CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 56 del 10/09/2018 – U.S. Città di Palermo S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Frosinone Calcio S.r.l./Lega Nazionale Professionisti Serie B Frosinone Calcio S.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio Città di Palermo S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Frosinone Calcio S.r.l./Lega Nazionale Professionisti Serie B
Decisione n. 56
Anno 2018
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Vito Branca
Angelo Canale
Guido Cecinelli - Componenti
Angelo Maietta - Relatore
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Us. Città di Palermo s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t., presso la stessa dom.to per ragione della carica, in Palermo, alla Via del Fante, n. 11, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Pantaleone, Francesca Trinchera e Gaetano Terracchio;
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., con sede in Roma alla Via Gregorio Allegri, n. 14, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli; nonché
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) - Lega Nazionale Serie B - in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Milano, in Via Rossellini, n. 4:
nonché
Frosinone Calcio s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Frosinone, alla Via Olimpia snc, rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani.
Nei giudizi iscritti:
- al R.G. ricorsi n. 58/2018, presentato, in data 26 luglio 2018, da parte della società U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti del Frosinone Calcio S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP
B);
- al R.G. ricorsi n. 62/2018, presentato, in data 31 luglio 2018, da parte della società Frosinone Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli;
- al R.G. ricorsi n. 64/2018, presentato, in data 4 agosto 2018, dalla società U.S. Città di Palermo S.p.A. rappresentata e dfesa dagli avv.ti Francesco Pantaleone, Francesca Trinchera e Gaetano Terracchio, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, e nei confronti del Frosinone Calcio S.r.l. rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani, e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B).
Avverso rispettivamente:
1) decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, a Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 172/CSA, pubblicato in data 27 giugno 2018, con cui è stato respinto il reclamo della U.S. Città di Palermo S.p.A. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega B (Comunicato Ufficiale n. 200/2018), che ha rigettato le domande della Società Palermo ed ha irrogato al Frosinone la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00, con l’obbligo di disputare due gare con lo stadio “Benito Stirpe” privo di spettatori e non ha adottato ulteriori provvedimenti sanzionatori per il comportamento dei suoi sostenitori.
2) decisione della Corte Sportiva di Appello c/o FIGC, pubblicata nel C.U. n. 001/CSA del 5 luglio 2018, le cui motivazioni sono contenute nel C.U. n. 002/CSA del 6 luglio 2018, con cui, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo c/o L.N.P. Serie B, è stata comminata, nei confronti della ricorrente, l’ammenda di € 25.000,00 e la squalifica del campo per due giornate di gara, con obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse.
3) decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, I^ Sezione, emessa a mezzo Comunicato Ufficiale n. 2/CSA, pubblicato in data 6 luglio 2018, con cui è stato rigettato il ricorso della società Frosinone Calcio S.r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B (C.U. n. 200/2018) - che ha irrogato, a carico del Frosinone, le sanzioni dell’ammenda di € 25.000,00 e dell’obbligo di disputare due gare con lo stadio “Benito Stirpe” privo di spettatori - ed è stata confermata, a carico della predetta società, la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 ed elevata quella relativa al campo, con la squalifica per due giornate di gara, con l’obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell'udienza del 10 agosto 2018:
- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 58/2018, gli avv.ti Gaetano Terracchio e Francesca Trinchera, per la ricorrente - U.S. Città di Palermo S.p.A.; gli avv.ti Luigi Medugno e Matteo Annunziata, quest’ultimo giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC, nonché l’avv. Federico Menichini, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Mattia Grassani, per la controinterassata Frosinone Calcio S.r.l.;
- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2018, l’avv. Federico Menichini, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Mattia Grassani, per la ricorrente - Frosinone Calcio S.r.l., nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Matteo Annunziata, quest’ultimo giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC;
- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 64/2018, gli avv.ti Gaetano Terracchio e Francesca Trinchera, per la ricorrente - U.S. Città di Palermo S.p.A.; gli avv.ti Luigi Medugno e Matteo
Annunziata, quest’ultimo giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC, nonché l’avv. Federico Menichini, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Mattia Grassani, per la controinteressata Frosinone Calcio S.r.l.;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. avv. Angelo Maietta.
