzione dell’avv. Jacopo Tognon, rispetto al quale era intervenuta istanza di ricusazione e successiva dichiarazione di astensione.
Va sul punto osservato che l’art. 7, comma 6, del R.G. della F.C.I. assegna alla Commissione Federale di Garanzia, in caso di dichiarazione di astensione o di provvedimento che accoglie l’istanza di ricusazione, la competenza ad indicare il nominativo del giudice che sostituisce quello ricusato o astenuto.
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- Il Collegio osserva, infine, che la soluzione da ultimo adottata per comporre il collegio giudicante nel giudizio di rinvio è coerente al principio di celerità che informa il sistema della giustizia sportiva, nonché rispettosa dei principi del giusto processo, espressamente richiamati dal CGS (art. 2, comma 2).
- In ordine al secondo motivo di ricorso, concernente l’entità della sanzione inflitta, il Collegio osserva che non merita accoglimento la doglianza del ricorrente secondo cui la decisione della CFA “evidenzia (…) un’intrinseca contraddittorietà motivazionale che costituisce la violazione del principio di diritto, sancito nella decisione n. 15/2018 emessa dal Collegio di Garanzia, la quale, in tema di trattamento sanzionatorio, richiamava la precedente pronuncia n. 75/2017 dello stesso Organo”.
Nella pronuncia n. 75/2017, cui la sentenza n. 15/2018 “con riferimento all’entità della sanzione fa espresso richiamo”, il Collegio di Garanzia rilevava “che la misura complessiva della sanzione inflitta risultava comunque eccessiva in relazione ai comportamenti ritenuti rilevanti ai fini della sua determinazione”, rinviando, in conclusione, alla CFA perché provvedesse “ad una congrua riduzione della misura della pena inflitta”. In sede di giudizio di rinvio la CFA (con decisione del 21 novembre 2017), pur confermando la responsabilità del sig. Roscini per tutti i capi di incolpazione, provvedeva comunque alla rideterminazione della sanzione, che veniva ridotta dall’originaria misura di sedici mesi (di cui quattro a titolo di recidiva) a complessivi dieci mesi e venti giorni.
7.1. Ciò detto, il percorso motivazionale seguito dalla CFA nella decisione qui impugnata, in punto di rideterminazione della sanzione inflitta, appare pienamente in linea con il richiamato precedente della CFA conformemente all’indirizzo ermeneutico espresso dal Collegio di Garanzia.
La CFA, infatti, motiva la decisione in ordine alla misura della sanzione riconoscendo, da un lato, che la “reiterazione” nelle condotte disciplinarmente rilevanti “rappresenta indice di proclività all’illecito dell’incolpato, meritevole di maggiore sanzione” e, dall’altro, che nel caso de quo l’infrazione disciplinare non presenta “particolare gravità”, pervenendo, quindi, alla congrua riduzione della pena da quindici mesi a due mesi più uno a titolo di recidiva.
- In ordine al motivo aggiunto in seno alla memoria depositata in udienza, questo Collegio osserva che correttamente la CFA ha ritenuto che la violazione del principio di terzietà nella composizione del collegio giudicante non abbia determinato l’inesistenza della sentenza emessa dallo stesso collegio.
Questo Collegio osserva, inoltre, che, ai sensi dell’art. 38, comma 3, CGS, in caso di annullamento della decisione di merito “in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell’eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport”. Pertanto, nel caso de quo, intervenuto l’annullamento con rinvio delle decisioni della CFA per effetto, una prima volta, della decisione n. 75/2017 e, una seconda volta, della decisione n. 14/2018, la CAF aveva a disposizione sessanta giorni, decorrenti dalla trasmissione degli atti del procedimento da parte dello stesso Collegio di Garanzia, per emanare la prima decisione, e parimenti altri sessanta giorni per emanare la seconda decisione. Tale termine risulta rispettato in entrambi i giudizi di rinvio e, pertanto, il motivo di ricorso in ordine all’intervenuta estinzione del procedimento disciplinare non merita accoglimento.
- La sussistenza di questioni nuove e di una certa complessità giustifica la decisione di compensazione delle spese.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Respinge il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 23 luglio 2018.
Il Presidente La Relatrice
F.to Dante D’Alessio F.to Laura Santoro
Depositato in Roma, in data 5 settembre 2018.
Il Segretario