F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 02/TFN-SVE del 11 Luglio 2017 (motivazioni) relativa alC.U. n. 29/TFN-SVE del 26 Giugno 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 188 DELLA SOCIETÀ SERATICENSE SSD A RL CONTRO LA SOCIETÀ HELLAS VERONA FC AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 785 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VENCATO ENRICO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.

RECLAMO N°. 188 DELLA SOCIETÀ SERATICENSE SSD A RL CONTRO LA SOCIETÀ HELLAS VERONA FC AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 785 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VENCATO ENRICO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.

Con reclamo trasmesso in data 19.05.2017, la Società Seraticense SSD A RL ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 9/E del 20.4.2017, e comunicata in data 17.05.2017, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità per “mancato rispetto dei termini di presentazione ai sensi dell’art. 96 comma 4 delle NOIF” del ricorso promosso da essa reclamante nei confronti della FC Hellas Verona Spa per il riconoscimento degli importi di cui al premio di preparazione per il calciatore Enrico Vencato.

La Società Seraticense SSD A RL, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito che la controparte avrebbe posto in essere un “escamotage”, facendo tesserare il giocatore con vincolo pluriennale dalla Società “amica” Pol. Olimpia Ponte Crencano, la quale dopo soli 10 giorni lo avrebbe ceduto in prestito all’odierna resistente, eludendo in tal modo la normativa di cui all’art. 96 NOIF e, per l’effetto, chiedeva la riforma del provvedimento impugnato e la condanna della FC Hellas Verona Spa al pagamento del premio.

La vertenza veniva discussa e decisa nella riunione del 26 giugno 2017.

Preliminarmente si dà atto della tardività dell’inoltro e conseguente inammissibilità delle controdeduzioni di parte resistente, trasmesse in data 31.05.2017, laddove ai sensi dell’art. 30 comma 34 CGS, sarebbero dovute pervenire entro e non oltre il giorno 26.05.2017. L'appello è infondato e deve essere rigettato.

A riguardo, occorre premettere come la vicenda in esame rientra nel dettato di cui all’art. 96, comma 2, NOIF, il quale recita testualmente: “qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente Società”.

Pertanto, in virtù della norma qui richiamata, la FC Hellas Verona Spa sarebbe stata tenuta al pagamento del premio di preparazione del calciatore Vencato, per avere tesserato quest’ultimo nella medesima stagione nella quale la Pol. Olimpia Ponte Crencano provvedeva a tesserarlo per la prima volta con vincolo pluriennale.

Tuttavia, ha correttamente statuito la Commissione Premi, la quale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso della Seraticense SSD A RL per “mancato rispetto dei termini di presentazione ai sensi dell’art. 96 comma 4 delle NOIF”.

Infatti, le vicende in questione si riferiscono alla stagione sportiva 2014/15. Conseguentemente, ai sensi del richiamato art. 96 comma 4 delle NOIF, l’odierna appellante avrebbe avuto tempo fino al 30 giugno 2016 (“termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato”) per far valere il proprio diritto al percepimento del premio di preparazione in questione.

A fronte di ciò, il ricorso dinanzi alla Commissione Premi veniva inoltrato solo in data 07 febbraio 2017, a termine prescrizionale ampiamente spirato.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società Seraticense SSD ARL e, per l’effetto conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it