Ritenuto in Fatto e in Diritto
Va preliminarmente disposta la riunione dei procedimenti secondo le regole generali sul processo civile, espressamente sussumibili all’interno del giudizio sportivo in forza del richiamo contenuto nell’art. 2, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, attesa la evidente connessione soggettiva (stesse parti del processo, sebbene in ruoli alternati di attore/convenuto), stesso oggetto (fatti accaduti in occasione della partita di calcio Frosinone - Palermo del 16 giugno 2018 - finale di ritorno dei play off) ed, infine, interdipendenza dei fatti narrati ai fini della corretta applicazione nel giudizio sportivo della decisione finale.
Sul ricorso n. 64/2018.
Dei tre procedimenti iscritti e riuniti, va da subito rigettato per inammissibilità manifesta il ricorso iscritto al n. 64/2018, presentato, in data 4 agosto 2018, dalla società U.S. Città di Palermo
S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti del Frosinone Calcio S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B) per l’annullamento decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, I^ Sezione, emessa a mezzo Comunicato Ufficiale n. 2/CSA, pubblicato in data 6 luglio 2018, con cui è stato rigettato il ricorso della società Frosinone Calcio S.r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B (C.U. n. 200/2018) - che ha irrogato, a carico del Frosinone, le sanzioni dell’ammenda di € 25.000,00 e dell’obbligo di disputare due gare con lo stadio “Benito Stirpe” privo di spettatori - ed è stata confermata, a carico della predetta società, la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 ed elevata quella relativa al campo, con la squalifica per due giornate di gara, con l’obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse.
Invero, in tale procedimento, la U.S. Città di Palermo S.p.a. ha censurato la decisione richiamata emessa a seguito di un procedimento nel quale la medesima non era neppure parte processuale, atteso che il bene-vita per il quale veniva richiesta giustizia alla Corte d’Appello era da rinvenirsi nella asserita onerosità della sanzione, comminata al Frosinone Calcio da parte del Giudice Sportivo rispetto ai fatti descritti nella narrativa del procedimento, ergo in un contesto nel quale la ricaduta degli effetti della pronuncia venivano spiegati unicamente nella sfera giuridica del medesimo Frosinone Calcio, senza intaccare minimamente la posizione della U.S. Città di Palermo che, peraltro, aveva già proposto altro ricorso tendente ad ottenere la mancata omologazione della gara del 16 giugno 2018, con esplicita richiesta della sanzione della perdita della gara stessa per 0-3 a tavolino o, in subordine, della ripetizione della gara. L’inammissibilità consegue, quindi, ad un difetto di interesse alla impugnazione, atteso che l'azione di accertamento (della non correttezza della decisione della Corte d’Appello), salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge, non può avere ad oggetto una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto che sia già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale (cfr. Cass. Civ., sez. I, 30/11/2017, n. 28821), andando, in caso contrario, ad integrare il c.d. “sviamento dell’atto processuale dal suo scopo tipico”, poiché, nel caso sottoposto a scrutinio, non sussiste un reale interesse della parte ad azionare le sue pretese con forme di tutela separate, ma soltanto un intento emulativo volto ad aggravare la difesa avversaria (cfr. Trib. Avellino, sez. I, 11/05/2018). Va, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al numero 64/18 per carenza di interesse, in linea con l’insegnamento della giurisprudenza amministrativa, per la quale “l'interesse ad agire, che nel giudizio amministrativo si caratterizza nel riferimento personale, attuale e concreto dello stesso, deve senz'altro essere valutato in astratto, ossia con riferimento al contenuto della domanda di giustizia azionata ed è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che ne potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato. Ne consegue che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse se l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non può arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente.” (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 17/11/2017, n. 11362). Alla declaratoria di inammissibilità per le dedotte motivazioni segue la soccombenza sulle spese di giudizio, come liquidate in dispositivo.
Sui ricorsi iscritti ai n.ri 58/18 e 62/18.
La trattazione congiunta dei due ricorsi si impone necessaria, perché dalla decisione dell’uno dipende anche la soluzione del secondo.
Con il ricorso iscritto al n. 58/2018, articolato in diversi motivi, la U.S. Città di Palermo S.p.a. censura la decisione della Corte Sportiva d’Appello della FIGC, a Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 172/CSA, pubblicato in data 27 giugno 2018, con cui è stato respinto il reclamo della U.S. Città di Palermo S.p.A. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega B (Comunicato Ufficiale n. 200/2018), che ha rigettato le domande della Società Palermo ed ha irrogato al Frosinone la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00, con l’obbligo di disputare due gare con lo stadio “Benito Stirpe” privo di spettatori e non ha adottato ulteriori provvedimenti sanzionatori per il comportamento dei suoi sostenitori. In buona sostanza, la ricorrente Palermo, oltre ad alcune censure sul mancato rispetto dei termini perentori per emettere la propria decisione da parte del Giudice Sportivo, concentra la sua doglianza principale sulla contraddittorietà della motivazione resa dalla Corte d’Appello che, a fronte di un quadro comportamentale connotato da estrema gravità, slealtà e scorrettezza, tenuto sia dai sostenitori che dai tesserati della società Frosinone Calcio, non avrebbe adottato la sanzione adeguata (a dire del Palermo, la perdita della gara o la ripetizione della stessa), ma addirittura avrebbe fatto improprio ricorso alle esimenti previste dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC che, in occasione di ipotesi di tenuità del fatto, prevede sanzioni meno afflittive (ammenda e squalifica del campo, nel caso di specie). Lamenta il Palermo, altresì, la mancata acquisizione delle immagini per la verifica dei fatti descritti, ritenendo tale attività strettamente necessaria ai fini di una corretta qualificazione della condotta che, invero, già ictu oculi, veniva riconosciuta gravissima. Concludeva, pertanto, per la mancata omologazione della gara e conseguente irrogazione della sanzione della perdita della gara del 16 giugno 2018 per 0-3 a tavolino o, in subordine, per la ripetizione della stessa.
Con il ricorso iscritto al n. 62/2018 il Frosinone Calcio ha impugnato la decisione della Corte Sportiva di Appello c/o FIGC, pubblicata nel C.U. n. 001/CSA del 5 luglio 2018, le cui motivazioni sono contenute nel C.U. n. 002/CSA del 6 luglio 2018, con cui, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo c/o L.N.P. Serie B, è stata comminata, nei confronti della ricorrente, l’ammenda di € 25.000,00 e la squalifica del campo per due giornate di gara con obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse. La ricorrente Frosinone si duole che la Corte Sportiva d’Appello della FIGC abbia aggravato la sanzione comminata dal Giudice Sportivo ritenendo, in base ai fatti descritti ed evidenziati occorsi nella richiamata gara del 16 giugno 2018, che la sanzione del Giudice Sportivo fosse già adeguata in relazione alla tenuità riconosciuta. Concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza gravata, confermando la sanzione del primo giudice o, in subordine, di annullare la sentenza gravata con rinvio, rimettendo alla Corte l’uniformazione ai principi dettandi dall’esponente Collegio. Questa, in rapida sintesi, la descrizione dei ricorsi in trattazione congiunta.
I due ricorsi meritano accoglimento nei termini di seguito indicati. In particolare, dall’accoglimento del ricorso introdotto dalla U.S. Città di Palermo deriva anche l’accoglimento di quello proposto dal Frosinone Calcio.
Entrambe le parti hanno censurato le decisioni rese dalla Corte Sportiva d’Appello della FIGC, ancorchè su presupposti differenti. E, ritiene il Collegio, che effettivamente le decisioni impugnate debbano essere annullate.
In particolare, per quanto attiene alla decisione della Corte d’Appello della FIGC, a Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 172/CSA, pubblicato in data 27 giugno 2018, essa è connotata da una stridente contraddizione, laddove, dopo aver chiaramente espresso che “i comportamenti tenuti da tesserati e sostenitori del Frosinone, meritino di essere fortemente stigmatizzati e sanzionati…. (omissis) tali comportamenti sono, infatti, all’evidenza in palese contrasto con i fondamentali principi di lealtà, correttezza e probità che devono sempre e senza alcuna eccezione ispirare le condotte di tutti gli attori del mondo calcistico; la gravità dei comportamenti posti in essere in occasione della gara di cui è giudizio è, peraltro, tanto maggiore in quanto si trattava della finale di ritorno della competizione (i play off) all’esito della quale sarebbe stata individuata la terza squadra partecipante al campionato di serie B promossa nel massimo campionato calcistico, la serie A. A tanto aggiungasi che tali episodi, proprio perché posti in essere da calciatori professionisti che, com’è noto, rappresentano un modello per tantissimi giovani, che si appassionano al mondo del calcio, rischiano di creare tra questi ultimi la distorta convinzione della liceità e magari della opportunità di simili comportamenti sleali e scorretti”, ha dichiarato che, comunque, il Giudice Sportivo avesse fatto corretta applicazione della norma giustiziale di cui all’art. 17, comma 1, del CGS FIGC, atteso che i comportamenti descritti, comunque, non avevano avuto un rapporto causa-effetto sul corretto andamento della gara, affermando, altresì, che il disposto dell’art. 17 richiamato non contenesse un automatismo di sanzione della perdita della gara, ma andasse letto in relazione ai fatti oggettivamente descritti e alla loro influenza sul regolare svolgimento della competizione. Ha concluso, quindi, la Corte a quo per la conferma della decisione del Giudice Sportivo di concedere le attenuanti di cui all’art. 17, comma 1, del CGS FIGC, il quale discute di tenuità dei comportamenti.
La richiamata censurata pronuncia va letta simmetricamente a quella resa dalla Corte Sportiva di Appello c/o FIGC, pubblicata nel C.U. n. 001/CSA del 5 luglio 2018, le cui motivazioni sono contenute nel C.U. n. 002/CSA del 6 luglio 2018, con cui, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo c/o L.N.P. Serie B, è stata comminata, nei confronti della ricorrente Frosinone, l’ammenda di € 25.000,00 e la squalifica del campo per due giornate di gara, con obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse. Decisione oggetto di gravame con il ricorso iscritto al n. 62/2018. Anche in quest’ultima decisione, resa sempre in relazione ai fatti di cui alla partita dei play off del 16 giugno 2018, viene ribadito pedissequamente il ragionamento riportato innanzi dalle Sezioni Unite della Corte Sportiva di Appello, per aggiungere, poi, che “la gravità di tali comportamenti, ad avviso di questa Corte, non è stata adeguatamente sanzionata dal Giudice Sportivo”, poiché all’interno del contesto sportivo i risultati debbono ottenersi “comportandosi in modo corretto e leale e non ponendo in essere azioni che, sebbene non abbiano determinato, in un rapporto di causa-effetto, l’alterazione dello svolgimento della gara che occupa e, dunque, il risultato della stessa, hanno comunque interferito con la normale e fisiologica effettuazione della gara medesima.”
Orbene, dalla lettura delle due pronunce, entrambe gravate con i richiamati ricorsi, risulta evidente la contraddizione, anche all’interno delle sezioni della stessa Corte d’Appello della FIGC, nell’emettere i relativi giudizi che, pertanto, debbono essere censurate (sulla competenza del Collegio di Garanzia in caso di contraddittorietà della motivazione, si veda: Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisioni 58 e 63 del 2015, nonché decisione n. 4/2016).
Il Collegio, sul punto, non può non stigmatizzare le pronunce gravate, atteso che, come più volte affermato (da ultimo Collegio di Garanzia, decisione n. 19/2018), il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo, per la qual cosa non può e non deve assecondarsi una logica della impunità per una lacuna normativa o per un errore giustiziale, ma si deve rendere quanto più agevole e corretto lo svolgimento ed il perseguimento dei valori dello sport scavando nelle righe delle regole che, senza aprire brecce sistematiche o adottare procedimenti analogici vietati, possano rispondere alla domanda di giustizia garantendo la corretta applicazione delle regole.
Orbene, nel caso che ci occupa, tanto non è accaduto e si approda a tale considerazione proprio leggendo le pronunce gravate, nelle quali, senza differenziazioni, si definisce il comportamento tenuto da tesserati e sostenitori di notevole gravità e violativo proprio di quei principi innanzi richiamati e già fatti propri dalla giurisprudenza di questa sezione; tuttavia, la
Corte d’Appello, dinanzi ad un quadro così evidente, riconosce la tenuità dei fatti, irrogando una sanzione non congruente ad avviso del Collegio.
Infatti, le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, inerenti la disputa delle gare, sono disciplinate dall’art. 17 del codice medesimo, il quale fornisce sanzione precisa a condotta precisa ed individuata. Il solco tracciato dalla norma appena richiamata non consente di poter allargare o restringere la portata delle sanzioni che, peraltro, possono in maniera significativa spezzare gli equilibri dei campionati, i cui esiti, è bene ricordarlo, dovrebbero essere il frutto del merito sportivo e non di vicende “altre”; ed ecco il perché, nell’approcciare le condotte violative delle regole, non bisogna discostarsi in maniera superficiale dalle specifiche previsioni normative (cfr. Collegio di Garanzia, decisione n. 19/2018). Orbene, come si legge in una delle due pronunce gravate, le condotte censurate dei tesserati e dei sostenitori, anche se non hanno avuto un rapporto causa-effetto sulla gara, “hanno comunque interferito con la normale e fisiologica effettuazione della gara medesima” (cfr. Corte Sportiva di Appello c/o FIGC, pubblicata nel C.U. n. 001/CSA del 5 luglio 2018, le cui motivazioni sono contenute nel C.U. n. 002/CSA del 6 luglio 2018). La affermazione contenuta nella decisione trova precisa disciplina nell’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, rubricato “Sanzioni inerenti la disputa delle gare”. Ivi si legge, al comma 1: “la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0‐3, ovvero 0‐6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1… (omissis). La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara.”
Alla luce di tale evidenza normativa, a tenore della motivazione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, in considerazione dei fatti da essa medesima Corte d’Appello Sportiva accertati e dichiarati come gravissimi e violativi dei principi generali dell’ordinamento sportivo, la sanzione applicata non è coerente con quanto affermato e descritto. A tanto aggiungasi che, trattandosi di una gara non di campionato, ma di play off, il rigore sanzionatorio doveva e deve essere ancor più stringente, dovendosi discostare dai parametri definiti dal richiamato articolo 17 (ad esempio, in materia di punti di penalizzazione), atteso che la posta in gioco non è una mera partita di campionato, ove la alterazione comporta unicamente la perdita di una partita che vale 3 punti, quanto piuttosto di una partita che vale un intero campionato. Ovviamente le sanzioni da applicare non possono essere infitte su situazioni già cristallizzate, ma debbono essere scontate ed inflitte nella stagione corrente.
Ad adiuvandum, non può sottacersi come i giudici a quo abbiano anche fatto scorretta applicazione delle norme sulle circostanze attenuanti previste dall’art. 13 del CGS FIGC, che individuano casi tassativi che consentono l’attenuazione della sanzione e che, comunque, dovevano essere dimostrate dalle società interessate e tanto non è all’evidenza di questo Collegio.
Né può condividersi il richiamo, fatto all’interno delle motivazioni della Corte d’Appello, all’applicabilità dell’art. 18 CGS FIGC, in termini di sanzioni meno afflittive, perché la condizione che presuppone tale applicazione è la “particolare tenuità” delle condotte che, come affermato nell’incipit di entrambe le decisione gravate, è totalmente inesistente, atteso che la locuzione in esse presente, “la gravità dei comportamenti posti in essere in occasione della gara di cui è giudizio è, peraltro, tanto maggiore in quanto si trattava della finale di ritorno della competizione (i play off)”, è antitetica e contraddittoria rispetto alla “particolare tenuità”.
Pertanto, le sentenze gravate vanno annullate con rinvio ad altra sezione della Corte Sportiva d’Appello della FIGC, affinché quest’ultima irroghi la sanzione corretta e coerente con le norme esistenti e nel rispetto del principio di valorizzazione del merito sportivo che si conquista sul campo e in linea con le condotte evidenziate, regolando, altresì, secondo i principi tabellari esistenti, le spese di lite anche del presente grado di giudizio.
Pur restando assorbite dalle considerazioni in diritto sopra effettuate le altre doglianze, va ribadito con fermezza il principio, pur censurato dalla U.S. Città di Palermo, relativo alla perentorietà dei termini esistenti all’interno del sistema sportivo, anche in relazione agli organi di giustizia federale, essendo tali principi fondamentali per una corretta instaurazione dei procedimenti e il regolare svolgimento dei campionati e di qualsiasi altra competizione, per rendere effettiva la tutela delle situazioni giuridiche soggettive, nonché degli interessi legittimi che, per contro, sarebbero compressi e non potrebbero avere alcuna ricaduta pratica, laddove il sistema viaggiasse su binari paralleli e non coordinati. Deve, pertanto, la Corte Sportiva d’Appello uniformarsi a questi principi.
In ultima analisi, deve censurarsi anche il diniego fatto dalla Corte Sportiva d’Appello di acquisire le immagini della gara. Invero, non può condividersi l’affermazione contenuta nella decisione di cui al Comunicato 172 CSA, laddove si rigetta la richiesta, ritenendo che la norma di cui all’art. 35 del CGS FIGC contenga ipotesi tassative per le quali è prevista tale possibilità. Invero, in nessun rigo della disposizione richiamata si legge il termine “tassativo” o l’avverbio “esclusivamente”, per la qual cosa la norma va letta in senso elastico. E tanto perché lo scopo del Giudice sportivo deve essere quello di favorire in ogni modo l’accertamento della verità e, soprattutto, l’individuazione di fatti che ben possono sfuggire al direttore di gara o agli ispettori di campo, soprattutto se commessi fuori dal terreno di gioco o lontano da una azione di gioco. Questo Collegio (decisione n. 15/2017) ha già avuto modo di affermare come anche nel processo sportivo (ugualmente che nel processo civile) possono essere ammesse nuove prove, compresi i documenti, laddove utili a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sulla esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/04/2016, n. 7971). Infatti, vale la pena ricordare che, a mente dell’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI (cui ogni Federazione deve uniformarsi), i principi che ispirano il processo sportivo sono principi tesi alla piena tutela degli interessati secondo regole di informalità, pur facendo riferimento alle regole del processo civile, in quanto compatibili; ma quest’ultima locuzione non può far perdere di vista che nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori.
Deve, pertanto, la Corte Sportiva d’Appello uniformarsi a tali principi generali già precedentemente affermati da Questo Collegio.
Si rigettano, infine, tutte le altre censure, in quanto in parte assorbite dalle motivazioni richiamate ed in parte perché infondate.
Le spese del presente procedimento sono liquidate e decise come da dispositivo.
PQM Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima sezione
Nei giudizi iscritti:
- al R.G. ricorsi n. 58/2018, presentato, in data 26 luglio 2018, da parte della società U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti del Frosinone Calcio S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B), per la riforma e/o l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, a Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 172/CSA, pubblicato in data 27 giugno 2018, con cui è stato respinto il reclamo della U.S. Città di Palermo S.p.A. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega B (Comunicato Ufficiale n. 200/2018), che ha rigettato le domande della Società Palermo ed ha irrogato al Frosinone la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00, con l’obbligo di disputare due gare con lo stadio “Benito Stirpe” privo di spettatori e non ha adottato ulteriori provvedimenti sanzionatori per il comportamento dei suoi sostenitori;
- al R.G. ricorsi n. 62/2018, presentato, in data 31 luglio 2018, da parte della società Frosinone Calcio S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l’impugnazione della decisione della Corte Sportiva di Appello c/o FIGC, pubblicata nel C.U. n. 001/CSA del 5 luglio 2018, le cui motivazioni sono contenute nel C.U. n. 002/CSA del 6 luglio 2018, con cui, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo c/o L.N.P. Serie B, è stata comminata, nei confronti della ricorrente, l’ammenda di € 25.000,00 e la squalifica del campo per due giornate di gara con obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse;
- al R.G. ricorsi n. 64/2018, presentato, in data 4 agosto 2018, dalla società U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti del Frosinone Calcio S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B), per la riforma e/o l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, I^ Sezione, emessa a mezzo Comunicato Ufficiale n. 2/CSA, pubblicato in data 6 luglio 2018, con cui è stato rigettato il ricorso della società Frosinone Calcio S.r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B (C.U. n. 200/2018) - che ha irrogato, a carico del Frosinone, le sanzioni dell’ammenda di € 25.000,00 e dell’obbligo di disputare due gare con lo stadio “Benito Stirpe” privo di spettatori - ed è stata confermata, a carico della predetta società, la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 ed elevata quella relativa al campo, con la squalifica per due giornate di gara, con l’obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse.
Riunisce i ricorsi iscritti al R.G. ricorsi n. 64/2018 (Palermo/FIGC) e al R.G. ricorsi n. 62/2018 (Frosinone/FIGC) al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 58/2018 (Palermo/FIGC) per connessione oggettiva e soggettiva.
Conseguentemente, ritenendo non coerentemente sanzionata la condotta evidenziata dalla CSA FIGC rispetto alla gravità dei fatti per come descritti in decisione, annulla con rinvio la sentenza della CSA FIGC, di cui al C.U. n. 172/CSA, pubblicato in data 27 giugno 2018, e la sentenza della CSA FIGC, di cui al C.U. n. 002/CSA del 6 luglio 2018, onerando la CSA, in diversa composizione, ad uniformarsi, nella comminatoria della sanzione, al principio di diritto espresso in parte motiva.
Rigetta per il resto le doglianze di entrambe le ricorrenti, con riferimento ai ricorsi n. 58/2018 e 62/2018.
Dichiara inammissibile il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 64/2018 e, per l’effetto, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese determinate in € 3.000,00, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario, per ciascuna parte resistente.
La CSA provvederà a regolamentare le spese di giudizio all’esito del giudizio di rinvio con riferimento ai ricorsi n. 58/2018 e 62/2018.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 10 agosto 2018.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Angelo Maietta
Depositato in Roma, in data 10 settembre 2018.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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